Circolare numero 01 del 11-01-2010 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 6173/2008, che il termine di prescrizione introdotto dall’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 ha efficacia retroattiva e si applica anche ai contributi maturati prima del 1° gennaio 1996, salvo i casi in cui la legge conserva il termine decennale. Viene inoltre precisato che, nell’ipotesi di denuncia del lavoratore, il passaggio al termine decennale è possibile solo se la denuncia interviene entro cinque anni dalla scadenza del contributo. Gli uffici devono quindi verificare tempestivamente la data di presentazione della denuncia e interrompere i termini prescrizionali nei confronti del datore di lavoro nel più breve tempo possibile.
Prescrizione dei contributi previdenziali: applicazione del termine quinquennale e casi di denuncia del lavoratore
Prescrizione dei contributi previdenziali e denuncia del lavoratore
La circolare interviene per chiarire il regime della prescrizione dei contributi previdenziali alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 6173 del 7 marzo 2008. Il documento si concentra in particolare sull’efficacia retroattiva del termine quinquennale introdotto dall’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 e sull’ipotesi in cui la prescrizione decennale possa ancora operare in presenza di denuncia del lavoratore.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 ha previsto che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivano nel termine di:
- dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà di cui all’art. 9-bis, comma 2, del d.l. n. 103/1991, con esclusione delle aliquote aggiuntive non devolute alle gestioni pensionistiche;
- cinque anni per tutte le altre contribuzioni.
La norma precisa inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Il comma 10 stabilisce poi che tali termini si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti l’entrata in vigore della legge, salvo atti interruttivi già compiuti o procedure iniziate nel rispetto della normativa previgente.
Effetto retroattivo del termine quinquennale
La circolare dà conto dell’orientamento definitivamente accolto dalle Sezioni Unite, secondo cui la riduzione del termine prescrizionale ha efficacia retroattiva. In base a tale principio, il termine quinquennale si applica anche ai contributi anteriori al 1° gennaio 1996, con il solo limite rappresentato dai casi in cui la legge conserva il termine decennale.
Il richiamo all’art. 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile serve a confermare che, quando una nuova legge prevede un termine più breve di quello precedente, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, decorrendo dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, purché non residui un termine minore secondo la legge anteriore.
Contributi maturati prima della legge n. 335/1995
Per le contribuzioni maturate prima del 17 agosto 1995, la circolare precisa che, dal 1° gennaio 1996, il termine di prescrizione non può comunque superare i cinque anni, salvo i casi espressamente previsti dalla legge nei quali continua a operare il termine decennale.
Resta ferma la possibilità che il termine sia ancora più breve se, in base al regime previgente, alla data rilevante residuava già un periodo inferiore a cinque anni. Inoltre, il termine decennale continua a trovare applicazione soltanto quando, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure di recupero del credito.
Denuncia del lavoratore e termine decennale
La parte centrale della circolare riguarda l’ipotesi di denuncia del lavoratore. Viene richiamata la sentenza n. 4153/2006, secondo la quale il legislatore non ha fissato un termine specifico entro cui la denuncia debba essere presentata, ma il meccanismo della legge comporta che essa debba intervenire entro cinque anni dalla scadenza del contributo per consentire l’applicazione del termine decennale.
La circolare distingue due situazioni:
- per i contributi per i quali il quinquennio era già integralmente maturato prima dell’entrata in vigore della legge, la denuncia del lavoratore mantiene il termine decennale solo se presentata prima, o comunque entro il 31 dicembre 1995, analogamente agli atti interruttivi dell’ente previdenziale;
- per i contributi anteriori alla legge ma per i quali, alla data di entrata in vigore, il quinquennio non era ancora integralmente maturato, il termine decennale può operare solo se la denuncia interviene nel corso del quinquennio dalla scadenza.
Ne deriva che l’allungamento del termine da cinque a dieci anni è possibile soltanto se la denuncia del lavoratore è presentata entro i cinque anni dalla maturazione del diritto al versamento della contribuzione.
Indicazioni operative per gli uffici
Sul piano operativo, la circolare dispone che gli uffici interessati procedano a un attento controllo della data in cui la denuncia del lavoratore perviene all’Enpals. Accertato che la denuncia sia stata presentata entro il termine quinquennale dalla maturazione del diritto, gli uffici devono provvedere il più rapidamente possibile all’interruzione dei termini prescrizionali nei confronti del datore di lavoro denunciato.
Il documento, quindi, non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma fornisce criteri applicativi vincolati all’orientamento giurisprudenziale consolidato e indica una specifica linea operativa per la gestione delle denunce e dei relativi effetti sulla prescrizione contributiva.
Punti principali
Quadro normativo sulla prescrizione contributiva
L’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 ha ridotto il termine di prescrizione delle contribuzioni previdenziali e assistenziali: da dieci a cinque anni per le contribuzioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, e a cinque anni per tutte le altre contribuzioni. Restano salvi i casi espressamente previsti dalla legge in cui continua ad applicarsi il termine decennale.
Interpretazione della Corte di Cassazione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 6173 del 7 marzo 2008, hanno risolto il contrasto interpretativo affermando che la riduzione del termine di prescrizione ha portata retroattiva. Il nuovo termine quinquennale si applica quindi anche alle contribuzioni anteriori al 1° gennaio 1996, in conformità all’art. 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile, salvo che residui un termine minore secondo la disciplina previgente.
Contributi anteriori al 17 agosto 1995
Per le contribuzioni maturate prima dell’entrata in vigore della legge n. 335/1995, il termine non può essere superiore a cinque anni dal 1° gennaio 1996, salvo i casi di conservazione del termine decennale previsti dalla legge. Il termine decennale sopravvive solo se, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure di recupero del credito secondo la normativa precedente.
Effetti della denuncia del lavoratore
In presenza di denuncia del lavoratore, la giurisprudenza richiamata dalla circolare precisa che il termine decennale può operare solo se la denuncia interviene entro cinque anni dalla scadenza della contribuzione. Per i contributi già prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge, la denuncia è idonea a mantenere il precedente termine solo se presentata prima o comunque entro il 31 dicembre 1995; per i contributi non ancora totalmente prescritti a tale data, la denuncia deve comunque intervenire nel quinquennio dalla loro scadenza.
Indicazioni operative per gli uffici
Gli uffici competenti devono controllare con attenzione la data di arrivo della denuncia del lavoratore presso l’Enpals e, se la denuncia risulta presentata entro cinque anni dalla maturazione del diritto alla contribuzione, devono procedere senza ritardo all’interruzione dei termini prescrizionali nei confronti del datore di lavoro denunciato.
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