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Ordinanza

Ordinanza n. 165/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia (a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del responsabile del SUAP prot. n. 0299788 di data 28 agosto 2025, con il quale è stata archiviata la SCIA per la riattivazione di un allevamento di bovini in via Guerrieri nel Comune di Gonzaga, nonché per la registrazione del suddetto allevamento e l’attribuzione di un codice allevamento, con conseguente divieto di prosecuzione dell’attività edilizia e ordine di rimozione degli eventuali interventi eseguiti; - del parere del responsabile del Settore Tecnico del Comune di Gonzaga di data 28 agosto 2025, con il quale è stata evidenziata, quale causa ostativa, la direttiva formulata con deliberazione consiliare n. 54 di data 30 novembre 2024; - della deliberazione consiliare n. 54 di data 30 novembre 2024, che ha disposto la sospensione dell’esame di tutte le pratiche edilizie relative a nuovi allevamenti nelle more dell’adozione della variante generale al PGT; (b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16 aprile 2026: - dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; - del provvedimento del responsabile del Settore Tecnico del Comune di Gonzaga prot. n. 4021/2026 di data 9 marzo 2026, con il quale, in esito alla valutazione sitospecifica ordinata dal TAR, sono stati confermati i motivi ostativi all’accoglimento della SCIA per la riattivazione dell’allevamento; - della preliminare comunicazione dei motivi ostativi notificata il 14 febbraio 2026;

Giustizia amministrativa202501279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione della SCIA per la riattivazione di un allevamento bovino, con divieto di prosecuzione dell'attività edilizia e ordine di rimozione degli interventi eventualmente eseguiti, nonché successivo diniego confermativo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore agricolo)

Prevale il privato

La controversia

La società agricola ha impugnato l'archiviazione della SCIA presentata per la riattivazione di un allevamento di vitelli da carne bianca, la deliberazione consiliare comunale che aveva sospeso l'esame delle pratiche edilizie relative a nuovi allevamenti nelle more della variante generale al PGT e il successivo provvedimento comunale del 9 marzo 2026, adottato in riesame. I motivi contestavano, tra l'altro, l'illegittima applicazione della deliberazione di sospensione quale atipica misura di salvaguardia, l'introduzione retroattiva di nuove cause ostative, l'incompletezza della valutazione sitospecifica, l'invasione delle competenze provinciali e ambientali, l'insufficienza del metodo statistico basato sulle celle territoriali e sulle UBA, nonché l'erronea svalutazione delle BAT, delle analisi delle matrici idriche e dell'attitudine del territorio a ricevere fanghi di depurazione. La società aveva inoltre evidenziato di avere ottenuto dalla Provincia l'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 2, d.lgs. 152/2006.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare con finalità conformative e propulsive, sospendendo i provvedimenti impugnati e restituendo efficacia alla SCIA. Ha ribadito che la disciplina urbanistica vigente continua ad applicarsi e che il Comune non può introdurre ipotesi atipiche di salvaguardia mediante una sospensione generalizzata delle pratiche. Le criticità relative alla completezza della documentazione edilizia non possono essere utilizzate, una volta scaduto il termine di esame della SCIA, per adottare ex novo un provvedimento inibitorio; eventuali errori o imprecisioni possono essere fatti valere mediante autotutela. Non possono inoltre essere introdotte retroattivamente cause ostative non prospettate in origine, come l'incremento della distanza dalle abitazioni isolate. Quanto ai profili ambientali, il Comune non può sostituirsi alle autorità dotate di competenze specialistiche: se dispone di dati indicativi di rischi per salute e ambiente deve coinvolgere la Provincia, l'ARPA e le autorità sanitarie. L'autorizzazione provinciale alle emissioni non può essere neutralizzata da una valutazione comunale generica e ipotetica. Il metodo statistico fondato sulla pressione zootecnica delle singole celle ha valore conoscitivo, ma non è sufficiente a giustificare un divieto, perché non considera adeguatamente il tipo di animali, la gestione aziendale, la SAU, la diluizione degli impatti, le tecniche di allevamento e le misure di mitigazione. Le BAT possono essere imposte anche quale condizione del titolo edilizio, purché l'indicazione sia validata da un'autorità tecnicamente competente e non imponga oneri sproporzionati. L'assenza di contaminazione delle matrici idriche e l'attitudine del territorio a ricevere fanghi operano a favore della riattivazione, ferma la possibilità di prescrivere controlli periodici successivi. Il Comune è stato autorizzato a fissare, entro 90 giorni dal deposito dell'ordinanza, prescrizioni ragionevoli sulle BAT, sulle misure di mitigazione e sui controlli ambientali. La trattazione del merito è stata fissata al 5 maggio 2027; le spese cautelari sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente; il TAR ha accolto la domanda sospendendo gli atti impugnati e adottando misure conformative.

  • art. 216, comma 5, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265

    Consente di introdurre nuovi metodi o speciali cautele nella conduzione dell'allevamento, quale possibile base per prescrizioni proporzionate.

  • art. 272, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Prevede l'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera; la valutazione comunale non può sostituire o vanificare il procedimento ambientale di competenza provinciale.

  • DGR 18 luglio 2012, n. 9/3792, allegato 1, punto 5-F

    Prevede il silenzio-assenso sull'istanza di adesione all'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera.

  • DGR 18 luglio 2012, n. 9/3792, allegato 1, punto 4.1.1

    Impone l'adozione delle BAT nei nuovi allevamenti bovini; tale obbligo può essere riferito anche agli allevamenti riattivati.

  • art. 2.15.2 del Regolamento Locale di Igiene

    Prevede la possibilità di aumentare fino al 50% la distanza minima dalle case isolate in relazione all'appesantimento del carico zootecnico; il TAR ha ritenuto non introducibile retroattivamente tale causa ostativa e comunque soggetta a valutazione concreta.

Massime di principio

  • Un Comune non può introdurre, mediante una sospensione generalizzata delle pratiche edilizie nelle more della variante urbanistica, ipotesi atipiche di salvaguardia idonee a neutralizzare la disciplina urbanistica vigente.
  • Dopo la scadenza del termine di esame di una SCIA, eventuali incompletezze o imprecisioni della documentazione non possono fondare direttamente un nuovo provvedimento inibitorio; l'amministrazione deve eventualmente ricorrere agli strumenti di autotutela previsti dall'ordinamento.
  • In sede di riesame non possono essere introdotte retroattivamente cause di inibizione diverse da quelle inizialmente contestate; gli aspetti igienico-sanitari devono comunque essere valutati in concreto nell'ambito della valutazione sitospecifica.
  • Quando la legge attribuisce a specifiche autorità competenze specialistiche in materia ambientale, il Comune non può sostituirsi ad esse nella valutazione dei singoli progetti edilizi. Dati comunali meramente generici o ipotetici non possono giustificare il divieto di un'attività economica già sottoposta al procedimento ambientale competente.
  • Una valutazione statistica della pressione zootecnica, basata soltanto sul numero di animali presenti in celle territoriali, ha valore conoscitivo ma non è sufficiente a fondare un provvedimento preclusivo: la valutazione sitospecifica deve considerare anche specie allevata, modalità di gestione, superfici aziendali, tecniche di allevamento e misure di mitigazione.
  • Le BAT possono essere imposte come prescrizioni o condizioni per la riattivazione di un allevamento, purché siano individuate o validate da un'autorità tecnicamente competente e gli oneri imposti risultino proporzionati; i controlli ambientali possono essere prescritti anche successivamente alla riattivazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziInquinamento ed emissioniSCIA e liberalizzazioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaAutotutela decisoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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