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Messaggio

Messaggio numero 1711 del 03-05-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento ricostruisce l’evoluzione normativa del Fondo volo e chiarisce come l’indennità di volo incida sull’imponibile contributivo, sulla retribuzione pensionabile e sulla compilazione del flusso Uniemens. Conferma il principio del 50% ai fini contributivi dal 1° gennaio 1998, il 100% ai fini pensionistici per le quote retributive maturate fino al 31 dicembre 1997 per gli iscritti già presenti al 31 dicembre 1995, e illustra la deroga 2014-2017 con esclusione dalla base contributiva ma non da quella pensionabile. Fornisce inoltre indicazioni operative per le categorie X3, Y3 e Z3 e per la gestione degli eventi di sospensione del rapporto di lavoro, incluse CIGO e CIGS.

Fondo volo: disciplina dell'indennità di volo ai fini contributivi, pensionistici e Uniemens

Fondo volo: disciplina dell’indennità di volo ai fini contributivi, pensionistici e Uniemens

Il documento ricostruisce il quadro normativo del Fondo di previdenza per il personale di volo e sintetizza le modalità di valorizzazione dell’indennità di volo ai fini della contribuzione, della pensione e della compilazione del flusso Uniemens. L’obiettivo è fornire indicazioni operative uniformi, tenendo conto delle modifiche legislative succedutesi nel tempo e delle relative interpretazioni.

Quadro normativo del Fondo volo

Il Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea è stato istituito presso l’INPS con la legge 13 luglio 1965, n. 859. In origine, la disciplina del Fondo prevedeva all’articolo 13 la retribuzione soggetta a contribuzione e all’articolo 24 la retribuzione pensionabile, con inclusione integrale dell’indennità di volo sia nella base contributiva sia in quella pensionabile.

L’indennità di volo è richiamata come componente della retribuzione spettante al personale di volo ai sensi dell’articolo 907 del Codice della navigazione, in ragione dei rischi specifici connessi alle condizioni di lavoro.

Imponibile soggetto a contribuzione

Per il regime pensionistico degli iscritti al Fondo volo, l’articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, ha stabilito che la retribuzione imponibile ai fini contributivi è quella definita dall’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

Successivamente, l’articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, con decorrenza 1° gennaio 1998, ha sostituito integralmente le disposizioni dell’articolo 12 della legge n. 153/1969, fissando il principio dell’allineamento tra base imponibile contributiva e base imponibile fiscale per i redditi di lavoro dipendente individuati ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Ne consegue che, dal 1° gennaio 1998, per i lavoratori iscritti al Fondo volo il reddito assoggettabile a contribuzione previdenziale coincide con la base imponibile fiscale determinata ai sensi dell’articolo 48 e, nelle versioni successive del TUIR, dell’articolo 51. In particolare, il comma 6 dell’articolo 51 prevede che le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.

Retribuzione pensionabile

Il decreto legislativo n. 164/1997, all’articolo 2, comma 3, ha stabilito che, per il calcolo della pensione, la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997 resta quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo, per i soggetti che possano far valere almeno 18 anni di anzianità contributiva ovvero un’anzianità inferiore a 18 anni interi al 31 dicembre 1995.

La legge 5 ottobre 2004, n. 249, articolo 1-quater, comma 2, quale norma di interpretazione autentica, ha chiarito definitivamente che, per le quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l’indennità di volo va calcolata nella misura del 100% del suo ammontare.

Indicazioni operative ordinarie

In base alla disciplina vigente, con esclusione del periodo 2014-2017, il documento precisa che:

  • l’indennità di volo è sempre considerata nella misura del 50% ai fini dell’imponibile soggetto a contribuzione;
  • ai fini della retribuzione pensionabile, per i lavoratori iscritti al Fondo volo successivamente al 31 dicembre 1995 l’indennità di volo è valorizzata al 50%;
  • per i lavoratori iscritti al Fondo volo al 31 dicembre 1995, e per le prestazioni pensionistiche calcolate con metodo retributivo o misto, l’indennità di volo è considerata al 100% per le quote maturate fino al 31 dicembre 1997.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, vengono richiamate tre categorie di lavoratori:

  • X3: lavoratori iscritti al Fondo volo al 31 dicembre 1995;
  • Y3: lavoratori iscritti al Fondo volo che, al 31 dicembre 1995, avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi e hanno aderito ai Fondi complementari;
  • Z3: lavoratori iscritti al Fondo volo dopo il 31 dicembre 1995.

Per tutte le categorie, la retribuzione soggetta a contribuzione è esposta nell’elemento del flusso Uniemens dedicato all’imponibile, con indennità di volo sempre valorizzata al 50%.

Per le categorie X3 e Y3, ai fini della retribuzione pensionabile è prevista una sezione specifica nel flusso Uniemens, nell’ambito dell’elemento dedicato ai Fondi speciali, in cui l’indennità di volo va valorizzata per intero e sommata alla retribuzione base.

Per la categoria Z3, invece, imponibile contributivo e retribuzione pensionabile coincidono e non è prevista la compilazione dell’elemento relativo ai Fondi.

Deroga per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2017

Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto per il 2014 l’esclusione dell’indennità di volo dalla base imponibile ai soli fini contributivi, mantenendone però la rilevanza ai fini della retribuzione pensionabile nella misura del 50%.

Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha esteso tale esonero anche al triennio 2015-2017.

Nel periodo di vigenza di tali norme derogatorie:

  • le somme corrisposte a titolo di indennità di volo sono escluse completamente dalla base imponibile soggetta a contribuzione per tutti gli iscritti al Fondo;
  • resta ferma, per la base pensionabile, la valorizzazione al 50% dell’indennità di volo;
  • per le quote di pensione maturate con metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997 continua ad applicarsi la regola del 100% per gli aventi diritto, senza modifiche al meccanismo previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 164/1997, come interpretato autenticamente dalla legge n. 249/2004.

Per il periodo 2014-2017, la circolare n. 48/2014 ha disciplinato le modalità operative di esposizione in Uniemens dell’indennità di volo esclusa dalla base imponibile e valorizzata al 50%, mediante scorporo dall’elemento dell’imponibile ed esposizione in uno specifico elemento dedicato. La circolare non modifica, invece, le modalità di esposizione della retribuzione pensionabile per le categorie X3 e Y3, che restano invariate.

Retribuzione integrabile in caso di sospensione del rapporto di lavoro

Il documento affronta anche il tema della retribuzione integrabile ai fini delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie (CIGO e CIGS), richiamando il messaggio INPS n. 11110/2006, rettificato dal messaggio n. 12141/2006.

Secondo tali indicazioni, sono in linea generale integrabili le voci retributive sulle quali devono essere commisurati i contributi previdenziali, a condizione che:

  • abbiano carattere di continuità e obbligatorietà;
  • siano riferite a un orario di lavoro contrattualmente stabilito;
  • costituiscano parte fissa della retribuzione globale;
  • non siano collegate alla effettiva prestazione di lavoro.

Poiché l’indennità di volo costituisce parte fissa della retribuzione, essa concorre sempre, in caso di sospensione totale o parziale del rapporto di lavoro assistita da cassa integrazione, alla determinazione della retribuzione integrabile e della conseguente contribuzione figurativa, nella misura del 50% del minimo contrattualmente garantito.

Tale regola vale anche per gli eventi di cassa integrazione intervenuti nel periodo 2014-2017, sia perché le norme speciali hanno escluso l’indennità dalla base contributiva, sia perché hanno espressamente mantenuto la valorizzazione al 50% ai fini pensionistici. Ne deriva che l’indennità deve avere la medesima incidenza sia quando la contribuzione è versata dal datore di lavoro sia quando è figurativa.

Estensione dei principi ad altri eventi sospensivi

I principi esposti sono dichiarati applicabili, compatibilmente con la disciplina specifica delle singole fattispecie, a tutti gli eventi che comportano la sospensione del rapporto di lavoro e danno luogo a copertura figurativa.

Precisazioni sulle categorie e sui codici

Nella nota finale si ricorda che i codici X3, Y3 e Z3 sono principalmente deputati alla determinazione dell’aliquota contributiva ai sensi dell’articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 164/1997, secondo quanto chiarito dalla circolare n. 140/2003.

Viene inoltre precisato, a titolo esemplificativo, che in alcuni casi il codice X3 può essere utilizzato anche per lavoratori iscritti al Fondo volo successivamente al 31 dicembre 1995 ma con anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni interi in qualsivoglia gestione al 31 dicembre 1995, come indicato nella circolare n. 104/2005. In tali ipotesi non è possibile valorizzare l’indennità di volo interamente ai fini della retribuzione pensionabile nella sezione Uniemens dedicata ai Fondi speciali, poiché le quote di pensione maturate con il metodo retributivo sono escluse dalla disciplina specifica del Fondo volo di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 164/1997.

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