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Messaggio

Messaggio numero 1662 del 29-04-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento aggiorna le indicazioni sulla ripresa dei versamenti delle ritenute fiscali sospese per i contribuenti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, alla luce della legge di bilancio 2019. Stabilisce il termine del 1° giugno 2019 per il pagamento, consente la rateizzazione fino a 120 rate mensili, disciplina la presentazione telematica dell’istanza entro il 31 maggio 2019 e chiarisce le modalità di recupero tramite INPS per pensionati e dipendenti, nonché i casi di esclusione o interruzione del recupero.

Ripresa del versamento delle ritenute fiscali sospese per eventi sismici 2016-2017 e modalità di rateizzazione

Ripresa del versamento delle ritenute fiscali sospese per eventi sismici 2016-2017

Il documento fornisce le istruzioni operative conseguenti alle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di ripresa del versamento delle ritenute fiscali sospese per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. L’obiettivo è disciplinare termini, modalità di istanza e recupero delle somme, con particolare riferimento ai pensionati e ai dipendenti INPS.

Quadro normativo e nuovi termini

In premessa viene richiamato il precedente messaggio n. 2108 del 24 maggio 2018, relativo alla ripresa dell’obbligo di versamento delle ritenute sospese. Si ricorda che, prima delle nuove disposizioni, il versamento era previsto dal 31 maggio 2018, poi prorogato al 16 gennaio 2019, con un massimo di 24 rate inizialmente estese a 60.

L’articolo 1, comma 991, della legge n. 145/2018 ha ulteriormente modificato la disciplina prevedendo che i contribuenti che avevano richiesto e ottenuto la sospensione debbano versare i tributi sospesi, senza interessi e sanzioni, entro il 1° giugno 2019. Dal medesimo termine è ammessa, in alternativa al pagamento in unica soluzione, la rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo.

Viene inoltre richiamata la modifica introdotta dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, all’articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189/2016, che consente, su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, che la ritenuta sia operata anche dal sostituto d’imposta. Su questa base, l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, effettua la trattenuta e il versamento all’erario per conto del richiedente.

Soggetti interessati e oggetto dell’istanza

L’istanza deve essere presentata dal beneficiario della sospensione e riguarda le ritenute fiscali sospese nel 2017, comprese quelle sospese, in tutto o in parte, da un sostituto d’imposta diverso dall’INPS. Il documento precisa che la domanda può riguardare anche contribuenti titolari di prestazioni pensionistiche e dipendenti dell’Istituto.

Per il personale dipendente INPS, è previsto che, qualora cessi con diritto a pensione senza soluzione di continuità, la rateizzazione residua debba essere oggetto di una nuova istanza riferita alla prestazione pensionistica.

Presentazione dell’istanza: modalità operative

Dal 2 maggio 2019 è operativo, in Intranet/Servizi/Piattaforma fiscale, l’applicativo web per l’acquisizione delle istanze, con manuale operativo pubblicato online. La domanda può essere presentata telematicamente dal diretto interessato mediante PIN dispositivo, accedendo all’area Prestazioni e Servizi del sito internet dell’Istituto. Lo stesso applicativo è reso disponibile anche agli intermediari abilitati all’assistenza fiscale.

Per il personale dipendente INPS, l’applicazione è accessibile direttamente dal sito Intranet/Servizi ai dipendenti.

La procedura predispone la richiesta di ripresa dei versamenti secondo il modello allegato (Allegato n. 1), con precompilazione degli importi per singola tipologia di ritenuta certificata nella CU 2018, se sospesi dall’Istituto. Il richiedente deve compilare e confermare i dati con effetto dichiarativo, oppure compilare ex novo se si tratta di ritenute sospese da altro sostituto d’imposta, indicando anche il numero delle rate.

Per la verifica e la compilazione, l’interessato può utilizzare la documentazione in proprio possesso, in particolare:

  • CU;
  • modelli 730;
  • modello Redditi PF.

Termini per l’istanza e conseguenze del ritardo

L’istanza deve essere presentata entro il 31 maggio 2019 per accedere alla rateizzazione nella misura massima di 120 rate a decorrere da giugno 2019.

Se la domanda è presentata dopo il 31 maggio 2019, il numero delle rate viene ridotto del corrispondente numero di mesi di ritardo. Resta fermo che il versamento delle ritenute riferite a periodi antecedenti la presentazione dell’istanza rimane a carico esclusivo dell’interessato, con applicazione di sanzioni e interessi previsti dalla legge.

All’esito della procedura, il sistema invia una comunicazione di:

  • accoglimento dell’istanza, secondo l’Allegato n. 2;
  • non accoglimento, con invito a versare autonomamente, secondo l’Allegato n. 3.

Modalità di recupero per i pensionati

In caso di accoglimento, le trattenute sulla pensione decorrono dal mese di giugno 2019 o, comunque, dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di rateizzazione. In prima applicazione, le trattenute vengono effettuate dal primo rateo utile di pensione e le quote pregresse sono redistribuite sul residuo piano di ammortamento.

Se la pensione è incapiente rispetto alla rata dovuta, la quota non recuperata viene anch’essa redistribuita sul piano residuo.

L’importo della singola rata è determinato, per ciascuna voce di ritenuta sospesa, dividendo l’importo totale per il numero delle rate da recuperare. Sono previsti i seguenti criteri:

  • se il singolo conguaglio totale è inferiore a un euro, il recupero avviene in un’unica rata;
  • se la rata, calcolata sul singolo conguaglio suddiviso nel numero di rate richieste, risulta inferiore a un euro, il numero di rate deve essere ricalcolato in modo che ciascuna rata sia almeno di un euro.

Per le pensioni fiscalmente abbinate, il recupero inizia dalla pensione principale e, in caso di incapienza, viene ripartito proporzionalmente sulla rata di ciascuna pensione.

Casi di interruzione, decesso ed esclusioni

Se la pensione viene eliminata o sospesa, il recupero delle ritenute si interrompe automaticamente e l’interessato riceve comunicazione dell’importo residuo da versare autonomamente.

In caso di decesso del richiedente, il recupero si interrompe e agli eredi del de cuius, che conservano il beneficio della rateizzazione secondo la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 19/E del 6 marzo 2018, viene comunicato l’importo residuo da versare autonomamente. In tale ipotesi, non può essere accolta l’istanza di rateizzazione presentata dall’erede del pensionato.

Il documento esclude inoltre:

  • la rateizzazione su pensioni indirette o di reversibilità per ritenute sospese a favore di soggetto successivamente deceduto;
  • tutte le prestazioni aventi natura esclusivamente assistenziale, che non sono soggette a trattenuta per rateizzazione da parte del sostituto d’imposta.

Aspetti contabili

Le ritenute fiscali oggetto di riversamento vengono contabilizzate secondo i consueti conti in uso dalle specifiche procedure dell’Istituto.

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