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Messaggio

Messaggio numero 1654 del 29-04-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento proroga al 1° giugno 2019 la ripresa dei versamenti e degli adempimenti contributivi sospesi per i territori colpiti dal sisma del 2016-2017, consentendo anche la rateizzazione fino a 120 rate mensili da giugno 2019. Fornisce poi istruzioni operative distinte per aziende con dipendenti, artigiani e commercianti, gestione separata, settore agricolo, domestici e aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, richiamando codici, modelli F24, scadenze e adempimenti specifici.

Proroga ripresa versamenti e adempimenti contributivi sospesi per eventi sismici 2016-2017

Proroga della ripresa dei versamenti sospesi per eventi sismici

Il documento disciplina la ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi e assicurativi sospesi per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016. La legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha prorogato il termine per il pagamento, già fissato al 31 gennaio 2019, al 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.

È prevista anche la possibilità di pagamento rateale fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con decorrenza dal mese di giugno 2019. In tal caso, la comunicazione di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa deve essere presentata entro il 1° giugno 2019, unitamente al pagamento contestuale della prima rata.

Ambito dei contributi sospesi

Sono ricompresi nella sospensione i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria con scadenza legale di adempimento e di versamento nel periodo compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017. Per le aziende DM, il periodo di sospensione arriva fino al periodo di paga agosto 2017.

Sono inclusi anche i versamenti relativi a piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa già in corso alla data del sisma. Per tali importi, la ripresa comporta il versamento in unica soluzione, entro il 1° giugno 2019, delle rate sospese tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017.

Aziende con dipendenti

Per le aziende con dipendenti il pagamento va effettuato tramite modello F24, compilando la Sezione INPS e utilizzando il codice contributo DSOS, con esposizione della matricola aziendale seguita dal codice N964.

Se gli adempimenti Uniemens non sono stati ancora assolti, devono essere trasmessi entro il 1° giugno 2019. Per i periodi di paga dalla data del sisma ad agosto 2017, nel flusso Uniemens le aziende devono inserire il valore N964 e gli importi dei contributi sospesi. L’esito dei calcoli può generare:

  • un credito a favore dell’INPS da versare con F24;
  • un credito a favore dell’azienda;
  • oppure un saldo pari a zero.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla circolare n. 204/2016.

Artigiani e commercianti

Per artigiani e commercianti, il documento elenca le rate sospese fino al 30 settembre 2017:

  • III rata sul minimale per il 2016, scadenza 16 novembre 2016;
  • secondo acconto della contribuzione eccedente il minimale per il 2016, scadenza 30 novembre 2016;
  • IV rata sul minimale per il 2016, scadenza 16 febbraio 2017;
  • I rata sul minimale per il 2017, scadenza 16 maggio 2017;
  • saldo contribuzione eccedente il minimale per il 2016 / I acconto contribuzione eccedente il minimale per il 2017, scadenza 20 luglio 2017;
  • II rata sul minimale per il 2017, scadenza 20 agosto 2017.

Se il contribuente intende versare anche l’eventuale contribuzione eccedente il minimale dovuta a titolo di acconto 2017 e saldo 2016, deve produrre una dichiarazione attestante il reddito 2015 e 2016, da utilizzare come base imponibile. Tali informazioni devono essere prodotte con il modello di rateizzazione anche per chi intenda pagare in unica soluzione.

In assenza di versamenti parziali, l’estinzione in unica soluzione avviene utilizzando i dati riportati sugli F24 originariamente inviati per le singole scadenze sospese. In presenza di versamenti parziali, occorre presentare domanda di rateizzazione e utilizzare la codeline contenuta nell’apposita comunicazione disponibile nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti.

Se si opta per la rateizzazione, la prima rata deve essere pagata entro il 1° giugno 2019 tramite la codeline indicata nella comunicazione. Le codelines delle rate successive sono generate dall’operatore dopo l’acquisizione della domanda e rese disponibili nel Cassetto previdenziale, anche tramite comunicazioni bidirezionali con tipo atto “Esito Domanda di Rateizzazione”. Le codelines possono essere richieste anche alle Strutture territoriali.

Il versamento avviene con modello F24, riportando nello spazio della matricola la codeline. Il documento precisa inoltre che, per queste gestioni, non opera il principio dell’automaticità delle prestazioni: i contributi sospesi non sono utilizzabili fino al completo versamento.

Gestione separata: liberi professionisti e committenti

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il versamento relativo al saldo 2016 e al primo acconto 2017 deve essere effettuato entro il 1° giugno 2019 tramite modello F24, Sezione INPS, con causale contributo PXX/P10.

Per i committenti tenuti al versamento alla Gestione separata, i contributi dovuti sui compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione devono essere versati entro il 1° giugno 2019 tramite modello F24, Sezione INPS, con causale contributo CXX/C10.

Aziende agricole assuntrici di manodopera

Le aziende agricole assuntrici di manodopera devono versare i contributi sospesi mediante modello F24, utilizzando i dati indicati nella lettera già inviata in sede di tariffazione, contenente Sede INPS, causale, codeline e periodo. Il prospetto dei contributi dovuti è inoltre inserito nel Cassetto aziende agricole, nella sezione “news individuale”.

I contributi già tariffati relativi al 1° e 2° trimestre 2016, e comunque tutti i trimestri oggetto di sospensione già trasmessi, devono essere versati entro il 1° giugno 2019.

Per le denunce trimestrali di manodopera DMAG del 3° e 4° trimestre 2016 e del 1° e 2° trimestre 2017, le aziende che ne avevano sospeso la presentazione devono inviarle entro e non oltre il 31 luglio 2019. Tali dichiarazioni saranno oggetto di calcolo contributivo e valorizzazione con la lavorazione delle denunce del 2° trimestre 2019; la contribuzione conseguente avrà scadenza di pagamento il 16 dicembre 2019.

Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Per i lavoratori agricoli autonomi e per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, il pagamento avviene mediante modello F24 sulla base dei dati riportati nella lettera già inviata in sede di tariffazione. Il prospetto dei contributi sospesi è inserito nel cassetto previdenziale autonomi agricoli, nella sezione “news individuale”.

I contributi oggetto di sospensione devono essere versati entro il 1° giugno 2019.

Datori di lavoro domestico

I contributi per lavoro domestico riferiti ai singoli periodi devono essere versati entro il 1° giugno 2019 con le consuete modalità:

  • tramite bollettini MAV ricevuti o generati sul sito INPS, percorso “Tutti i servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Lavoratori Domestici”;
  • tramite i soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”;
  • online sul sito INPS tramite pagoPA, con carta di credito, debito, prepagata o addebito in conto.

Aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Le aziende con natura giuridica privata che hanno dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, beneficiarie della sospensione, devono indicare il contributo dovuto nella ListaPosPA, valorizzando la Tipologia del Dovuto con il codice 33, corrispondente a “Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi”.

Il pagamento deve essere effettuato con modello F24, Sezione altri enti previdenziali e assistenziali, utilizzando nel campo causale contributo il codice PX33.

Istruzioni contabili e rinvii

Ai fini della contabilizzazione dei contributi sospesi per gli eventi sismici dal 24 agosto 2016, la cui ripresa dei versamenti deve avvenire entro il 1° giugno 2019, il documento rinvia alle istruzioni contabili già fornite con la circolare n. 204/2016 e con il messaggio n. 3124/2017.

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