Messaggio numero 1653 del 29-04-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra le novità procedurali per la compilazione del flusso DMAG/Unico, applicabili dal secondo trimestre 2019, con l’obiettivo di semplificare la trasmissione dei dati per la tariffazione dei contributi e il conto assicurativo individuale. Le principali modifiche riguardano la sostituzione della retribuzione teorica giornaliera con la mensile per gli OTI, l’uso del nuovo campo NMC, l’obbligo di alcune indicazioni sulle giornate, la nuova codifica W per emolumenti retributivi senza giornate lavorate e la rimodulazione del campo relativo alla retribuzione persa.
Modifiche alla compilazione del flusso DMAG/Unico dal secondo trimestre 2019
Modifiche alla compilazione del flusso DMAG/Unico dal secondo trimestre 2019
Il documento introduce una serie di semplificazioni e adeguamenti del flusso DMAG/Unico, finalizzati a rendere più lineare la successiva liquidazione dei contributi e l’implementazione del conto assicurativo individuale. Le nuove istruzioni decorrono dalla dichiarazione di manodopera relativa al secondo trimestre 2019 e sono state predisposte anche per prevenire lo scarto dei flussi trasmessi.
Finalità dell’intervento e contesto procedurale
Le modifiche si collocano nel quadro delle istruzioni già fornite con le circolari n. 174/2016 e n. 77/2017 e con il messaggio n. 5085/2017, che avevano disciplinato la compilazione delle dichiarazioni trimestrali di manodopera agricola DMAG/Unico per l’accredito della contribuzione figurativa e la gestione delle anticipazioni. L’Istituto evidenzia la necessità di semplificare alcuni adempimenti sulla base dell’esperienza applicativa maturata e delle segnalazioni provenienti dalle strutture territoriali e dagli intermediari abilitati.
Viene inoltre richiamata l’esigenza di armonizzare la struttura del flusso in vista della mensilizzazione delle denunce, prevista a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Eliminazione del tipo retribuzione “0” e dati della retribuzione teorica
Dal secondo trimestre 2019 non sono più richiesti i dati relativi alla retribuzione teorica in assenza di retribuzione ordinaria. Di conseguenza, nella compilazione del DMAG il tipo di retribuzione “0” non deve più essere utilizzato.
Retribuzione teorica mensile per gli operai a tempo indeterminato (OTI)
Per i DMAG degli operai a tempo indeterminato, dal secondo trimestre 2019 deve essere indicata la retribuzione teorica mensile (RTM) in luogo della retribuzione teorica giornaliera (RTG). La RTM va dichiarata esclusivamente in presenza del tipo retribuzione “O” (ordinaria).
Alla RTM deve essere associato il nuovo campo “NMC”, cioè il numero di mensilità previste dal contratto, necessario per il calcolo della retribuzione teorica globale annua.
Sono previsti i seguenti criteri:
- la retribuzione teorica mensile, rapportata a 26 giornate, non può essere inferiore al minimale di legge;
- se l’importo dichiarato è inferiore al minimale, il flusso non viene accolto;
- per il part-time orizzontale, il controllo del minimale orario mensile è effettuato sul rapporto tra ore e giornate dichiarate nel DMAG.
Il documento precisa che per retribuzione teorica deve intendersi la retribuzione mensile che il lavoratore avrebbe percepito, adeguata al minimale se inferiore, in assenza di eventi tutelati o non tutelati. Nella determinazione dell’importo vanno esclusi:
- retribuzioni ultramensili, come 13ª e 14ª mensilità e altre gratificazioni annuali o periodiche già considerate attraverso le giornate effettivamente lavorate esposte con tipo “O”;
- premi di produzione;
- importi per ferie e festività non godute;
- arretrati dovuti per legge o contratto relativi ad anni precedenti;
- voci collegate all’effettiva prestazione lavorativa, come il lavoro straordinario.
Devono invece essere incluse le competenze ricorrenti normalmente presenti nella retribuzione mensile, tra cui indennità di turno, straordinario contrattualizzato e valori soggetti a contribuzione ordinaria relativi a fringe benefits ricorrenti.
Retribuzione teorica giornaliera per gli operai a tempo determinato (OTD)
Per gli operai a tempo determinato, la RTG continua a essere richiesta solo se è presente il tipo retribuzione “O” (ordinaria) e viene calcolata secondo le istruzioni già fornite con il messaggio n. 5085/2017.
Anche in questo caso:
- la RTG non può essere inferiore al minimale di legge;
- se l’importo dichiarato è inferiore al minimale, il flusso non viene accolto;
- nel part-time orizzontale il controllo del minimale orario si basa sul rapporto tra ore e giornate dichiarate nel DMAG.
Retribuzione persa per gli operai a tempo indeterminato
La retribuzione persa (RP) è definita come la retribuzione che il lavoratore ha perso a causa di assenze dovute a eventi tutelati che danno luogo ad accredito figurativo. L’importo deve essere sempre rapportato alle effettive giornate dell’evento.
Anche per la RP devono essere esclusi:
- 13ª e 14ª mensilità e altre gratificazioni annuali o periodiche;
- premi di produzione;
- importi per ferie e festività non godute;
- arretrati dovuti per legge o contratto relativi ad anni precedenti;
- voci collegate alla prestazione effettiva, come il lavoro straordinario.
Restano incluse le competenze ricorrenti normalmente presenti nella retribuzione mensile, tra cui indennità di turno, straordinario contrattualizzato e fringe benefits ricorrenti soggetti a ordinaria contribuzione.
Dal secondo trimestre 2019 deve essere denunciato l’importo della retribuzione persa nelle giornate di assenza per eventi tutelati. Nel DMAG la denominazione del campo viene modificata da RPG a RP. Il dato resta obbligatorio e continua a essere richiesto esclusivamente in presenza dei tipi di retribuzione S, T, N, C, R, D e B. Inoltre, la retribuzione persa deve essere minore o uguale alla retribuzione teorica mensile (RTM).
Obbligo del campo giornate (GG)
Dal secondo trimestre 2019, per OTI e OTD, in presenza dei tipi di retribuzione O, P e M, il campo “GG” del DMAG relativo alle retribuzioni dichiarate diventa obbligatorio.
Nuovo tipo di retribuzione “W” per emolumenti retributivi senza giornate lavorate
Viene istituito il nuovo tipo retribuzione “W”, destinato a gestire la trasmissione di sole retribuzioni in assenza di giornate lavorate, ipotesi che può verificarsi, ad esempio, per:
- gratifiche;
- premi;
- conguagli di retribuzione;
- emolumenti arretrati, anche per lavoratori licenziati.
Il tipo “W” può essere utilizzato anche per indicare l’indennità di mancato preavviso corrisposta a un lavoratore licenziato. Assumerà il significato di “Emolumento retributivo” e consentirà, in alternativa alla retribuzione di tipo “O”, di indicare una retribuzione per la quale non è obbligatoriamente richiesto il numero di giornate lavorate.
Decorrenza operativa
Tutte le modifiche descritte si applicano a decorrere dalla dichiarazione di manodopera relativa al secondo trimestre 2019. Le aziende e i loro intermediari devono attenersi alle nuove regole di compilazione per evitare lo scarto dei flussi trasmessi.
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