Circolare numero 2 del 11-01-2010
Dal 1° gennaio 2010 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2010 i limiti di reddito familiare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per i lavoratori autonomi e i pensionati delle gestioni speciali. Indica inoltre i nuovi limiti mensili per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari, fissati sulla base del trattamento minimo 2010 del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Restano chiariti gli ambiti soggettivi di applicazione, le esclusioni e gli importi delle prestazioni per alcune categorie.
Limiti di reddito 2010 per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione
Limiti di reddito 2010 per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione
La circolare aggiorna i parametri reddituali per l'anno 2010 relativi alla cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per i lavoratori autonomi e per i pensionati delle gestioni speciali. Vengono inoltre indicati i limiti mensili di reddito per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari e richiamati gli importi delle prestazioni per alcune categorie di aventi diritto.
Ambito soggettivo di applicazione
Le disposizioni riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti, ai quali continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari, nonché i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, per i quali continua a valere la disciplina delle quote di maggiorazione di pensione.
Per tali soggetti, come per quelli assoggettati alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia per effetto dei vigenti limiti di reddito non comporta la perdita di altri diritti e benefici connessi alla vivenza a carico.
Importi delle prestazioni
La circolare precisa, ad ogni buon fine, i seguenti importi mensili:
- euro 8,18 per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti, limitatamente ai figli;
- euro 10,21 per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, per coniuge e figli.
Aggiornamento dei limiti di reddito familiare per il 2010
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare sono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato, con arrotondamento ai centesimi di euro. Per il 2009 il tasso di inflazione programmato è stato indicato nell'1,5%.
Sulla base di tale aggiornamento, le tabelle allegate alla circolare, da applicare dal 1° gennaio 2010, sono state adeguate per i soggetti esclusi dalla normativa dell'assegno per il nucleo familiare sopra richiamati.
Limiti mensili per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari
In applicazione delle vigenti norme sulla perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato dal 1° gennaio 2010 e per tutto l'anno in euro 460,97 mensili.
Su tale base, i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico, inteso come non autosufficienza economica, e quindi per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari, risultano pari a:
- euro 649,19 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- euro 1.136,08 per due genitori.
La circolare precisa che tali limiti valgono anche, secondo la disciplina già in vigore, per le richieste di assegni familiari relative a fratelli, sorelle e nipoti, secondo l'indice unitario di mantenimento.
Tabelle annuali di cessazione o riduzione
Le tabelle allegate disciplinano le soglie di reddito familiare annuale oltre le quali cessano o si riducono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione dal 1° gennaio 2010. Le soglie variano in base alla composizione del nucleo familiare e alla presenza di specifiche condizioni soggettive.
Allegato 1
Si applica alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli disciplinati dalle tabelle 2, 3 e 4. Definisce le soglie per la cessazione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico, nonché per la cessazione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione, in funzione del numero dei componenti del nucleo.
Allegato 2
Si applica ai soggetti che percepiscono assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione per figli minori ed equiparati e che si trovano nelle condizioni di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile. Le soglie sono incrementate del 10%.
Allegato 3
Si applica ai soggetti nel cui nucleo familiare siano presenti persone per le quali possono essere attribuiti i trattamenti di famiglia e che siano dichiarate totalmente inabili. Le soglie sono incrementate del 50%.
Allegato 4
Si applica ai soggetti che presentano sia le condizioni di cui all'allegato 2 sia quelle dell'allegato 3. Le soglie sono incrementate del 60%.
Equiparazioni rilevanti ai fini delle tabelle
Le note alle tabelle precisano che, ai fini dell'applicazione, sono equiparati ai figli:
- gli adottivi;
- gli affiliati;
- i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
- i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge;
- i minori affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
Sono invece esclusi fratelli, sorelle e nipoti.
Sono equiparati ai genitori:
- gli adottanti;
- gli affilianti;
- il patrigno e la matrigna;
- le persone alle quali l'interessato fu affidato.
Sono esclusi nonni e bisnonni.
Inoltre, le note precisano che l'ipotesi del componente unico del nucleo riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti; per l'allegato 2 l'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti.
Indicazioni applicative finali
Le procedure di calcolo delle pensioni risultano già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.
Le sedi sono infine invitate a portare il contenuto della circolare a conoscenza delle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del lavoro, degli enti di patronato e delle organizzazioni sindacali.
Punti principali
Ambito di applicazione e soggetti esclusi
Le disposizioni si applicano ai soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, cioè ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Per questi soggetti continuano ad applicarsi, rispettivamente, la normativa sugli assegni familiari e quella sulle quote di maggiorazione di pensione. La cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia per effetto dei limiti di reddito non determina la cessazione di altri diritti e benefici collegati alla vivenza a carico.
Importi delle prestazioni richiamati
Per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti l'importo mensile spettante per i figli è pari a euro 8,18. Per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi l'importo mensile spettante per coniuge e figli è pari a euro 10,21.
Aggiornamento dei limiti di reddito familiare per il 2010
Ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare sono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato, con arrotondamento ai centesimi di euro. Per il 2009 il tasso di inflazione programmato è indicato nell'1,5%. Le tabelle aggiornate, allegate alla circolare, si applicano dal 1° gennaio 2010.
Limiti mensili per il diritto agli assegni familiari nel 2010
In base al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fissato dal 1° gennaio 2010 in euro 460,97 mensili, i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico e del diritto agli assegni familiari sono pari a euro 649,19 per coniuge, un genitore, ciascun figlio o equiparato, e a euro 1.136,08 per due genitori. I nuovi limiti valgono anche per fratelli, sorelle e nipoti secondo la disciplina già vigente sull'indice unitario di mantenimento.
Tabelle allegate e maggiorazioni percentuali
Le tabelle allegate disciplinano, per il 2010, le soglie di reddito annuo oltre le quali cessano gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione, con diverse maggiorazioni rispetto alla tabella base: nessuna maggiorazione per la generalità dei soggetti (allegato 1), +10% per vedovi, divorziati, separati legalmente, abbandonati, celibi o nubili (allegato 2), +50% in presenza di persone totalmente inabili nel nucleo (allegato 3), +60% per la combinazione delle due condizioni precedenti (allegato 4). Le tabelle distinguono inoltre tra nucleo con un solo componente superstite e nuclei da 2 a 7 o più persone.
Definizioni di figli e genitori equiparati
Le note alle tabelle precisano che sono equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e i minori affidati dagli organi competenti per legge. Sono esclusi fratelli, sorelle e nipoti. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, patrigno e matrigna e le persone alle quali l'interessato fu affidato; sono esclusi nonni e bisnonni.
Indicazioni operative
Le procedure di calcolo delle pensioni risultano già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito. Le sedi sono invitate a diffondere il contenuto della circolare alle associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro, agli enti di patronato e alle organizzazioni sindacali interessate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 11 gen 2010Circolare numero 01 del 11-01-2010 enpals
- Circolare · 11 gen 2010Circolare numero 3 del 11-01-2010
- Circolare · 11 gen 2010Circolare numero 4 del 11-01-2010
- Circolare · 13 gen 2010Circolare numero 6 del 13-01-2010
- Circolare · 13 gen 2010Circolare numero 5 del 13-01-2010
- Circolare · 8 gen 2010Circolare numero 1 del 08-01-2010
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →