Sentenza del 28/01/2019 n. 193 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Fallimento - azione revocatoria - sentenza confermativa- applicazione dell'imposta di registro proporzionale - consegue - previo assoggettamento ad IVA della prestazione - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale a una sentenza emessa nell'ambito di un'azione revocatoria fallimentare. La parte ricorrente sosteneva, in sostanza, che l'imposta non fosse dovuta in misura proporzionale perché l'operazione originaria era già stata assoggettata a IVA, invocando il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
La decisione
La tesi è stata respinta. La sentenza revocatoria che impone un pagamento alla curatela fallimentare, a tutela della par condicio creditorum, è soggetta autonomamente all'imposta di registro proporzionale. Il precedente assoggettamento a IVA dell'operazione originaria non impedisce tale imposizione, poiché la sentenza revocatoria ha un oggetto diverso: non disciplina l'operazione commerciale originaria, ma produce l'effetto restitutorio o reintegratorio in favore della massa dei creditori.
Norme richiamate
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
Il principio non esclude l'imposta di registro quando il provvedimento giudiziario ha un oggetto diverso rispetto all'operazione originaria assoggettata a IVA. L'imposizione va valutata con riferimento agli effetti propri della sentenza revocatoria.
Disciplina dell'azione revocatoria fallimentare
La revocatoria fallimentare tutela la par condicio creditorum e può comportare l'obbligo di effettuare un pagamento o una restituzione alla curatela; tale statuizione giudiziale costituisce il presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale.
Massime di principio
- Quando una sentenza revocatoria fallimentare impone un pagamento o una restituzione alla curatela, l'imposta di registro può essere applicata in misura proporzionale anche se l'operazione originaria era stata assoggettata a IVA.
- Il principio di alternatività IVA-registro non opera automaticamente: occorre confrontare l'oggetto dell'operazione soggetta a IVA con l'oggetto e gli effetti del provvedimento giudiziario.
- La sentenza revocatoria ha una funzione autonoma di reintegrazione della garanzia patrimoniale e di tutela della par condicio creditorum; perciò la relativa imposizione può essere distinta da quella dell'atto commerciale originario.
- Ai fini fiscali, una sentenza che ordina un pagamento alla curatela non va considerata una mera conferma dell'operazione precedente, ma un autonomo provvedimento con effetti patrimoniali propri.
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