Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/10/2018 n. 2522 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - rimborso - dies a quo - provvedimento di ripetizione da parte del committente - è tale. Processo tributario - spese processuali - mutamento giurisprudenziale in seguito a sentenza di corte giustizia UE - compensazione parziale - è giustificata - art. 92, co. 2 c.p.c. - interpretazione contestualizzata - è necessaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il dies a quo del termine decadenziale biennale per chiedere il rimborso dell’IVA. L’operazione, inizialmente trattata come cessione frazionata di beni, era stata riqualificata dall’Ufficio come cessione di ramo d’azienda. Il contribuente aveva restituito l’imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo e sosteneva che il termine per il rimborso dovesse decorrere da tale momento, cioè da quando era sorto effettivamente il diritto alla ripetizione dell’imposta.

La decisione

La decisione ha riconosciuto che il termine biennale decorre dal momento in cui il contribuente ha dovuto concretamente restituire l’IVA al committente in forza del provvedimento coattivo, e non da un momento anteriore meramente astratto. Quanto alle spese processuali, il mutamento dell’orientamento giurisprudenziale derivante dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha giustificato una compensazione parziale, mediante interpretazione contestualizzata dell’art. 92, comma 2, c.p.c., anziché l’applicazione rigida del criterio della soccombenza.

Norme richiamate

  • Norma sul termine decadenziale biennale per il rimborso IVA

    termine decadenziale di due anni

    Il termine decorre da quando il contribuente ha concretamente sostenuto l’onere di restituire l’IVA al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo, poiché solo allora si manifesta effettivamente il diritto al rimborso.

  • Art. 92, comma 2, c.p.c.

    compensazione parziale delle spese processuali

    La norma deve essere interpretata in modo contestualizzato. Un mutamento giurisprudenziale significativo, soprattutto se derivante da un diverso orientamento della Corte di giustizia UE, può giustificare la compensazione parziale delle spese anche quando una parte risulti formalmente soccombente.

  • Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea

    Un diverso orientamento eurounitario può incidere sulla qualificazione dell’operazione e sulla decorrenza del termine per il rimborso, nonché costituire una ragione per mitigare la condanna alle spese.

Massime di principio

  • Quando il diritto al rimborso nasce solo dopo la restituzione effettiva dell’imposta al committente, il termine decadenziale dovrebbe essere computato da tale restituzione, purché essa sia documentata e imposta da un provvedimento vincolante.
  • La mera riqualificazione fiscale dell’operazione non determina necessariamente l’immediata decorrenza del termine: è rilevante il momento in cui il contribuente subisce concretamente il definitivo esborso dell’imposta.
  • In presenza di un mutamento giurisprudenziale rilevante e non prevedibile, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese processuali, anche derogando all’applicazione automatica del criterio della soccombenza.
  • La decorrenza del termine e la possibilità di ottenere il rimborso dipendono dalla prova documentale del pagamento o della restituzione dell’IVA, del provvedimento coattivo e del nesso causale tra tale provvedimento e la richiesta di rimborso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.