Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/02/2019 n. 3379 - Corte di Cassazione

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Sottoscrizione - Mancanza - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2003, 2004 e 2005. I motivi riguardavano la presunta violazione delle norme in materia di accertamenti fondati su indagini bancarie, presunzioni derivanti da versamenti e prelevamenti sui conti dell'amministratore, della socia e di terzi, nonché l'asserita erronea valutazione dell'operato della Guardia di finanza. Tuttavia, la società resistente ha eccepito preliminarmente che il ricorso per cassazione non recava la sottoscrizione dell'avvocato dell'Agenzia delle entrate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare i motivi relativi all'accertamento tributario. Ha ritenuto che la mancanza della sottoscrizione del difensore sia sull'originale sia sulle copie del ricorso determini l'inesistenza giuridica dell'atto, ai sensi del principio generale dell'art. 161, comma 2, c.p.c., richiamato in combinato disposto con l'art. 365 c.p.c. L'Agenzia delle entrate, risultata soccombente, è stata condannata a rimborsare alla società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 15.000 euro, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • Art. 365 c.p.c.

    Il ricorso è diretto alla Corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.

    La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un avvocato abilitato e munito di procura speciale costituisce un requisito essenziale. La sua mancanza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • Art. 161, comma 2, c.p.c.

    Il principio previsto per la sentenza priva della sottoscrizione del giudice è stato ritenuto estensibile agli atti processuali. Pertanto, la mancanza della sottoscrizione del difensore sull'originale del ricorso per cassazione determina l'inesistenza giuridica dell'atto.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2

    La norma disciplina l'utilizzabilità delle risultanze dei conti bancari negli accertamenti fiscali e la presunzione relativa secondo cui versamenti e prelevamenti non giustificati possono essere considerati componenti del reddito imponibile. La Corte non ha esaminato nel merito tale questione, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 1, n. 2

    La disposizione consente l'utilizzo delle movimentazioni bancarie nell'accertamento dell'IVA, secondo un meccanismo presuntivo superabile dal contribuente mediante adeguata giustificazione. Anche questa questione non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, comma 1, e 42

    Le norme riguardano, rispettivamente, i criteri dell'accertamento delle imposte sui redditi e i requisiti formali degli avvisi di accertamento. I relativi motivi sono rimasti assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1

    La disposizione disciplina il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, rendendo applicabili i requisiti e i limiti propri del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la sottoscrizione del difensore sull'originale dell'atto è un requisito essenziale: la sua mancanza può comportare l'inesistenza giuridica o, comunque, l'inammissibilità del ricorso.
  • Gli errori formali essenziali dell'atto introduttivo devono essere verificati prima del merito, perché possono impedire completamente l'esame delle doglianze sostanziali.
  • La mancata sottoscrizione della sola copia notificata non determina automaticamente la nullità se l'originale è regolarmente sottoscritto e non vi è incertezza sull'identità della parte o del difensore; diversa è la mancanza della firma sull'originale.
  • Quando un'impugnazione è dichiarata inammissibile per un vizio formale, il giudice normalmente non esamina la fondatezza dei motivi di merito e può condannare la parte soccombente al pagamento delle spese.
  • Prima del deposito di un ricorso per cassazione è necessario controllare la presenza della firma del difensore abilitato, della procura speciale e la corrispondenza tra originale e copie dell'atto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.