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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25605/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 04/03/2025 che aveva respinto la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione. Il ricorrente deduceva: (i) nullità assoluta dell'ordinanza perché deliberata da un Collegio diverso da quello che aveva preso parte all'udienza di trattazione; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata considerazione di elementi nuovi a sostegno dell'istanza (richiesta di parere di conformità geomorfologica dall'autorità di bacino, riapertura dell'iter per condono edilizio, parere favorevole e prospettata probabilità di una sanatoria almeno parziale), nonché la presentazione di un progetto di demolizione parziale e il richiamo all'art. 25 della L. n. 326/2003 sul condono.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (nullità per mutamento del collegio): dalla documentazione emergeva che l'udienza camerale era stata celebrata da un collegio distinto rispetto a quello che ha effettivamente deliberato e sottoscritto l'ordinanza. In applicazione del principio di immutabilità del giudice la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Palermo per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • Principio di immutabilità del giudice (giurisprudenza della Cassazione)

    «il principio di immutabilità del giudice trova applicazione anche nel procedimento di esecuzione e comporta che la decisione debba essere assunta dallo stesso giudice che ha provveduto alla trattazione della procedura, ma non impedisce che nella stessa possano essere utilizzati anche atti precedentemente ammessi o acquisiti innanzi al giudice in diversa composizione» (Sez. 1, n. 20351 del 10/04/2014, Said).

    La decisione deve essere deliberata dallo stesso collegio che ha celebrato l'udienza; tuttavia gli atti e le prove acquisiti in precedenti composizioni possono essere utilizzati. Il mancato rispetto della prima regola determina nullità dell'atto decisorio.

  • Giurisprudenza di conferma (Menichini, 09/07/2024; Loi, 05/04/2016)

    Sez. 1, n. 36915 del 09/07/2024 (Menichini); Sez. 1, n. 17146 del 05/04/2016 (Loi).

    Ribadiscono la portata generale del principio di immutabilità del giudice, anche oltre il solo ambito del procedimento di esecuzione.

  • Art. 25, Legge n. 326/2003 (richiamata nei fatti)

    Citata in relazione alla rilevanza, ai fini della possibilità di sanatoria, della cubatura dell'unità immobiliare; la questione però attiene al merito amministrativo della pratica di condono e non è stata oggetto di decisione di legittimità nella sentenza in esame.

Massime di principio

  • Se il provvedimento è deliberato da un collegio diverso da quello che ha celebrato l'udienza, sussiste una nullità rilevante che può determinare l'annullamento dell'atto impugnato.
  • L'impiego di atti, documenti e prove acquisiti davanti a collegi in diversa composizione è ammissibile; tuttavia il rispetto della composizione del collegio che ha trattato l'udienza è requisito formale essenziale per la validità della decisione.
  • La Corte di Cassazione non entra nel merito delle valutazioni amministrative o di fatto (es. prospettata riapertura dell'iter di condono); tali questioni vanno valutate dalla corte territoriale o dall'amministrazione competente se non sussistono vizi procedurali.
  • In presenza di sopravvenienze (nuovi pareri, riaperture di procedimenti amministrativi) occorre documentare chiaramente la relativa rilevanza e chiedere alla corte territoriale la rivalutazione del merito; la cassazione controlla la regolarità processuale, non sostituisce il giudice di merito.
  • Per chi impugna: sollevare tempestivamente eventuali vizi relativi alla composizione del collegio e verificare la corrispondenza fra il verbale dell'udienza e il provvedimento firmato (nominativi dei giudici e firme).
  • Per il giudice/ufficio: assicurare la coerenza formale fra la compagine giudicante che ha tenuto l'udienza e quella che sottoscrive il provvedimento, o motivare adeguatamente ogni differenza di composizione per evitare l'annullamento.

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