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Sentenza

Sentenza n. 16788/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento del 2 ottobre 2025 recante l'esito delle prove scritte del concorso a 146 posti di magistrato tributario (MEF - DGT - RR 46 del 30/05/2024), limitatamente alla parte in cui la ricorrente è dichiarata “non idoneo” e non ammessa alla prova orale: - del verbale della Commissione esaminatrice del 4 giugno 2025 sui criteri di correzione, conosciuto solo con comunicazione di riscontro all'accesso agli atti pervenuta il 4 novembre 2025; - del verbale della Commissione esaminatrice di correzione degli elaborati scritti del 18 giugno 2025 in relazione alla valutazione della prima prova della ricorrente numero busta 36 ed alla mancata valutazione della seconda prova, conosciuto solo con comunicazione di riscontro all'accesso agli atti pervenuta il 4 novembre 2025; - di ogni verbale di correzione relativo all'elaborato della ricorrente (tessera n. 328); - dei provvedimenti del 2 ottobre 2025 organizzativi sulle prove orali con inizio 25 novembre 2025, lettera estratta “M”, nella parte in cui non è ammessa la ricorrente; - nonché di ogni altro atto e provvedimento prodromico, collegato e consequenziale, ancorché non conosciuto, idoneo a pregiudicare la domanda della ricorrente di cui al presente ricorso; e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere ammessa a sostenere con riserva le prove orali, anche in successiva seduta, con obbligo della Commissione, anche in diversa composizione, di rivalutare le prove scritte dell'istante conformandosi alla decisione, previa predeterminazione dei criteri di valutazione cui si atterrà nell'attribuzione del voto.

Giustizia amministrativa202513725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esito delle prove scritte del concorso a 146 posti di magistrato tributario, nella parte in cui la candidata è stata dichiarata non idonea e non ammessa alla prova orale, nonché verbali sui criteri e sulla correzione delle prove scritte

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha impugnato l’esito del 2 ottobre 2025 del concorso a 146 posti di magistrato tributario, che l’aveva dichiarata non idonea e non ammessa alla prova orale. Ha contestato anche il verbale del 4 giugno 2025 sui criteri di correzione e quello del 18 giugno 2025 relativo alla valutazione della prima prova e alla mancata valutazione della seconda, oltre agli ulteriori atti di correzione e organizzativi connessi. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’ammissione con riserva all’orale e la rivalutazione degli scritti previa predeterminazione dei criteri. La sentenza non riporta l’esposizione o l’esame dei motivi di illegittimità, poiché la ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, preso atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 15 luglio 2027 con cui ha manifestato di non avere più interesse alla decisione. Non è stata quindi svolta alcuna valutazione nel merito delle censure rivolte alla valutazione delle prove scritte o alla mancata ammissione all’orale. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della mancata opposizione dell’altra parte.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

    La sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

    La pronuncia prende atto della sopravvenuta carenza di interesse e definisce il giudizio dichiarando l’improcedibilità.

Massime di principio

  • La dichiarazione sopravvenuta della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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