Cassazione Civile, Sentenza n. 15005/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente contestava la risoluzione del contratto di agenzia sostenendo che la convenuta aveva receduto senza giusta causa e chiedeva: accertamento di nullità parziale delle clausole n.2 e n.15 della lettera di incarico (clausole che, a suo dire, privavano l'agente di diritti o imponevano obblighi illegittimi), pagamento delle provvigioni non corrisposte, indennità per il maneggio del denaro, compenso per attività di trasporto, indennità di fine rapporto, risarcimento del danno, nonché, in via subordinata, indennizzo per l'attività prestata, il riconoscimento delle provvigioni calcolate sul prezzo fatturato (anziché sul prezzo di listino), provvigioni per segnalazione clienti e premi di esportazione. In particolare: (i) la clausola n.2 (riserva della preponente di seguire direttamente i “clienti direzionali”) era denunciata come clausola meramente potestativa e dunque nulla; (ii) la clausola n.15 (star del credere/assunzione del rischio credito) sarebbe in contrasto con l'art. 1746 c.c.; (iii) contestava il calcolo delle provvigioni con riferimento al prezzo di listino anziché al prezzo fatturato; (iv) sosteneva diritto a maggiorazioni per il maneggio del denaro oltre lo 0,7% pattuito; (v) contestava la legittimità del recesso per giusta causa fondato sull'allegato trattenimento di somme dall'agente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (n. 15428/2019). Ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Brescia che aveva rigettato l'appello della Sinatra Food e aveva già in primo grado negato gran parte delle pretese, dichiarando nulla la sola clausola n.14 e condannando la preponente al pagamento di €1.653,76 per somme indebitamente trattenute. Motivazioni principali della Cassazione: (i) molte censure erano inammissibili o precluse per effetto dell'applicazione dell'art. 348 ter c.p.c. (doppia conforme) e per difetto di specificità rispetto agli accertamenti di merito; (ii) la clausola n.2 non è stata ritenuta meramente potestativa: i giudici di merito l'hanno interpretata in connessione con le categorie espressamente indicate (società di ristorazione collettiva ed enti pubblici) e con la successiva condotta delle parti, sicché i "clienti direzionali" devono avere caratteristiche riconducibili a tali categorie; (iii) le richieste di provvigioni per tre clienti esteri sono state respinte perché tali clienti rientravano nei "clienti direzionali" e/o perché il mandato era limitato al territorio nazionale; (iv) il CTU non poteva supplire la mancanza della prova scritta di un patto modificativo (necessaria per variare la base di calcolo delle provvigioni), e le allegazioni tardive dell'agente erano inammissibili; (v) la maggiorazione dello 0,7% per il maneggio del denaro non legittima l'azione di arricchimento senza causa, essendo l'azione di arricchimento preclusa quando la domanda contrattuale principale è stata rigettata per carenza di prova (principio di sussidiarietà previsto in giurisprudenza); (vi) il recesso della preponente è stato ritenuto giustificato dalla condotta dell'agente che aveva trattenuto somme di pertinenza della preponente, legittimando il recesso per giusta causa e escludendo le indennità di fine rapporto. La Corte ha dunque rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 1743 c.c.
Richiamato in relazione al diritto di esclusiva nel contratto di agenzia: la Corte ha confermato che il diritto di esclusiva è elemento naturale (non essenziale) e può essere derogato dalle parti; quindi una deroga è valida se desumibile in modo chiaro dall'accordo o dalla condotta delle parti.
art. 1746 c.c.
Richiamato in relazione alla clausola sullo "star del credere": la censura non ha prodotto l'annullamento della clausola in quanto i giudici di merito non hanno ritenuto sussistente il contrasto che ne avrebbe imposto la nullità sulla base delle risultanze contrattuali e di fatto.
art. 1742 c.c.
Richiama l'esigenza della forma scritta per gli accordi relativi al contratto di agenzia; la Corte ha sottolineato che una modifica pattizia della base di calcolo delle provvigioni doveva risultare per iscritto e l'assenza di tale prova è ostativa all'accoglimento della domanda.
art. 1362 c.c.
Norma sull'interpretazione del contratto: la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione di merito che ha collegato la categoria "clienti direzionali" alle categorie espressamente indicate nella lettera d'incarico e alla successiva condotta delle parti.
art. 1356 c.c.
Citato dalla ricorrente come norma richiamata dalla giurisprudenza relativa alla nullità per condizione meramente potestativa; la Corte ha però ritenuto che non sussistesse nella fattispecie tale condizione potestativa indeterminata.
art. 2041 c.c.
Richiamata dalla ricorrente in tema di arricchimento senza causa (richiesta per il maneggio del denaro); la Corte ha osservato che l'azione di arricchimento è esclusa quando esiste una domanda contrattuale principale rigettata per mancanza di prova, per effetto del principio di sussidiarietà.
art. 2042 c.c.
Richiamata implicitamente per la clausola di sussidiarietà: la Corte ha evidenziato che l'azione di arricchimento (o similare) non può supplire quando la pretesa contrattuale non è provata.
art. 198 c.p.c.
Riferito al potere del consulente tecnico di acquisire documenti contabili: la Corte ha ricordato che il CTU può acquisire documenti necessari per rispondere ai quesiti, ma ciò non sottrae l'onere della parte di provare modifiche contrattuali che richiedono forma scritta.
art. 194 c.p.c.
Richiamata in relazione ai poteri istruttori del CTU e all'acquisizione documentale; la Corte ha comunque ritenuto che il contenuto della CTU non supplisce l'assenza della prova scritta richiesta per i patti modificativi.
art. 183 c.p.c.
Riferito alle preclusioni istruttorie: la Corte ha confermato che allegazioni ed istanze istruttorie tardive possono essere dichiarate inammissibili, salvo che non si tratti di attività del CTU nei limiti previsti.
art. 342 c.p.c.
Richiamato per l'inammissibilità di taluni motivi di appello formulati in modo generico o tardivo: la Corte ha ritenuto che alcune doglianze non soddisfacevano i requisiti di specificità dell'art. 342 c.p.c.
art. 348 ter c.p.c.
Articolo invocato per la limitazione del sindacato di legittimità in presenza di decisioni conformi dei giudici di merito (cd. doppia conforme): molte censure di fatto sono state precluse alla Cassazione per effetto di questa disposizione.
art. 360 c.p.c.
Norma sulle impugnazioni per cassazione: la Corte ha valutato i motivi secondo i parametri di specificità e rilevanza previsti dagli artt. 360 e 342 c.p.c., dichiarando diversi motivi inammissibili o infondati.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello soddisfaceva il minimo costituzionale richiesto e non fosse carente in modo da giustificare cassazione.
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (art. 1, comma 17) e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1-quater)
Norme richiamate in ordine all'obbligo, a seguito del rigetto del ricorso, del versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Una clausola di riserva del preponente che esclude l'esclusiva dell'agente per taluni clienti non è automaticamente nulla: è invalsa la regola che la clausola è valida se sufficientemente specifica o se la sua portata può essere desunta dal testo contrattuale e dalla successiva condotta delle parti; è nulla solo se attribuisce al preponente un potere assoluto e indeterminato di sottrarre clienti in modo meramente potestativo.
- Per variare aspetti essenziali o significativamente rilevanti del rapporto di agenzia (es. base di calcolo delle provvigioni) è necessario dimostrare con prova scritta l'esistenza di un patto modificativo, e un CTU non può supplire all'assenza della forma scritta richiesta.
- Allegazioni e richieste istruttorie formulate dopo la scadenza delle preclusioni (art. 183 c.p.c.) possono essere dichiarate inammissibili; il potere del CTU ad acquisire documenti non estende automaticamente la possibilità per la parte di introdurre fatti nuovi tardivamente senza adeguata prova.
- La giustificazione del recesso per giusta causa da parte della preponente può trovare fondamento nel comportamento dell'agente (es. trattenimento di somme altrui), con conseguente esclusione delle indennità di fine rapporto e di altre pretese dell'agente.
- L'azione di arricchimento senza causa è sussidiaria rispetto all'azione contrattuale: non può essere invocata per ottenere somme quando la pretesa contrattuale principale è stata rigettata per mancanza di prova del titolo.
- In sede di cassazione il sindacato sui fatti è fortemente limitato: decisioni concordi dei giudici di merito (doppia conforme) e carenza di specificità dei motivi di ricorso comportano inammissibilità o rigetto dei motivi di cassazione.
- Se il mandato non manifesta chiaramente estensione territoriale, l'interpretazione può orientarsi verso una limitazione al territorio nazionale; l'onere di provare l'estensione al fronte estero grava sull'agente.
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