Circolare INAIL n. 39 del 20 giugno 2008
Trattamento di trasferimento del personale non dirigente. Sedi disagiate 2008.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2008 l’elenco delle sedi disagiate dell’INAIL ai fini del trattamento economico di trasferimento del personale non dirigente. Richiama la base normativa e indica i criteri per la qualificazione delle sedi, precisando anche una limitazione all’indennità di sede disagiata in caso di possesso di immobili abitativi nel comune della nuova sede. Vengono inoltre richiamate le istruzioni operative già emanate e le modalità di diffusione al personale.
Trattamento di trasferimento del personale non dirigente e individuazione delle sedi disagiate 2008
Trattamento di trasferimento del personale non dirigente e sedi disagiate 2008
La circolare INAIL definisce, per l’anno 2008, le sedi disagiate rilevanti ai fini dello specifico trattamento economico di trasferimento del personale non dirigente. Il provvedimento si colloca nel quadro delle disposizioni contrattuali e delle precedenti istruzioni amministrative, aggiornando l’elenco delle località interessate e chiarendo i criteri di individuazione e alcune limitazioni all’erogazione dell’indennità.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama come base giuridica il C.C.N.L. del 14 febbraio 2001, articolo 22, relativo al trattamento economico di trasferimento in Italia. Vengono inoltre richiamate la circolare n. 63 dell’11 novembre 2003, in materia di trasferimento d’ufficio del personale delle aree, del personale di cui all’art. 15 della legge n. 88/1989, dei professionisti e dei dirigenti medici, nonché il verbale di intesa con le OO.SS. del 19 maggio 2008 sulle sedi disagiate per l’anno 2008.
Sedi disagiate individuate per il 2008
Ai fini del trattamento economico di trasferimento, per il 2008 sono qualificate come sedi disagiate le seguenti località:
- Cuneo
- Brescia
- Mantova
- Venezia
- Treviso
- Trieste
- Gorizia
- Pordenone
- La Spezia
- Parma
- Ravenna
- Reggio Emilia
- Ascoli Piceno
- Pesaro
- Napoli
- Catanzaro
- Siracusa
- Trapani
- Volterra
Criteri di individuazione della sede disagiata
La circolare precisa che la designazione di sede disagiata dipende dalla verifica di specifici parametri. In particolare, essa è subordinata alla coesistenza dei primi due requisiti indicati oppure, in alternativa, alla sussistenza del terzo criterio.
I criteri richiamati sono:
- carenza di personale superiore al 15% nel rapporto tra dotazione organica e forza, con riferimento alla data del 31 dicembre 2007;
- indice dei prezzi al consumo superiore alla media dell’ultimo triennio rispetto all’indice generale pubblicato dall’ISTAT, riferito alle famiglie di operai e di impiegati, rilevato nella località in cui opera la struttura interessata;
- condizioni di eccezionale disagio da valutare caso per caso.
Per l’anno 2007 viene anche indicato il valore 127,7, e si specifica che le notevoli difficoltà di collegamento, sia con mezzi pubblici sia privati, sono state considerate condizioni di eccezionale disagio.
Limiti all’erogazione dell’indennità
La circolare stabilisce che l’indennità di sede disagiata non spetta quando il dipendente trasferito, oppure un altro componente del nucleo familiare, risulti proprietario di un immobile ad uso abitativo nel comune in cui si trova la nuova sede di servizio. In tale circostanza, tuttavia, resta salvo il diritto all’indennità di trasferimento.
Istruzioni operative e modalità di diffusione
Per gli aspetti applicativi si rinvia alle istruzioni operative del 9 dicembre 2005. Inoltre, la circolare deve essere diffusa a tutto il personale secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/1973.
Punti principali
Oggetto e quadro normativo
La circolare riguarda il trattamento di trasferimento del personale non dirigente, con riferimento alle sedi disagiate per l’anno 2008. Il quadro normativo richiamato comprende il C.C.N.L. del 14 febbraio 2001, articolo 22, la circolare n. 63 dell’11 novembre 2003 sul trattamento economico di trasferimento e il verbale di intesa con le OO.SS. del 19 maggio 2008 sulle sedi disagiate per il 2008.
Elenco delle sedi disagiate 2008
Le sedi individuate come disagiate per l’anno 2008, ai fini dello specifico trattamento economico di trasferimento, sono: Cuneo, Brescia, Mantova, Venezia, Treviso, Trieste, Gorizia, Pordenone, La Spezia, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Ascoli Piceno, Pesaro, Napoli, Catanzaro, Siracusa, Trapani e Volterra.
Criteri di individuazione delle sedi disagiate
La qualifica di sede disagiata è subordinata alla coesistenza dei primi due parametri indicati oppure, in alternativa, alla sussistenza del terzo. I parametri richiamati sono: carenza di personale superiore al 15% nel rapporto tra dotazione organica e forza alla data del 31 dicembre 2007; indice dei prezzi al consumo superiore alla media dell’ultimo triennio rispetto all’indice generale ISTAT riferito alle famiglie di operai e impiegati, rilevato nella località in cui opera la struttura interessata; condizioni di eccezionale disagio da valutare caso per caso. Per l’anno 2007 è indicato il valore 127,7.
Limitazioni all’indennità di sede disagiata
L’indennità di sede disagiata non spetta se il dipendente trasferito, oppure un altro componente del nucleo familiare, risulta proprietario di un immobile ad uso abitativo nel comune in cui si trova la nuova sede di servizio. In tale ipotesi, resta comunque fermo il diritto del dipendente all’indennità di trasferimento.
Istruzioni operative e diffusione
La circolare richiama le istruzioni operative del 9 dicembre 2005 e dispone che il documento sia portato a conoscenza di tutto il personale con le modalità previste dalla circolare n. 3/1973.
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