Deliberazione n. 190 del 21/03/2024
Provvedimento del 21 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti delle piattaforme Facebook, Meta, Telegram, TikTok, Snapchat e X, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure urgenti avevano lo scopo di impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e di prescrivere, in caso di eventuale acquisizione in chiaro, la conservazione a fini probatori per dodici mesi con modalità idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento si limita alla ratifica delle determinazioni già adottate in via d’urgenza, senza irrogare sanzioni.
Ratifica di provvedimenti d’urgenza contro Facebook, Meta, Telegram, TikTok, Snap e X per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Snap Inc. e Twitter International Company, nell’ambito di una segnalazione relativa a possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy.
Contesto normativo e procedimento
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il Codice privacy, con particolare attenzione all’art. 144-bis, introdotto per consentire un intervento rapido del Garante nei casi di c.d. revenge porn. La norma attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere la segnalazione e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
La persona interessata aveva segnalato la possibile circolazione, attraverso piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti di specifici servizi online.
Misure urgenti adottate il 18 marzo 2024
A seguito della verifica della compatibilità di quanto segnalato con la previsione normativa richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 98 e da 103 a 106 del 18 marzo 2024, rivolte ai gestori delle piattaforme indicate.
Le misure hanno previsto:
- l’ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuta acquisizione.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, riunitosi il 21 marzo 2024, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il contenuto del provvedimento è quindi limitato alla conferma delle misure già disposte per impedire la diffusione del materiale e garantirne l’eventuale conservazione probatoria, senza irrogazione di sanzioni ulteriori.
Punti principali
Presupposto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, quando vi sia il fondato motivo che possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede che l’Autorità decida entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Segnalazione dell’interessato
La persona interessata ha presentato una segnalazione, successivamente integrata, rappresentando di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, Snapchat e X.
Provvedimenti urgenti del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con il quadro normativo richiamato, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in data 18 marzo 2024, le determinazioni nn. 98 e da 103 a 106, con cui ha ordinato a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Snap Inc. e Twitter International Company di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione a fini probatori
Le medesime società sono state altresì prescritte di conservare, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 18 marzo 2024 nei confronti dei gestori delle piattaforme indicate. Non risultano ulteriori statuizioni sanzionatorie o correttive oltre alla ratifica delle misure urgenti già disposte.
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