Cassazione Penale, Sentenza n. 25465/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento esecutivo relativo a una pena detentiva di anni dodici inflitta con sentenza irrevocabile di condanna, il giudice dell'esecuzione aveva dapprima dichiarato estinta per prescrizione la pena e poi, in sede di opposizione della Procura generale, aveva confermato tale esito ritenendo spirato il termine prescrizionale quindicennale senza atti interruttivi validi. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge processuale e vizi motivazionali. In sintesi, ha sostenuto: 1) l'illogicità della decisione per aver escluso l'identità tra il condannato indicato con due diversi nominativi, identità già affermata nel precedente provvedimento e non contestata; 2) la violazione della preclusione endoprocessuale, poiché la medesima richiesta di declaratoria di prescrizione della pena era già stata respinta in un precedente incidente di esecuzione con ordinanza definitiva, fondata sugli stessi elementi, sicché la nuova istanza difensiva sarebbe stata inammissibile; 3) il travisamento del fatto circa l'asserita mancata attivazione della procedura estradizionale da parte dello Stato italiano, nonostante dagli atti risultasse l'arresto all'estero eseguito in funzione dell'esecuzione dell'ordine italiano e il successivo iter estradizionale; 4) l'omessa pronuncia su due questioni dedotte in opposizione, cioè il dies a quo della prescrizione della pena, che secondo il ricorrente sarebbe ripreso a decorrere dall'arresto negli Stati Uniti e fino alla comunicazione del rigetto del procedimento di espulsione, e l'asserita imprescrittibilità della pena ai sensi dell'art. 172, ultimo comma, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ma ha ritenuto che il vizio decisivo non imponesse un nuovo esame di merito: ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia quella del 1/8/2025, perché l'istanza difensiva che aveva dato origine al nuovo incidente di esecuzione doveva essere dichiarata inammissibile ex art. 666, comma 2, c.p.p., essendo mera riproposizione di una questione già definitivamente decisa con precedente ordinanza del 5/11/2024. La Corte ha richiamato il principio di preclusione processuale e di divieto di bis in idem anche in sede esecutiva, osservando che, in assenza di fatti sopravvenuti, il giudice non può nuovamente delibare la stessa domanda fondata sugli stessi elementi. Ha aggiunto, solo per completezza, che anche sul piano sostanziale la decisione impugnata contrastava con il principio secondo cui, in caso di condannato destinatario di procedura di estradizione che si sottragga volontariamente all'esecuzione, la decorrenza della prescrizione della pena coincide con la scarcerazione all'estero. La sentenza impugnata è stata quindi eliminata senza rinvio per inammissibilità originaria dell'incidente di esecuzione.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, c.p.p.
istanza costituente mera riproposizione di altra già rigettata, quando sia fondata sui medesimi elementi
Il giudice dell'esecuzione deve dichiarare inammissibile la richiesta che riproponga una questione già decisa con provvedimento definitivo, se non sono allegati fatti nuovi o profili non esaminati in precedenza.
art. 667, commi 1 e 2, c.p.p.
rilevante anche ai sensi dell’art. 667, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma processuale incidente sulla valutazione del provvedimento in sede esecutiva; la Corte non ne fonda autonomamente la decisione, ma la menziona nel quadro delle doglianze.
art. 172, ultimo comma, c.p.
imprescrittibilità della pena ai sensi dell’art. 172, ultimo comma, cod. pen.
La questione è evocata dal ricorrente come ulteriore profilo non esaminato dal giudice di merito; la Corte non la decide espressamente, limitandosi a fondare l'annullamento sull'inammissibilità della nuova istanza.
art. 172, comma 4, c.p.
nel caso di soggetto condannato a pena detentiva con sentenza irrevocabile, che, destinatario di procedura di estradizione avviata dallo Stato italiano, sia sottoposto ad arresto provvisorio all'estero e, una volta scarcerato per rifiuto dell'estradizione, si mantenga in stato di libertà e non consenta l'espiazione in Italia o altrove della pena inflittagli, la decorrenza iniziale del termine di prescrizione della pena coincide con il giorno della scarcerazione per essersi egli volontariamente sottratto all'esecuzione
In via solo illustrativa, la Corte richiama un principio già affermato: la prescrizione della pena decorre dalla scarcerazione del condannato che, dopo l'arresto provvisorio all'estero nell'ambito di una procedura estradizionale, si sottragga volontariamente all'esecuzione.
art. 12, secondo comma, preleggi
interpretazione logico-sistematica delle norme processuali
Il principio del ne bis in idem e della preclusione processuale viene letto come criterio generale dell'ordinamento, utilizzabile nell'interpretazione sistematica delle norme processuali.
Massime di principio
- In sede esecutiva vale una preclusione processuale assimilabile al divieto di bis in idem: una richiesta già rigettata non può essere riproposta quando sia fondata sugli stessi elementi di fatto e di diritto, salvo l'allegazione di fatti nuovi o di questioni non precedentemente esaminate.
- Il giudice dell'esecuzione, davanti a una mera reiterazione dell'istanza, deve dichiararla inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., senza procedere a una nuova delibazione di merito.
- La preclusione opera anche rispetto a provvedimenti non irrevocabili ma già definitivi nel circuito endoprocessuale esecutivo, perché il divieto di bis in idem esprime un principio generale dell'ordinamento volto a evitare la reiterazione di procedimenti e decisioni sulla medesima regiudicanda.
- Ai fini della prescrizione della pena, quando il condannato destinatario di procedura di estradizione si sottrae volontariamente all'esecuzione dopo un arresto provvisorio all'estero, il decorso del termine può essere ancorato al momento della scarcerazione conseguente al rifiuto dell'estradizione.
- La rivalutazione di un dato identitario già scrutinato in un precedente incidente di esecuzione non integra, di per sé, un fatto nuovo idoneo a superare la preclusione, se il nucleo fattuale della domanda resta immutato.
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