Ordinanza n. 3076/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale del 23.01.2026 della Sottocommissione n. -OMISSIS- - Sessione 2025 - CdA Milano;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il ricorso non presentasse profili di prospettica fondatezza. In particolare, ha considerato legittimo il giudizio espresso dalla competente commissione, anche nella forma numerica, richiamando numerosi precedenti della Sezione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: verbale della sottocommissione d'esame della sessione 2025 presso la Corte d’appello di Milano, relativo alla valutazione numerica del candidato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il verbale del 23 gennaio 2026 della competente sottocommissione d'esame della sessione 2025 presso la Corte d’appello di Milano. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di ricorso; emerge soltanto la contestazione del giudizio espresso dalla commissione, anche per il fatto che esso sarebbe stato esternato in forma numerica.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR l'ha respinta ritenendo insussistente un'apprezzabile prospettiva di fondatezza del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati unitamente alla normativa nazionale per giustificare l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando il ricorso non presenta una prospettiva apprezzabile di fondatezza.
- Nel giudizio sull'esito di una prova o di un esame pubblico, il giudizio della commissione può essere legittimamente esternato anche mediante valutazione numerica, purché ciò sia conforme alla disciplina applicabile e alla giurisprudenza richiamata dal giudice.
- La mera contestazione del giudizio numerico della commissione, in assenza di elementi idonei a evidenziare l'illegittimità della valutazione, non è sufficiente a fondare la tutela cautelare.
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