Sentenza n. 5102/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento a) dell’Ordinanza del Comune di Ischia – Polizia Locale – n. 96, registrata il 18/06/2026, avente ad oggetto: “Divieto di circolazione in via sperimentale di autocarri per trasporto merci con massa a pieno carico superiore a 3,5 t sulle strade comunali nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi nel periodo dal 19 giugno 2026 al 19 luglio 2026”, sottoscritta dalla dott.ssa Chiara Romano; b) dell’Ordinanza Dirigenziale del Comune di Casamicciola Terme n. 36 del 18/06/2026, avente ad oggetto: “Divieto di circolazione in via sperimentale di autocarri trasporto merci con massa a pieno carico superiore a 3,5 t sulle strade presenti nel territorio comunale nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi nel periodo dal 19 giugno 2026 al 19 luglio 2026”, sottoscritta dalla dott.ssa Maria Funiciello, e dell’ordinanza dirigenziale n. 44/2024 ivi richiamata e integrata, nella parte in cui resta applicabile; c) dell’Ordinanza del Comune di Pozzuoli – Polizia Municipale – n. 303 del 24/06/2026, avente ad oggetto: “Divieto di circolazione, in via sperimentale, di veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, su alcune strade del territorio del Comune di Pozzuoli, nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi, nel periodo dal 26 giugno 2026 al 19 luglio 2026”, sottoscritta dal Comandante dott. De Silva Fabio Felice; d) della Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Pozzuoli n. 106 del 24/06/2026, richiamata nell’ordinanza sub c) e ad essa presupposta; e) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso l’eventuale verbale del tavolo tecnico svoltosi presso la Regione Campania richiamato in premessa dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanze comunali recanti divieti sperimentali di circolazione per autocarri o veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi
Esito
Favorevole al resistente (comuni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le parti ricorrenti hanno impugnato le ordinanze dei Comuni di Ischia, Casamicciola Terme e Pozzuoli, nonché, quanto al Comune di Pozzuoli, la deliberazione di Giunta comunale presupposta e ogni ulteriore atto connesso, chiedendone l'annullamento. Dal testo della sentenza non risultano esposti i motivi specifici di illegittimità dedotti. Dopo la proposizione del ricorso, gli incontri tra le parti hanno condotto a una mediazione: il Comune di Ischia ha adottato un'ordinanza modificativa dell'atto impugnato e il Comune di Casamicciola Terme ha adottato un'ordinanza modificativa del proprio provvedimento, venendo incontro alle esigenze delle parti ricorrenti. Queste ultime hanno quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e chiesto la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando la dichiarazione espressa in tal senso dalle parti ricorrenti dopo l'adozione delle ordinanze modificative da parte dei Comuni di Ischia e Casamicciola Terme. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati valutati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti, considerando l'accordo espresso dai Comuni di Ischia e Casamicciola Terme, l'esito complessivo della vicenda contenziosa e la definizione processuale adottata. Il Comune di Pozzuoli aveva chiesto la condanna alle spese, ma tale richiesta non è stata accolta.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale base per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Richiamato in relazione alla definizione del giudizio conseguente alla sopravvenuta carenza di interesse e alla richiesta delle parti.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, dichiarata dalla parte ricorrente e conseguente alla modifica degli atti impugnati da parte dell'amministrazione, determina l'improcedibilità del ricorso.
- Quando la sopravvenuta carenza di interesse è manifesta e le parti sono previamente avvisate, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
- La regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione tra tutte le parti in considerazione dell'accordo espresso da alcune amministrazioni, dell'esito complessivo della vicenda e della definizione processuale per improcedibilità.
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