Ordinanza n. 2756/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ EX ARTT. 114, CO. 4, LETT. B) E 31 COD. PROC. AMM. del decreto direttoriale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – MIM, prot. n. 538 del 31.03.2026 (trasmesso a mezzo pec con nota prot. n. 98214 del 01.04.2026), siccome elusivo del giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 15572 del 01.08.2024, confermata in ottemperanza con sentenza n. 2519 del 09.02.2026; OVVERO IN SUBORDINE, PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA EX ARTT. 29 E 34 COD. PROC. AMM., PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: A) del medesimo decreto siccome irrimediabilmente illegittimo ed irragionevole; B) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. PER L’EFFETTO, PER LA CONDANNA, ANCHE AI SENSI DELL’ART. 30 COD. PROC. AMM., del Ministero resistente a valutare il percorso formativo bifasico e misto complessivamente seguito dalla prof.ssa Carolina Caserta, sia nel segmento nazionale che in quello espletato in Romania, ai fini della qualifica professionale utile a svolgere le funzioni di insegnamento quale docente di Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado (classe concorsuale A028).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto direttoriale che non ha valutato il percorso formativo nazionale e rumeno ai fini del riconoscimento della classe di concorso A028
Esito
Favorevole al ricorrente (docente concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale della Direzione generale competente del Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendone in via principale la declaratoria di nullità per elusione del giudicato formatosi su precedenti sentenze del TAR Lazio, e in subordine l'annullamento per illegittimità e irragionevolezza. Ha inoltre chiesto che il Ministero fosse condannato a valutare complessivamente il percorso formativo bifasico e misto seguito, composto da un segmento nazionale e da uno espletato in Romania, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale necessaria all'insegnamento di Matematica e Scienze nella scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A028. Il Collegio ha rinviato alla fase decisoria la qualificazione del ricorso come giudizio di ottemperanza oppure come rito ordinario di annullamento o giudizio avverso il silenzio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, senza definire in questa fase l'inquadramento processuale del ricorso né decidere definitivamente sulla nullità o sull'illegittimità del decreto. Ha ritenuto sussistente il fumus in ragione del fatto che la ricorrente risultava, allo stato e senza contestazione dell'Amministrazione, vincitrice con riserva del concorso e che le precedenti sentenze del TAR, non appellate, apparivano chiare nell'indicare la necessità di valutare nel merito la possibilità di riconoscimento della classe di concorso A028. Ha ravvisato inoltre un periculum concreto, consistente nel rischio di perdita dello status di vincitrice con riserva per il mancato riconoscimento della classe di concorso. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 12 gennaio 2027. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
Invocato dalla ricorrente quale fondamento della declaratoria di nullità per elusione del giudicato; la questione è stata rinviata alla fase decisoria.
art. 31 c.p.a.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla declaratoria di nullità e, secondo la qualificazione da definire, al rito esperibile; la questione non è stata decisa in sede cautelare.
art. 29 c.p.a.
Richiamato quale possibile fondamento del rito ordinario di annullamento, la cui applicabilità è stata rinviata alla fase decisoria.
art. 34 c.p.a.
Richiamato per le domande proposte e per le conseguenti misure richieste; non è stata fornita una decisione definitiva sul suo concreto impiego.
art. 30 c.p.a.
Invocato per la domanda di condanna dell'Amministrazione alla valutazione del percorso formativo; tale domanda non è stata definita nel merito.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti il fumus e il periculum e ha accolto la sospensione cautelare richiesta.
art. 112 c.p.a.
Richiamato quale possibile disciplina del giudizio di ottemperanza; l'inquadramento del ricorso è stato rinviato alla fase decisoria.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l'Amministrazione non contesta che il ricorrente sia vincitore con riserva di una procedura concorsuale, il rischio concreto di perdita di tale status derivante dal mancato riconoscimento del titolo o della classe di concorso può integrare il periculum in mora.
- La chiarezza delle statuizioni contenute in precedenti sentenze non appellate, che impongano di valutare nel merito la possibilità di riconoscere una classe di concorso, può integrare un fumus cautelare a fronte di un successivo atto amministrativo che non dia seguito a tale valutazione.
- Quando non sia immediatamente definibile se la domanda debba essere trattata nell'ambito dell'ottemperanza o del rito ordinario di annullamento o sul silenzio, il giudice può rinviare la qualificazione alla fase decisoria e accordare comunque tutela cautelare ove risultino presenti fumus boni iuris e periculum in mora.
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