Sentenza del 20/06/2019 n. 16541 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell’IVA sugli acquisti effettuati in Italia ai sensi dell’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972. Dopo l’iniziale accoglimento, l’Agenzia ha richiesto la restituzione delle somme rimborsate, rilevando che la società aveva effettuato operazioni attive in Italia: concedeva ai clienti l’utilizzo di piazzole per campeggio e forniva servizi accessori, quali gas, assistenza, montaggio di tende e case mobili. La ricorrente sosteneva che tali attività costituissero un’unica prestazione turistica complessa, prevalentemente organizzata nei Paesi Bassi, e che pertanto non vi fossero operazioni territorialmente rilevanti in Italia. Ha inoltre denunciato violazione del principio di non contestazione, omessa motivazione e violazione delle norme IVA sulla territorialità dei servizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto che la prestazione principale fosse la concessione del diritto di godimento delle piazzole di campeggio situate in Italia, mentre gli altri servizi erano accessori e funzionali alla fruizione delle piazzole. Trattandosi di servizi relativi a beni immobili, il luogo della prestazione è quello in cui si trova l’immobile, indipendentemente dal fatto che alcune attività organizzative o preparatorie fossero svolte nei Paesi Bassi. Il principio di unicità della prestazione non consente di superare il criterio speciale di territorialità relativo agli immobili. È stato quindi confermato il venir meno del diritto al rimborso IVA e la società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 5.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 38-ter
I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell’Unione Europea [...] che non hanno effettuato operazioni in Italia [...] possono ottenere [...] il rimborso dell’imposta.
Il rimborso IVA ai soggetti non residenti presuppone, salvo specifiche eccezioni, che questi non abbiano effettuato operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia.
D.P.R. n. 633/1972, art. 7, comma 4, lett. a), ratione temporis
Le prestazioni di servizi relativi a beni immobili [...] si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l’immobile è situato nel territorio stesso.
Per i servizi relativi a immobili prevale il criterio speciale della localizzazione dell’immobile rispetto alla sede o al luogo di organizzazione del prestatore.
Direttiva 77/388/CEE, art. 9, paragrafo 2, lett. a)
Il luogo delle prestazioni di servizi relative a un bene immobile [...] è quello dove il bene è situato.
La disciplina europea conferma che il luogo dell’immobile costituisce criterio esclusivo di territorialità per i servizi immobiliari.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 43 e 45
Le disposizioni europee richiamate confermano la distinzione tra regola generale e criterio speciale per i servizi relativi a beni immobili.
D.P.R. n. 633/1972, art. 7-quater, comma 1, lett. a), introdotto dal D.Lgs. n. 18/2010
Si considerano effettuate nel territorio dello Stato [...] le prestazioni di servizi relativi a beni immobili [...] la fornitura di alloggio [...] in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio [...] quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato.
L’espresso riferimento agli alloggi in campeggi è stato considerato esemplificativo e non innovativo, poiché già incluso nella generale categoria dei servizi relativi a beni immobili.
Art. 115 c.p.c.
La mancata contestazione rende provati i fatti allegati, ma non vincola il giudice nella loro qualificazione giuridica o nella valutazione della loro rilevanza rispetto alla controversia.
Massime di principio
- Quando una prestazione riguarda direttamente l’utilizzo, la concessione o la fruizione di un bene immobile, ai fini IVA prevale normalmente il luogo in cui l’immobile è situato, anche se il prestatore è residente all’estero o svolge parte dell’organizzazione in un altro Stato.
- Nei servizi turistici o di campeggio, la concessione di piazzole o spazi destinati all’alloggio può costituire la prestazione principale relativa a un immobile; servizi come assistenza, montaggio, fornitura di utenze e materiali possono essere considerati accessori.
- La qualificazione di un’attività come prestazione unica o complessa non consente automaticamente di applicare il criterio del luogo della sede del prestatore quando esiste una norma speciale che collega il servizio alla localizzazione dell’immobile.
- Per ottenere un rimborso IVA riservato ai soggetti non residenti è essenziale verificare che non siano state effettuate in Italia operazioni attive imponibili, salvo le eccezioni previste dalla legge.
- Il principio di non contestazione riguarda l’esistenza dei fatti, ma non determina necessariamente la loro interpretazione giuridica né obbliga il giudice a considerarli decisivi per la tesi della parte.
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