Cassazione Civile, Ordinanza n. 18028/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un atto di recupero contestando a una società l'indebito utilizzo in compensazione di crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo per euro 34.077,58, applicando anche la sanzione del 100% prevista per la compensazione con crediti inesistenti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva però qualificato il credito come non spettante e non inesistente, ritenendo quindi applicabile la disciplina ordinaria della decadenza e dichiarando la nullità dell'atto di recupero. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione di varie norme fiscali e sanzionatorie, sostenendo che i crediti avrebbero dovuto essere qualificati come inesistenti e che, pertanto, non sarebbe maturata la decadenza dall'azione di recupero.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la qualificazione del credito come "non spettante" e non come "inesistente". Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il termine di otto anni per l'azione di accertamento dell'erario opera solo per i crediti inesistenti, che ricorrono quando il credito sia frutto di artificiosa rappresentazione o manchi dei presupposti costitutivi e tale inesistenza non sia rilevabile mediante i controlli automatizzati o formali. Nel caso concreto, poiché l'Ufficio non aveva contestato l'esistenza dei costi di ricerca e sviluppo ma solo il mancato adempimento dichiarativo relativo alla compilazione del riquadro RU, la pretesa riguardava un credito non spettante. Ne è conseguita la conferma della decadenza dell'Amministrazione dal recupero. Le spese sono state compensate per giusti motivi, in considerazione del recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 1, comma 282, L. 27 dicembre 2006, n. 296
richiamato dall'Agenzia come base normativa del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo
art. 5, D.M. n. 76 del 2008
richiamato nel quadro normativo del credito d'imposta oggetto di recupero
art. 29, commi 2-5, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 conv. in L. 28 gennaio 2009, n. 2
richiamato per la disciplina dei termini di accertamento e recupero dei crediti d'imposta
art. 13, comma 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato per la distinzione sanzionatoria tra crediti inesistenti e non spettanti
art. 1, comma 2, decreto interministeriale 4 marzo 2011
richiamato quale disposizione che rendeva obbligatoria la compilazione del riquadro RU a pena di decadenza del credito
art. 27, comma 16, D.L. n. 185 del 2008
applicabile al solo caso di credito inesistente, con termine di accertamento di otto anni
artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973
richiamati per individuare i controlli automatizzati e formali rilevanti ai fini della distinzione tra credito inesistente e non spettante
art. 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per i controlli automatizzati ai fini della qualificazione del credito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito di memoria nel procedimento in camera di consiglio
Massime di principio
- In materia di compensazione di crediti d'imposta, il termine lungo di otto anni per l'azione di recupero dell'erario si applica solo ai crediti inesistenti, non ai crediti semplicemente non spettanti.
- Un credito è "inesistente" quando è frutto di artificiosa rappresentazione oppure manca dei presupposti costitutivi previsti dalla legge, ovvero è già estinto al momento dell'utilizzo, e tale inesistenza non sia rilevabile con i controlli automatizzati o formali.
- Se l'Ufficio non contesta l'esistenza sostanziale dei presupposti del credito ma solo l'omissione o l'irregolarità di un adempimento dichiarativo richiesto a pena di decadenza, la fattispecie integra un credito non spettante e non un credito inesistente.
- La qualificazione del credito come non spettante comporta l'applicazione dei termini ordinari di accertamento e la possibilità di dichiarare decaduta l'Amministrazione dal recupero oltre tali termini.
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