Cassazione Civile, Sentenza n. 15060/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di tre avvisi di accertamento (IRES e IRAP anni 2008-2010) con cui veniva negata la detassazione prevista dall'art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000 (cd. Tremonti ambientale). La società contestava: 1) la validità della notifica via posta (atto impoesattivo) in assenza dell'intermediazione di un messo/ufficiale; 2) la competenza dell'Agenzia delle Entrate a verificare i presupposti per l'agevolazione; 3) l'interpretazione secondo cui la detassazione si applica solo agli investimenti volti a prevenire/ridurre/riparare danni ambientali causati dalla stessa impresa e non agli investimenti di imprese che trattano danni causati da terzi (nonché violazione del principio incrementale); 4) violazione del legittimo affidamento per silenzio del Ministero e violazioni di norme costituzionali e dell'art. 10 l. n. 212/2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Principali statuizioni: 1) la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo raccomandata postale effettuata direttamente dall'Agenzia è valida (art. 14 l. n. 890/1982 rimane applicabile e l'art. 29 d.l. n. 78/2010 non vieta la notificazione diretta a mezzo posta); 2) l'Agenzia delle Entrate è competente a verificare la spettanza dell'agevolazione Tremonti ambientale (art. 62 d.lgs. n. 300/1999); 3) l'agevolazione si applica solo agli investimenti necessari a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali cagionati dall'attività della stessa impresa che effettua l'investimento, non ai casi in cui l'attività dell'impresa consiste nel prevenire o riparare danni causati da terzi; 4) il principio dell'approccio incrementale resta applicabile; 5) le doglianze sul legittimo affidamento sono limitate: il legittimo affidamento può incidere sulle sanzioni ma non sulla debenza dell'imposta, e il silenzio del Ministero non legittima affidamento nei confronti della verifica fiscale svolta dall'Agenzia; 6) la Corte ha comunque confermato l'esclusione delle sanzioni per condizioni di incertezza normativa, ma ha respinto la richiesta di esonero dall'imposta. Condanna della ricorrente alle spese di lite.
Norme richiamate
legge n. 388/2000, art. 6, commi 13-19 ("Tremonti ambientale")
L'agevolazione riguarda gli investimenti necessari a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali causati dall'attività della stessa impresa che effettua l'investimento; non è destinata ad agevolare imprese il cui oggetto è trattare danni causati da terzi, per evitare profili di aiuto di Stato.
decreto-legge n. 78/2010, art. 29, comma 1, lett. a) (convertito dalla l. n. 122/2010)
Non impedisce la notificazione diretta a mezzo posta da parte dell'Agenzia delle Entrate né introduce una diversa regola di validità per gli avvisi di accertamento; prevede modalità aggiuntive di formazione del titolo esecutivo ma non abroga la disciplina ordinaria della notificazione prevista dall'art. 14 della l. n. 890/1982.
legge n. 890/1982, art. 14
Stabilisce che la notifica degli atti tributari può essere eseguita a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari e che l'intervento di ufficiali giudiziari è previsto solo ove la notifica a mezzo posta risulti impossibile; la notificazione postale produce la presunzione di conoscenza salvo prova contraria dell'impossibilità di prenderne conoscenza.
D.P.R. n. 600/1973, art. 60
Riferimento normativo invocato dalla ricorrente ma la Corte ha escluso che tale disposizione prevarichi la possibilità di notificare direttamente via posta prevista dall'art. 14 l. n. 890/1982.
D.Lgs. n. 300/1999, art. 62
Attribuisce all'Agenzia delle Entrate le funzioni e i poteri strumentali in materia di entrate tributarie, compresa la competenza a svolgere i controlli sulla spettanza delle agevolazioni fiscali come la Tremonti ambientale.
legge n. 212/2000, art. 10 (codice del processo tributario, principio del legittimo affidamento)
Il principio del legittimo affidamento può condurre all'esclusione delle sanzioni quando il contribuente ha agito in ragionevole e incolpevole affidamento sulle indicazioni dell'Amministrazione, ma non esonera dall'obbligo tributario (la tassa rimane dovuta).
Trattato CE / TFUE (art. 87-89 CE / art. 107-109 TFUE)
Richiamati a supporto dell'interpretazione restrittiva: estendere l'agevolazione a imprese che trattano danni di terzi potrebbe costituire aiuto di Stato incompatibile con la normativa UE, giustificando un'interpretazione limitativa della norma nazionale.
Regolamento (UE) n. 651/2014
Norma sopravvenuta rispetto alla legge nazionale in esame; comunque coerente con il principio che i costi ammissibili sono i costi d'investimento supplementari (approccio incrementale), ma non rileva per l'interpretazione della norma nazionale antecedente.
Massime di principio
- La notifica di avvisi di accertamento eseguita direttamente dall'Agenzia delle Entrate a mezzo raccomandata postale è valida; la presunzione di conoscenza opera salvo prova di impossibilità oggettiva a ricevere l'atto.
- L'Agenzia delle Entrate è competente a verificare la spettanza delle agevolazioni fiscali (anche quelle di carattere speciale come la Tremonti ambientale): il censimento ministeriale ha natura statistica e non sostituisce il controllo tributario.
- La Tremonti ambientale va interpretata restrittivamente: l'agevolazione spetta per investimenti volti a prevenire/reducere/riparare danni ambientali causati dalla stessa attività dell'impresa che investe; non si estende in via generale alle imprese il cui oggetto è trattare danni causati da terzi.
- Deve essere rispettato l'approccio incrementale: si agevola la quota di costo aggiuntiva effettivamente imputabile alla componente ambientale dell'investimento.
- Il legittimo affidamento può giustificare l'esclusione delle sanzioni in caso di interpretazione amministrativa errata o incertezza normativa, ma non esonera dalla responsabilità per l'imposta dovuta; il silenzio di un Ministero non è di per sé idoneo a costituire legittimo affidamento nei confronti dell'Agenzia.
- In contenziosi simili, documentare puntualmente la natura degli investimenti (funzione ambientale, distinzione fra danno da attività propria e danno da terzi, costo incrementale) è essenziale per difendere la spettanza dell'agevolazione.
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