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Sentenza

Sentenza n. 1881/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 456/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, emessa nel giudizio R.G. n. 3811/2024, pubblicata in data 17.02.2025, notificata il 12.06.2025 e passata in giudicato, con cui è stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a fruire dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/2023 (c.d. bonus mamma), condannando l’intimato Ministero a corrisponderle la relativa quota di contributi previdenziali trattenuta in busta paga, fino al limite massimo di € 3.000,00 annui.

Giustizia amministrativa202600930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 456/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto l’esonero contributivo previsto per il bonus mamma e disposto la restituzione dei contributi trattenuti in busta paga, fino a € 3.000 annui

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La dipendente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 456/2025, pubblicata il 17 febbraio 2025, notificata al Ministero il 12 giugno 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto all’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 213/2023 e condannato il Ministero a corrispondere la quota di contributi previdenziali trattenuta in busta paga, entro il limite massimo di € 3.000 annui. La ricorrente ha chiesto l’ordine di accredito delle somme e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale e non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ritualmente azionabile il titolo, attestato conforme all’originale e notificato al Ministero presso il domicilio reale via PEC; ha inoltre verificato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. In mancanza di contestazioni sull’omessa esecuzione, ha ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, autorizzandolo a delegare l’incarico anche a dirigenti o funzionari di altre articolazioni ministeriali, senza vincoli gerarchici o di attribuzione ordinaria, e a utilizzare i capitoli di spesa disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, se necessario. La ricorrente dovrà segnalare tempestivamente al commissario l’inutile decorso del termine, indicando il codice fiscale. Nessun compenso ulteriore è riconosciuto al commissario, trattandosi di attività connessa ai suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato a € 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Va, dunque, ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di procedere alla corresponsione delle somme indebitamente trattenute in busta paga, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all’amministrazione inadempiente di eseguire il giudicato entro un termine e può predisporre misure sostitutive per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04.12.2024, n. 3479).

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione si applica anche all’avvio del giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, commi 180 e 181, l. 213/2023

    Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe (come da relativo certificato rilasciato dalla competente cancelleria: doc. 2), con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di provvedere all’accredito in suo favore della quota di contributi previdenziali illegittimamente trattenuti in busta paga per effetto del disconoscimento del c.d. bonus mamma (vale a dire l’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/2023), con immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi dell’ulteriore inerzia.

    La disposizione fonda il diritto all’esonero contributivo per il bonus mamma, già riconosciuto dal giudicato civile azionato in ottemperanza; la presente sentenza ne ordina l’attuazione nei limiti stabiliti dal titolo.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’avvio di azioni esecutive nei confronti dell’amministrazione decorre dalla notificazione del titolo e si applica anche al giudizio di ottemperanza.
  • Accertata l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta esercita i poteri sostitutivi conferiti dal giudice senza essere vincolato dalle ordinarie attribuzioni o dai rapporti gerarchici interni dell’amministrazione; può delegare l’attività a un soggetto idoneo anche appartenente a un’altra articolazione della stessa amministrazione.
  • Per dare integrale esecuzione al giudicato di condanna al pagamento, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa disponibili e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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