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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44064/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in parziale riforma del giudizio abbreviato, ha ritenuto la Li Vigni responsabile del reato associativo (con ruolo di organizzatrice) finalizzato a frodi informatiche e indebito trasferimento di somme tramite accessi al conto online e carte di credito intestate a prestanome. La difesa ha contestato: 1) l'utilizzabilità delle intercettazioni (violazione artt. 266, 271 e 191 c.p.p.), 2) l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), sostenendo che si trattasse di una mera fattispecie concorsuale occasionale e non di un accordo durevole, e 3) l'erronea qualificazione della ricorrente come "organizzatrice", chiedendo la riconsiderazione del suo ruolo come mero partecipe.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'utilizzabilità delle intercettazioni autorizzate anche se, nella fase iniziale delle indagini, non era stata specificata la qualificazione associativa di ciascun indagato; ha ritenuto provata la sussistenza dell'associazione per delinquere per la sua natura durevole e programmata, desunta dalle conversazioni intercettate e dalla documentazione (modalità seriali dei reati, progettualità di procurarsi strumenti come lo skimmer, contatti per reperire complici stranieri ecc.); ha confermato la qualifica di organizzatrice attribuita alla Li Vigni in quanto posizione infungibile e autonoma (dipendente interna all'istituto bancario in grado di procurare codici di accesso e strumenti necessari), e ha giudicato non decisive le contestazioni difensive circa l'assenza di contatti diretti con gli esecutori materiali. Conseguentemente, è stato respinto il ricorso e confermata la sentenza di merito; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 266 c.p.p.

    Fissati i limiti di ammissibilità delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che, se il decreto autorizzativo ipotizza l'associazione per delinquere, l'assenza di specificazione del ruolo dei singoli nella fase iniziale non rende inutilizzabili le intercettazioni, le quali possono chiarire il ruolo degli indagati

  • art. 271 c.p.p.

    Richiamato nella censura difensiva relativa alle modalità di uso delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione formale tale da inficiare le risultanze probatorie

  • art. 191 c.p.p.

    Invocato dalla difesa a favore dell'inutilizzabilità di atti; la Corte ha ritenuto irrilevante la contestazione rispetto alla validità globale delle intercettazioni per il reato associativo

  • art. 416 c.p.

    Norma sull'associazione per delinquere; la Corte ha applicato il principio secondo cui è necessaria la predisposizione di un programma criminoso tendenzialmente stabile e volto alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti; ha ritenuto che dagli elementi raccolti emergesse tale programma e la partecipazione durevole della ricorrente

  • art. 615-ter c.p.

    Norma rilevante per le frodi informatiche; si segnala che la Corte d'appello aveva escluso l'aggravante di cui al comma 3 in primo grado, decisione confermata nel quadro complessivo della riforma parziale

Massime di principio

  • Se le intercettazioni sono autorizzate per ipotesi associative, l'omessa precisa attribuzione del ruolo dei singoli indagati nel decreto iniziale non invalida automaticamente le captazioni: il giudice può utilizzare le intercettazioni per chiarire i ruoli emersi in corso d'indagine.
  • Per configurare l'associazione per delinquere non è necessaria la prova di un piano scritto o di un'organizzazione gerarchica: è sufficiente dimostrare, anche per via indiziaria e mediante conversazioni e modalità operative seriali, l'esistenza di un programma criminoso tendenzialmente stabile e replicabile.
  • La qualifica di "organizzatore" presuppone che la posizione del soggetto sia infungibile e che egli fornisca risorse, mezzi o input essenziali per il programma delinquenziale; non è necessario che gestisca direttamente ogni esecutore materiale.
  • La mancanza di contatti diretti con gli esecutori materiali non esclude la responsabilità di chi fornisce strumenti essenziali (es. accessi bancari, carte), poiché tali attività possono essere decisive e indicare un ruolo organizzativo.
  • Dichiarazioni spontanee dell'imputato contenenti ammissioni o espressioni di riconoscimento di "errori" possono assumere valore probatorio se contestualizzate e coerenti con altre risultanze (intercettazioni, documentazione, modus operandi).
  • In difesa, per contrastare una qualificazione associativa conviene puntare su: 1) dimostrare l'assenza di permanenza o programmabilità dell'accordo, 2) mettere in discussione l'infungibilità della posizione attribuita, 3) evidenziare che le condotte contestate costituiscono episodi separati e non parte di un disegno unitario, 4) contestare la catena probatoria delle intercettazioni e la loro interpretazione a supporto della tesi associativa.

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