Cassazione Civile, Sentenza n. 15056/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Giuseppe Napoletano, riconosciuto "equiparato a vittima del dovere" con invalidità dell'11%, chiese il rimborso della maggior Irpef trattenuta sulla propria pensione per l'anno 2017 sulla base dell'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 che ha esteso alle vittime del dovere i benefici fiscali riconosciuti alle vittime del terrorismo. L'Agenzia negò il rimborso sostenendo che l'esenzione IRPEF spetti solo alle pensioni direttamente correlate all'evento lesivo (pensioni di privilegio) e che il contribuente non avesse provato che la sua pensione rientrasse in tale categoria. L'INPS ha proposto un ricorso incidentale con le stesse argomentazioni.
La decisione
La Corte ha respinto i ricorsi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS. Ha confermato quanto deciso in sede di merito: l'art. 1, comma 211, L. n. 232/2016 estende l'esenzione IRPEF ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati a prescindere da una correlazione della pensione con l'evento che ha determinato lo status. Pertanto Napoletano ha diritto all'esenzione/rimborso richiesto. Le spese di lite sono liquidate a carico di Agenzia e INPS (euro 3.500,00 ciascuno più compensi e oneri). La Corte ha inoltre rilevato la decorrenza dei benefici dalla data prevista dalla normativa (1/1/2017) e richiamato la giurisprudenza consolidata in materia.
Norme richiamate
legge 23 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 211
estensione dei benefici "ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, all’art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266"
La Corte interpreta la norma come estensione soggettiva del beneficio: l'esenzione IRPEF riguarda i "trattamenti pensionistici" in generale spettanti alle vittime del dovere e agli equiparati, senza richiedere una correlazione della singola pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento.
legge 7 febbraio 2006, n. 206, art. 3, comma 2
"la pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)"
Il richiamo della norma non impone che l'esenzione riguardi solo la quota di pensione derivante dall'aumento figurativo o solo le pensioni correlate all'evento; la Corte ne ricava che l'esenzione concerne il trattamento pensionistico in quanto tale.
legge 27 dicembre 1997, n. 407, art. 2, commi 5 e 6
riferimento all'esenzione dall'IRPEF per taluni trattamenti pensionistici (es. trattamento speciale di reversibilità e pensioni privilegiate dirette)
Tali disposizioni sono richiamate dall'art. 1, comma 211, e la Corte ritiene che l'estensione vada applicata ai benefici fiscali previsti, senza limitare i soggetti beneficiari alle pensioni correlate all'evento.
legge 23 dicembre 2005, n. 266, commi 563-564
definizione normativa delle "vittime del dovere" e dei "soggetti equiparati"
Questi commi delimitano solo l'ambito soggettivo dei destinatari (chi è beneficiario) e non impongono limiti alla tipologia dei trattamenti pensionistici agevolabili.
D.P.R. n. 243/2006
Regolamento che ha disciplinato l'estensione di taluni benefici e le modalità di corresponsione; conferma l'orientamento normativo volto ad ampliare misure di tutela verso le categorie indicate.
art. 2697 cod. civ. e art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Richiamati dalle parti in tema di onere della prova e motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che la questione centrale fosse di interpretazione normativa, non di prova della natura della singola pensione.
prassi amministrativa: Messaggio INPS n. 3274/2017; Risoluzioni Agenzia Entrate 108/E del 29/07/2005 e 453/E del 01/12/2008; Circ. INPS n. 113/2005
La prassi ha mostrato un'evoluzione interpretativa dell'Agenzia: inizialmente limitativa, poi favorevole a considerare l'esenzione sull'intero trattamento e su tutti i trattamenti pensionistici. La Corte tiene conto di tale evoluzione come elemento supportante la sua lettura normativa.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata in relazione alla prenotazione a debito del contributo unificato per le pubbliche amministrazioni; la decisione dà atto dei presupposti relativi all'applicabilità.
Massime di principio
- L'estensione prevista dall'art. 1, comma 211, L. n. 232/2016 va letta in senso soggettivo: le esenzioni fiscali si applicano ai trattamenti pensionistici spettanti alla persona riconosciuta vittima del dovere o equiparata, senza richiedere che la singola pensione sia collegata all'evento che ha determinato il riconoscimento.
- Le norme che definiscono i destinatari (es. commi 563-564 L. n. 266/2005) delimitano la platea beneficiaria ma non limitano le tipologie di pensioni agevolabili, salvo chiaro disposto normativo contrario.
- Sebbene in tema tributario le agevolazioni vadano interpretate con rigore, la formulazione testuale della norma e la prassi successiva possono giustificare un'applicazione estesa quando il legislatore abbia voluto un beneficio soggettivo ampio.
- In casi simili è utile verificare la decorrenza normativa (i benefici esaminati decorrono dal 1/1/2017) e la prassi amministrativa, che può aver modificato la portata dell'applicazione dell'agevolazione.
- Per l'amministrazione che contesta l'agevolazione l'argomentazione più solida è dimostrare un espresso limite testuale o strutturale nella norma che vincoli l'esenzione alle sole pensioni derivanti dall'evento; in assenza di ciò la tesi del beneficiario tende ad avere maggiori chance.
- Quando si valuta un rimborso o un vantaggio fiscale per vittime del dovere, documentare il riconoscimento dello status e l'anno di decorrenza è cruciale; tuttavia, non sempre è necessario provare che la pensione sia una "pensione di privilegio" se la norma estende il beneficio a tutti i trattamenti pensionistici del soggetto.
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