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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23935/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel giudizio di merito alcuni soggetti, tra cui una società in liquidazione e due soci/coobbligati, avevano proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. per contestare la riscossione di somme derivanti dalla revoca di un finanziamento regionale destinato alle PMI campane. La controversia riguardava anche la scelta del giudice territorialmente competente: il Tribunale di Napoli Nord aveva declinato la competenza ritenendo operante una clausola contrattuale di foro esclusivo contenuta nel contratto di finanziamento; dopo la riassunzione davanti al Tribunale di Napoli, quest'ultimo aveva a sua volta sollevato d'ufficio il conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c. Il rimettente sosteneva che, nelle opposizioni all'esecuzione, la competenza territoriale sia inderogabile e debba coincidere con il luogo dell'esecuzione, sicché la clausola pattizia non sarebbe opponibile. La questione sottoposta alla Corte era dunque se, nelle opposizioni ex art. 615 c.p.c. relative a cartelle di pagamento, potesse operare una deroga convenzionale al criterio territoriale del forum executionis.

La decisione

La Corte ha affermato in linea di principio che, nelle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, la competenza territoriale è radicata inderogabilmente nel giudice del luogo dell'esecuzione ai sensi degli artt. 27 e 28 c.p.c.; quando l'opposizione riguarda cartelle di pagamento, il luogo della futura esecuzione coincide con il luogo di notifica delle cartelle, equiparate al precetto; ne consegue l'inefficacia di una clausola contrattuale di foro esclusivo. Tuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché dagli atti trasmessi non risultava la documentazione necessaria a verificare il luogo di notifica delle cartelle di pagamento opposte, elemento indispensabile per stabilire la competenza. Non sono state regolate le spese per la natura officiosa del regolamento e per la mancata costituzione delle parti.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    individua l'opposizione all'esecuzione oggetto del giudizio; la competenza territoriale della relativa controversia segue il criterio del luogo dell'esecuzione.

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 615 c.p.c. per affermare che anche le opposizioni agli atti esecutivi seguono il medesimo criterio territoriale inderogabile.

  • art. 27 c.p.c.

    è la norma che radica la competenza nel giudice del luogo dell'esecuzione per le opposizioni esecutive.

  • art. 28 c.p.c.

    conferisce carattere inderogabile alla competenza territoriale nelle opposizioni esecutive, escludendo la deroga pattizia.

  • art. 45 c.p.c.

    richiamato dal tribunale rimettente per la proposizione del conflitto/regolamento di competenza d'ufficio.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi la competenza territoriale è funzionale e inderogabile, perché radicata nel giudice del luogo dell'esecuzione.
  • La clausola contrattuale di foro esclusivo non può derogare alla competenza stabilita dalla legge quando la materia è sottratta alla disponibilità delle parti.
  • Se l'opposizione riguarda cartelle di pagamento, il luogo della futura esecuzione coincide con il luogo di notifica delle cartelle opposte, che operano in funzione sostanzialmente equiparabile al precetto.
  • Quando il giudice del regolamento non dispone degli atti necessari a verificare il dato territoriale decisivo, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per impossibilità di controllo del presupposto di competenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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