Sentenza del 29/10/2018 n. 2522 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - rimborso - dies a quo - provvedimento di ripetizione da parte del committente - è tale. Processo tributario - spese processuali - mutamento giurisprudenziale in seguito a sentenza di corte giustizia UE - compensazione parziale - è giustificata - art. 92, co. 2 c.p.c. - interpretazione contestualizzata - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il dies a quo del termine decadenziale biennale per chiedere il rimborso dell’IVA. L’operazione, inizialmente trattata come cessione frazionata di beni, era stata riqualificata dall’Ufficio come cessione di ramo d’azienda. Il contribuente aveva restituito l’imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo e sosteneva che il termine per il rimborso dovesse decorrere da tale momento, cioè da quando era sorto effettivamente il diritto alla ripetizione dell’imposta.
La decisione
La decisione ha riconosciuto che il termine biennale decorre dal momento in cui il contribuente ha dovuto concretamente restituire l’IVA al committente in forza del provvedimento coattivo, e non da un momento anteriore meramente astratto. Quanto alle spese processuali, il mutamento dell’orientamento giurisprudenziale derivante dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha giustificato una compensazione parziale, mediante interpretazione contestualizzata dell’art. 92, comma 2, c.p.c., anziché l’applicazione rigida del criterio della soccombenza.
Norme richiamate
Norma sul termine decadenziale biennale per il rimborso IVA
termine decadenziale di due anni
Il termine decorre da quando il contribuente ha concretamente sostenuto l’onere di restituire l’IVA al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo, poiché solo allora si manifesta effettivamente il diritto al rimborso.
Art. 92, comma 2, c.p.c.
compensazione parziale delle spese processuali
La norma deve essere interpretata in modo contestualizzato. Un mutamento giurisprudenziale significativo, soprattutto se derivante da un diverso orientamento della Corte di giustizia UE, può giustificare la compensazione parziale delle spese anche quando una parte risulti formalmente soccombente.
Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea
Un diverso orientamento eurounitario può incidere sulla qualificazione dell’operazione e sulla decorrenza del termine per il rimborso, nonché costituire una ragione per mitigare la condanna alle spese.
Massime di principio
- Quando il diritto al rimborso nasce solo dopo la restituzione effettiva dell’imposta al committente, il termine decadenziale dovrebbe essere computato da tale restituzione, purché essa sia documentata e imposta da un provvedimento vincolante.
- La mera riqualificazione fiscale dell’operazione non determina necessariamente l’immediata decorrenza del termine: è rilevante il momento in cui il contribuente subisce concretamente il definitivo esborso dell’imposta.
- In presenza di un mutamento giurisprudenziale rilevante e non prevedibile, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese processuali, anche derogando all’applicazione automatica del criterio della soccombenza.
- La decorrenza del termine e la possibilità di ottenere il rimborso dipendono dalla prova documentale del pagamento o della restituzione dell’IVA, del provvedimento coattivo e del nesso causale tra tale provvedimento e la richiesta di rimborso.
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