Sentenza n. 3281/2026 - Napoli, Sezione 3
per l''esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 437/2024 della Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata l’1-2-2024 all’esito del giudizio iscritto al R.G. N. 652/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Comune, della sentenza della Corte d’Appello di Napoli – Sezione Lavoro n. 437/2024, quanto al pagamento delle spese di lite attribuite alla ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La Corte d’Appello di Napoli – Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato, aveva dichiarato illegittima una sanzione disciplinare irrogata dal Comune e lo aveva condannato alla restituzione della somma trattenuta e al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in euro 2.109,00 per il primo grado ed euro 1.984,00 per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione alla professionista. A fronte del mancato pagamento delle somme spettanti, la ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito. Il TAR ha inizialmente rilevato l’incertezza circa la prova della notificazione del titolo all’amministrazione ai fini dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, assegnando termine per integrare la documentazione. La ricorrente ha quindi depositato la prova della notificazione della sentenza al Comune mediante PEC del 2 febbraio 2024. Ha dedotto, in sostanza, la formazione del giudicato, l’inadempimento dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti obblighi di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutte le condizioni dell’ottemperanza: la sentenza della Corte d’Appello era passata in giudicato prima dell’instaurazione del giudizio, il titolo era stato notificato al Comune il 2 febbraio 2024, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 era inutilmente decorso e le somme dovute non risultavano pagate. Ha dichiarato l’obbligo del Comune di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento alla ricorrente degli importi relativi alle spese del doppio grado, oltre IVA, CPA e spese generali, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso del commissario, determinato in euro 500,00 comprensivi di ogni onere e spesa, è stato posto a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre IVA e CPA, con rimborso del contributo unificato se dovuto e assolto.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il termine di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione deve essere inutilmente decorso prima di poter agire per l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale comportante il pagamento di somme di denaro da parte di un’amministrazione pubblica.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di un titolo giudiziario comportante il pagamento di somme di denaro è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione inadempiente di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla persistente inerzia dell’amministrazione e alla comunicazione dell’inottemperanza da parte del creditore.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell’amministrazione inadempiente; il compenso e le spese dell’eventuale commissario ad acta possono essere posti a carico della stessa amministrazione.
Come è indicizzato
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