Sentenza del 13/12/2019 n. 1810 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava la detrazione dell’IVA relativa a fatture emesse dalla S. L., ritenuta una società interposta o "società filtro" in un meccanismo di frode carosello. Le operazioni, pur riferite a cessioni di pellame wet blue effettivamente ricevuto dalla C. O., sarebbero state soggettivamente inesistenti perché il reale fornitore non coincideva con quello indicato nelle fatture. L’Ufficio sosteneva inoltre che la C. O. sapesse, o avrebbe dovuto sapere usando l’ordinaria diligenza, dell’irregolarità, sulla base di anomalie nei trasporti e nella movimentazione della merce, delle lavorazioni effettuate presso una terza società, della rapidità delle operazioni, dei documenti di trasporto ritenuti fittizi e dell’assenza di reclami o restituzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, dichiarando legittimo l’avviso di accertamento. È stata confermata l’indetraibilità dell’IVA, pari a euro 41.075,00, riferita a imponibili per euro 204.354,00. La CTR ha ritenuto adeguatamente provate sia l’inesistenza soggettiva delle operazioni sia la conoscibilità della frode da parte della C. O. La mera regolarità formale delle fatture, il pagamento del corrispettivo e l’effettiva disponibilità della merce non sono stati considerati sufficienti a dimostrare la buona fede. La società contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00.
Norme richiamate
Art. 56 del d.P.R. n. 633/1972
L’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione quando pone il contribuente in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria e di contestarne efficacemente l’an e il quantum debeatur.
La motivazione dell’avviso può essere effettuata anche mediante rinvio a un processo verbale di constatazione conosciuto dal contribuente, purché siano identificabili gli elementi essenziali della contestazione.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem.
Il rinvio ad altri atti o documenti è valido se questi sono allegati oppure se l’atto impositivo ne riproduce il contenuto essenziale, consentendo una difesa effettiva.
Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
L’appello tributario deve contenere motivi specifici. Nel caso concreto, la CTR ha ritenuto che l’Agenzia avesse contestato in modo sufficientemente articolato la ragione decisiva della sentenza di primo grado.
Normativa IVA sul diritto alla detrazione
In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, l’IVA non è detraibile quando il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la dovuta diligenza, di partecipare a una frode. L’Amministrazione deve provare la frode e gli elementi obiettivi di conoscibilità; successivamente spetta al contribuente fornire la prova della propria buona fede.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello o nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve dimostrare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che il soggetto indicato in fattura era un intermediario fittizio e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’irregolarità.
- La detrazione IVA può essere negata anche se la merce è stata realmente consegnata e il prezzo è stato pagato: tali circostanze non provano da sole che il fornitore indicato in fattura fosse il reale cedente.
- Anomalie logistiche documentate, come trasporti apparentemente fittizi, consegne dirette da soggetti diversi dal fornitore fatturante, lavorazioni presso terzi e tempistiche incompatibili, possono costituire indizi sufficienti della conoscibilità della frode.
- La verifica formale dell’esistenza del fornitore, della partita IVA, dell’iscrizione alla Camera di commercio, dei bilanci e del personale non basta necessariamente a dimostrare la buona fede, se le anomalie riguardano concretamente la singola operazione commerciale.
- L’assenza di un vantaggio economico diretto per il cessionario non esclude automaticamente la sua partecipazione o conoscenza della frode: è sufficiente che fosse consapevole, o colpevolmente inconsapevole, dell’interposizione fittizia.
- Un avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando il contribuente conosce il PVC richiamato e può ricostruire con chiarezza fatti contestati, imposta recuperata e ragioni della pretesa.
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