Cassazione Civile, Sentenza n. 23525/2020 del 27/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la decisione di primo grado che, in parziale accoglimento del ricorso di SO.GE.MO.IM., aveva rideterminato la rendita catastale di un'unità classificata D/2 da €69.287,00 (atto impugnato) a €26.800,00. L'Agenzia ha dedotto quattro motivi: (i) omesso esame di fatto decisivo avendo il gravame ignorato che sì era stato tenuto conto dello stato effettivo dell'immobile; (ii) omesso esame con riferimento a calcoli e valutazioni che dimostravano la rettifica della rendita; (iii) omesso esame della motivazione dell'avviso di accertamento e del criterio di determinazione della rendita per procedura indiretta (costo di ricostruzione); (iv) violazione dell'art. 112 c.p.c. per presunta contraddizione fra la decisione di primo grado e le ammissioni contenute nel ricorso introduttivo circa un diverso computo della rendita. La Corte ha esaminato i motivi alla luce della riforma dell'art. 360 c.1 n.5 (d.l. 83/2012) e della giurisprudenza in tema di omesso esame di fatto decisivo e di limiti del sindacato sulla motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi prospettati dall'Agenzia fossero inadeguati alla luce della riformulazione dell'art. 360 c.1 n.5: le censure di omesso esame devono indicare un fatto storico, specifico e decisivo desumibile dagli atti o dalla sentenza; non è sufficiente elencare deduzioni difensive o dati probatori. Il vizio di motivazione è sindacabile in Cassazione solo se sussiste una anomalia estrema (mancanza assoluta di motivi materiali/grafici, motivazione apparente, contraddizioni irriducibili, motivazione incomprensibile). Inoltre sono state rigettate le doglianze fondate su calcoli riprodotti dall'altra parte per mancanza di autosufficienza e per novità della censura rispetto al gravame; la supposta violazione dell'art. 112 c.p.c. è stata considerata impropria e non adeguatamente dedotta in sede di merito. Sono state liquidate le spese di giudizio in favore di SO.GE.MO.IM. per €2.000,00 oltre oneri e compensi; l'Agenzia non è stata assoggettata al contributo unificato per esenzione delle amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
La riformulazione post d.l. 83/2012 restringe il sindacato della Cassazione sulla motivazione: è denunciabile solo una anomalia motivazionale grave e desumibile dal testo della sentenza (mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contraddizioni irriducibili, motivazione incomprensibile). L'omesso esame deve riguardare un fatto storico specifico e decisivo che risulti dagli atti.
art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Richiamato come parametro di censura in relazione al difetto di motivazione e alla violazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto le doglianze anomale o non aderenti ai limiti dell'impugnazione in Cassazione.
art. 112 cod. proc. civ.
I profili di nullità o violazione dell'art. 112 (principio dispositivo e obbligo di decidere sulle questioni proposte) devono essere rilevati e dedotti nei gradi di merito; non possono essere sollevati per la prima volta in Cassazione senza che risulti l'effettiva deduzione in atti di merito.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 54
d.l. n. 83 del 2012, art. 54, c. 1, lett. b)
Fonte della riformulazione dell'art. 360 c.1 n.5 che ha limitato il controllo in Cassazione sulla motivazione delle sentenze di merito.
D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, comma 2
D.P.R. n. 1142/1949, art. 28, comma 2
Regola il metodo indiretto di determinazione della rendita catastale (costo di ricostruzione), prevedendo la riduzione del costo in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari; il giudice di merito può tener conto dello "stato effettivo" dell'immobile nel calcolo della rendita.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, c. 1-quater
Prevede l'esenzione dal versamento del contributo unificato per le amministrazioni dello Stato che utilizzano la prenotazione a debito; motivo per cui l'Agenzia non è stata tenuta al versamento del contributo.
art. 12 preleggi
Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare restrittivamente la riforma dell'art. 360: il sindacato di legittimità sulla motivazione va interpretato in senso compatibile con i parametri costituzionali, riducendone l'ambito a carenze motivazionali manifeste e gravi.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2012, la Cassazione sindaca la motivazione delle sentenze di merito solo se emerge un'anomalia motivazionale grave e oggettivamente desumibile dal testo della sentenza (es. totale mancanza di motivazione, contraddizioni insanabili, motivazione incomprensibile).
- La doglianza di "omesso esame di fatto decisivo" è ammissibile in Cassazione solo se il fatto è un elemento storico, specifico e decisivo che risulti dagli atti o dalla sentenza; non basta lamentare la non considerazione di tutte le deduzioni difensive o dati probatori.
- Le censure fondate sulla violazione dell'art. 112 c.p.c. (es.: mancata decisione su petitum) devono essere state sollevate e risultare dagli atti di merito; non possono essere introdotte ex novo in Cassazione senza indicazione precisa di dove siano state dedotte nei precedenti gradi.
- Riprodurre semplicemente i calcoli o le valutazioni altrui nel ricorso senza sviluppare autonome argomentazioni rende il motivo autosufficientemente inammissibile.
- Nel diritto catastale il giudice può applicare il metodo del costo di ricostruzione e rettificarlo in rapporto allo stato effettivo dell'immobile; pertanto, l'accertamento sullo "stato effettivo" è un elemento rilevante e apprezzabile in fatto.
- Le amministrazioni dello Stato sono esentate dal contributo unificato tramite il meccanismo della prenotazione a debito; ciò va considerato nella liquidazione delle spese processuali.
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