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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18028/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un atto di recupero contestando a una società l'indebito utilizzo in compensazione di crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo per euro 34.077,58, applicando anche la sanzione del 100% prevista per la compensazione con crediti inesistenti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva però qualificato il credito come non spettante e non inesistente, ritenendo quindi applicabile la disciplina ordinaria della decadenza e dichiarando la nullità dell'atto di recupero. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione di varie norme fiscali e sanzionatorie, sostenendo che i crediti avrebbero dovuto essere qualificati come inesistenti e che, pertanto, non sarebbe maturata la decadenza dall'azione di recupero.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la qualificazione del credito come "non spettante" e non come "inesistente". Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il termine di otto anni per l'azione di accertamento dell'erario opera solo per i crediti inesistenti, che ricorrono quando il credito sia frutto di artificiosa rappresentazione o manchi dei presupposti costitutivi e tale inesistenza non sia rilevabile mediante i controlli automatizzati o formali. Nel caso concreto, poiché l'Ufficio non aveva contestato l'esistenza dei costi di ricerca e sviluppo ma solo il mancato adempimento dichiarativo relativo alla compilazione del riquadro RU, la pretesa riguardava un credito non spettante. Ne è conseguita la conferma della decadenza dell'Amministrazione dal recupero. Le spese sono state compensate per giusti motivi, in considerazione del recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 282, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    richiamato dall'Agenzia come base normativa del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

  • art. 5, D.M. n. 76 del 2008

    richiamato nel quadro normativo del credito d'imposta oggetto di recupero

  • art. 29, commi 2-5, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 conv. in L. 28 gennaio 2009, n. 2

    richiamato per la disciplina dei termini di accertamento e recupero dei crediti d'imposta

  • art. 13, comma 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    richiamato per la distinzione sanzionatoria tra crediti inesistenti e non spettanti

  • art. 1, comma 2, decreto interministeriale 4 marzo 2011

    richiamato quale disposizione che rendeva obbligatoria la compilazione del riquadro RU a pena di decadenza del credito

  • art. 27, comma 16, D.L. n. 185 del 2008

    applicabile al solo caso di credito inesistente, con termine di accertamento di otto anni

  • artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamati per individuare i controlli automatizzati e formali rilevanti ai fini della distinzione tra credito inesistente e non spettante

  • art. 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per i controlli automatizzati ai fini della qualificazione del credito

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria nel procedimento in camera di consiglio

Massime di principio

  • In materia di compensazione di crediti d'imposta, il termine lungo di otto anni per l'azione di recupero dell'erario si applica solo ai crediti inesistenti, non ai crediti semplicemente non spettanti.
  • Un credito è "inesistente" quando è frutto di artificiosa rappresentazione oppure manca dei presupposti costitutivi previsti dalla legge, ovvero è già estinto al momento dell'utilizzo, e tale inesistenza non sia rilevabile con i controlli automatizzati o formali.
  • Se l'Ufficio non contesta l'esistenza sostanziale dei presupposti del credito ma solo l'omissione o l'irregolarità di un adempimento dichiarativo richiesto a pena di decadenza, la fattispecie integra un credito non spettante e non un credito inesistente.
  • La qualificazione del credito come non spettante comporta l'applicazione dei termini ordinari di accertamento e la possibilità di dichiarare decaduta l'Amministrazione dal recupero oltre tali termini.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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