Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 1 del 08-01-2010

Premessa1. sospensione termini prescrizionali2. sospensione contributiva 2.1 elenco comuni 2.2 soggetti ammessi al beneficio3. periodo contributivo oggetto di sospensione 3.1 aziende: 3.1.a) e mens 3.1.b) Uniemens 3.2 artigiani e commercianti 3.3 liberi professionisti 3.4 aziende agricole 3.5 lavoratori agricoli autonomi4. modalità di versamento dei contributi sospesi5. istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina gli effetti previdenziali degli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009 in provincia di Messina. Da un lato prevede la sospensione, ope legis e senza domanda, dei termini prescrizionali, decadenziali e perentori fino al 30 giugno 2010 per i soggetti residenti o operanti nei territori colpiti; dall’altro regola la sospensione del versamento dei contributi per i soggetti privati che operavano nei comuni/frazioni indicati, con obbligo di istanza all’INPS. Sono indicate le categorie ammesse, i periodi e le scadenze sospese per aziende, autonomi, artigiani e commercianti, gestione separata, agricoltura, nonché le modalità di recupero dei contributi sospesi dal luglio 2010 in 48 rate mensili senza oneri accessori. La circolare contiene infine le istruzioni operative per DM10/UniEmens e le indicazioni contabili con il codice N955 e il conto GPA 00/121.

Sospensione contributiva e dei termini prescrizionali per l’alluvione di Messina del 2009

Sospensione contributiva e dei termini per l’alluvione di Messina del 2009

La circolare disciplina gli effetti previdenziali dell’emergenza determinata dagli eventi atmosferici del 1° ottobre 2009 in provincia di Messina. In particolare, distingue tra la sospensione dei termini prescrizionali/decadenziali, che opera automaticamente, e la sospensione del versamento dei contributi, che richiede istanza all’INPS ed è limitata ai soggetti privati operanti nei territori interessati.

Quadro normativo e presupposto dell’intervento

Con DPCM 2 ottobre 2009 è stato dichiarato lo stato d’emergenza per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, fino al 31 ottobre 2010. Successive ordinanze hanno individuato i comuni e le frazioni colpite e disciplinato, per gli aspetti previdenziali, la sospensione del versamento contributivo e dei termini prescrizionali.

Sospensione dei termini prescrizionali e decadenziali

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’OPCM 3825 del 27 novembre 2009, per i soggetti che al 1° ottobre 2009 erano residenti, avevano sede operativa o svolgevano attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati, sono sospesi fino al 30 giugno 2010 i termini di prescrizione, decadenza e i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, che comportano prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione. La sospensione opera ope legis e non richiede alcuna istanza.

Territori interessati dalla sospensione contributiva

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 individua come territori interessati i comuni di Itala e Scaletta Zanclea e, per il comune di Messina, le frazioni di Giampilieri, Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Briga, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Santa Margherita Marina, Altolia e Pezzolo.

Soggetti ammessi ed esclusioni

La sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, fino al 30 giugno 2010, riguarda i soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni che operavano alla data del 1° ottobre 2009. I beneficiari sono i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) e gli iscritti alla gestione separata, cioè committenti, liberi professionisti e associanti in partecipazione.

La circolare precisa che, ai fini della sospensione contributiva, non rileva la residenza anagrafica, ma soltanto l’operatività nel territorio colpito. Il settore pubblico è escluso, in coerenza con la disciplina che limita la portata delle ordinanze di protezione civile alle sospensioni contributive del settore privato. È inoltre esclusa la posizione dei collaboratori delle pubbliche amministrazioni, poiché rileva lo status del datore di lavoro.

Domanda di sospensione e adempimenti operativi

Per accedere al beneficio contributivo è necessario presentare apposita istanza alla sede INPS competente, con dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, secondo il modello allegato n. 1. La sede attribuisce il codice di autorizzazione previsto per l’evento.

Il datore di lavoro che sospende la propria quota e quella a carico del lavoratore non deve effettuare il versamento. Se invece trattiene dalla retribuzione la quota del lavoratore, deve comunque versarla nei termini di legge, altrimenti incorre nel reato di appropriazione indebita. Il lavoratore non è destinatario autonomo del beneficio, ma ne beneficia congiuntamente al datore di lavoro.

Denunce contributive e codici identificativi

La norma non sospende l’invio delle denunce contributive. Tuttavia, considerata la gravità della situazione, è consentito l’invio dei flussi DM10 ed Emens per i periodi di paga da settembre a dicembre 2009 e dei flussi UniEmens per i periodi di paga da gennaio a maggio 2010, entro il 30 giugno 2010 o altro termine eventualmente prorogato.

Per le aziende interessate, le posizioni contributive devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "7U", che identifica l’azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’alluvione di Messina del 2009, ordinanza n. 3825/2009. Nei DM10 e nei flussi UniEmens deve inoltre essere utilizzato il codice "N955" per evidenziare i contributi sospesi.

Periodo contributivo oggetto di sospensione

La sospensione riguarda i contributi con scadenza legale di versamento compresa tra il 1° ottobre 2009 e il 30 giugno 2010, dovuti dai contribuenti privati, inclusi datori di lavoro privati, lavoratori autonomi, agricoli, committenti di collaborazioni coordinate e continuative e professionisti iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, con esclusione del settore pubblico.

Aziende: criteri di compilazione delle denunce

Per i datori di lavoro tenuti alla denuncia tramite DM10, la sospensione riguarda i periodi di paga da settembre 2009 a maggio 2010. Dal periodo contributivo gennaio 2010 il DM10 è sostituito dal flusso UniEmens.

Per i DM10 relativi ai periodi settembre-dicembre 2009 le aziende devono:

  • compilare i quadri B-C con le consuete modalità;
  • compilare il quadro D senza effettuare la sommatoria del totale B al rigo 57;
  • determinare l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai lavoratori interessati dalla sospensione totale o parziale;
  • sottrarre eventuali agevolazioni contributive già esposte nel quadro D;
  • esporre la differenza nel quadro D, in uno dei righi in bianco, con codice "N955" e dicitura "contr. sosp. Ord. N. 3825/2009";
  • sommare le partite esposte nel quadro D e riportare il totale nel rigo 57;
  • indicare la differenza tra gli importi dei righi 33 e 57 nel riquadro sottostante il rigo 57;
  • versare l’eventuale saldo della denuncia a credito INPS con F24, se non tutti i lavoratori sono interessati alla sospensione;
  • trasmettere la denuncia secondo le modalità vigenti ai fini del rimborso o della compensazione se il saldo è pari a zero o a credito azienda.

Per le denunce UniEmens dei periodi gennaio-maggio 2010, le aziende devono inserire il codice "N955" nell’elemento previsto e le relative informazioni contributive sospese; l’esito può generare credito INPS da versare con F24, credito azienda o saldo zero.

Artigiani e commercianti

Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono sospesi i versamenti relativi a:

  • 16/11/2009: 3ª rata contribuzione sul minimale 2009;
  • 30/11/2009: 1° acconto contribuzione eccedente il minimale;
  • 16/02/2010: 4ª rata contribuzione sul minimale 2009;
  • 16/05/2010: 1ª rata contribuzione sul minimale 2010;
  • 16/06/2010: saldo contribuzione eccedente il minimale 2009 e 1° acconto contribuzione eccedente il minimale 2010.

La sospensione opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle stesse scadenze.

Gestione separata

Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti per il 2° acconto e il saldo 2009 e per il 1° acconto 2010, coincidente con il versamento fiscale.

Per i committenti e gli associanti in partecipazione tenuti al versamento alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, sono sospesi i versamenti da effettuare dal 1° ottobre 2009 al 30 giugno 2010.

Settore agricolo

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera la sospensione riguarda:

  • 16/12/2009: 2° trimestre 2009;
  • 16/03/2010: 3° trimestre 2009;
  • 16/06/2010: 4° trimestre 2009.

La sospensione opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi riscossi alle medesime scadenze.

Per i lavoratori agricoli autonomi CD-CM-IAP e per i concedenti PC/CF sono sospesi i versamenti con scadenza:

  • 16/11/2009: 3ª rata 2009;
  • 16/01/2010: 4ª rata 2009.

Anche in questo caso la sospensione si estende ai contributi pregressi posti in riscossione a tali date.

Recupero dei contributi sospesi

L’art. 2, comma 2, dell’ordinanza n. 3825/2009 prevede che i contributi sospesi siano versati a partire da luglio 2010 mediante 48 rate mensili costanti, senza alcun aggravio di oneri accessori. La singola rata non può essere inferiore a 50 euro. La circolare rinvia a successive istruzioni operative per il recupero delle somme.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi evidenziati con il codice "N955" nelle denunce DM10 e UniEmens è istituito il conto GPA 00/121, assistito da apposito partitario contabile. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM produce una lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto, in duplice copia; una copia deve essere trasmessa all’ufficio competente per la contabilità, ai fini dell’apertura e della gestione dei crediti sul partitario.

Nell’allegato n. 2 è riportato il conto GPA 00/121.

Punti principali

Presupposto normativo ed eventi calamitosi

Il provvedimento si colloca nel quadro dello stato d’emergenza dichiarato con DPCM 2 ottobre 2009 per le eccezionali avversità atmosferiche del 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina, con durata fino al 31 ottobre 2010. Successive ordinanze hanno individuato i territori interessati e disposto sia la sospensione dei contributi sia la sospensione dei termini prescrizionali.

Sospensione dei termini prescrizionali e decadenziali

Per i soggetti che al 1° ottobre 2009 erano residenti, avevano sede operativa o svolgevano attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati, sono sospesi fino al 30 giugno 2010 i termini di prescrizione, decadenza e i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali. La sospensione opera automaticamente, senza necessità di istanza.

Territori interessati dalla sospensione contributiva

I comuni interessati dall’evento e dalla sospensione contributiva sono Itala e Scaletta Zanclea, nonché, per il comune di Messina, le frazioni di Giampilieri, Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Briga, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Santa Margherita Marina, Altolia e Pezzolo.

Soggetti ammessi e limiti soggettivi

La sospensione del versamento contributivo, fino al 30 giugno 2010, riguarda i soggetti regolarmente iscritti alle gestioni che operavano alla data del 1° ottobre 2009: datori di lavoro privati, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) e iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti, associanti in partecipazione). La circolare chiarisce che la residenza anagrafica non rileva per la sospensione contributiva, che riguarda solo chi opera nel territorio calamitato. È escluso il settore pubblico.

Istanza all’INPS e codice di autorizzazione

Per ottenere il beneficio contributivo è necessario presentare apposita istanza alla sede INPS competente, con dichiarazione del possesso dei requisiti, secondo il modello allegato n. 1. La sede attribuisce il codice di autorizzazione previsto per l’evento.

Effetti sul versamento e sulle denunce contributive

Se il datore di lavoro sospende la propria quota e quella del lavoratore, non effettua alcun versamento; se invece trattiene la quota lavoratore dalla retribuzione, deve comunque versarla nei termini di legge. La circolare precisa che il lavoratore non è destinatario autonomo del beneficio. Le denunce contributive non sono sospese: per la situazione emergenziale è consentito l’invio dei flussi DM10 ed Emens per i periodi di paga da settembre a dicembre 2009 e UniEmens per i periodi da gennaio a maggio 2010, entro il 30 giugno 2010 o altro termine eventualmente prorogato.

Periodi contributivi sospesi per le aziende

Per i datori di lavoro tenuti al DM10 la sospensione riguarda i periodi di paga da settembre 2009 a maggio 2010; dal periodo contributivo gennaio 2010 il DM10 è sostituito dal flusso UniEmens. Le posizioni aziendali interessate devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "7U", con il significato di azienda interessata alla sospensione dei contributi per l’alluvione di Messina del 2009, ordinanza n. 3825/2009.

Modalità di compilazione DM10 e UniEmens

Per i DM10 relativi ai periodi settembre 2009-dicembre 2009 le aziende devono compilare i quadri B-C con le consuete modalità, compilare il quadro D senza sommare il totale B al rigo 57, determinare i contributi riferiti ai lavoratori interessati alla sospensione, sottrarre eventuali agevolazioni contributive già indicate nel quadro D ed esporre la differenza nel quadro D con il codice "N955" e la dicitura "contr. sosp. Ord. N. 3825/2009". Dopo la sommatoria del quadro D, il totale va riportato al rigo 57 e la differenza tra righi 33 e 57 va indicata nel riquadro sottostante. In caso di saldo a credito INPS, il versamento segue le regole ordinarie F24; se il saldo è zero o a credito azienda, la denuncia va trasmessa per rimborso o compensazione. Per UniEmens, per i periodi gennaio-maggio 2010, va inserito il codice N955 nell’elemento previsto e il relativo risultato può generare credito INPS da versare con F24, credito azienda o saldo zero.

Scadenze sospese per artigiani e commercianti

Per artigiani e commercianti sono sospesi i versamenti relativi a: 16/11/2009 (3ª rata contribuzione sul minimale 2009), 30/11/2009 (1° acconto contribuzione eccedente il minimale), 16/02/2010 (4ª rata contribuzione sul minimale 2009), 16/05/2010 (1ª rata contribuzione sul minimale 2010), 16/06/2010 (saldo contribuzione eccedente il minimale 2009 e 1° acconto contribuzione eccedente il minimale 2010). La sospensione vale anche per contributi riferiti a periodi pregressi riscossi a tali scadenze.

Gestione separata: professionisti, committenti e associanti

Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata è sospeso il versamento del 2° acconto e saldo 2009 e del 1° acconto 2010, coincidente con il versamento fiscale. Per committenti e associanti in partecipazione iscritti alla gestione separata sono sospesi i versamenti da effettuare dal 1° ottobre 2009 al 30 giugno 2010. È ribadito che i collaboratori di pubbliche amministrazioni ex D.Lgs. 165/2001 sono esclusi, poiché rileva lo status del datore di lavoro.

Settore agricolo

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera sono sospesi i versamenti con scadenza 16/12/2009 (2° trimestre 2009), 16/03/2010 (3° trimestre 2009) e 16/06/2010 (4° trimestre 2009), compresi i contributi relativi a periodi pregressi riscossi a tali scadenze. Per i lavoratori agricoli autonomi CD-CM-IAP e i concedenti PC/CF sono sospesi i versamenti con scadenza 16/11/2009 (3ª rata 2009) e 16/01/2010 (4ª rata 2009), anche qui con estensione ai contributi pregressi posti in riscossione alle medesime scadenze.

Recupero dei contributi sospesi

L’art. 2, comma 2, dell’ordinanza n. 3825/2009 prevede il pagamento dei contributi sospesi a partire da luglio 2010 in 48 rate mensili costanti, senza oneri accessori. La singola rata non può essere inferiore a 50 euro. La circolare rinvia a successive istruzioni operative per il recupero delle somme.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi evidenziati con il codice N955 nelle denunce DM10 e UniEmens è istituito il conto GPA 00/121, assistito da apposito partitario contabile. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM genera una lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto, da trasmettere all’ufficio competente per l’apertura e la gestione dei crediti sul partitario. Nell’allegato n. 2 è riportato il conto GPA 00/121.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.