Cassazione Civile, Sentenza n. 15053/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello di Potenza che aveva respinto l'opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/2001 (equa riparazione) ritenendo che la durata irragionevole del giudizio presupposto fosse imputabile all'inerzia dei ricorrenti, per mancato deposito e prova delle istanze di fissazione delle udienze. I ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la Corte avrebbe deciso su questione non eccepita dalle parti; 2) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per mancata audizione delle parti prima di rilevare d'ufficio la mancanza di prova del deposito; 3) omesso esame di fatto decisivo e violazione di norme di diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati: la valutazione sulla prova del deposito delle istanze di fissazione rientrava nell'oggetto della decisione rispetto alla determinazione della durata ragionevole e all'imputabilità del ritardo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza dei requisiti di specificazione richiesti dall'art. 366 c.p.c. e per mancanza di chiarezza sul fatto decisivo omesso. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento dei compensi del giudizio, liquidati in euro 1.250,00 oltre eventuali spese.
Norme richiamate
legge n. 89/2001 (equa riparazione)
La procedura di opposizione per equa riparazione è valutata anche in relazione alla durata del giudizio presupposto; se il ritardo è imputabile all'inerzia delle parti, l'opposizione può essere rigettata.
Codice di procedura civile
Non configura automaticamente vizio la decisione su questioni rilevate d'ufficio se tali questioni rientrano nell'oggetto della domanda e sono pertinenti alla decisione sulla causa.
Codice di procedura civile
art. 101, comma 2, c.p.c.
L'obbligo di concedere termine per deduzioni ex officio non sussiste quando la questione rilevata d'ufficio rientra nell'oggetto della decisione così come proposta e non rende necessaria l'apertura di un termale istruttorio.
Codice di procedura civile
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
In cassazione le censure devono indicare con precisione le norme violate e i fatti decisivi; la mancata specificazione rende la doglianza inammissibile.
d.P.R. n. 115/2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato nei ricorsi in materia di equa riparazione ex legge n. 89/2001, pertanto la speciale disciplina del contributo non trova applicazione nel caso.
Massime di principio
- Se la Corte rileva d'ufficio la mancanza della prova di atti processuali (es. deposito di istanze di fissazione), ciò può rientrare legittimamente nell'oggetto della decisione se è rilevante per accertare la durata ragionevole del giudizio e l'imputabilità del ritardo.
- Non sempre è necessario accordare il termine previsto dall'art. 101, comma 2, c.p.c. quando la questione sollevata d'ufficio ricade comunque nell'ambito della domanda e non introduce nuovi elementi estranei al processo.
- In cassazione le censure devono essere specifiche: indicare le norme violate e il fatto decisivo omesso è requisito essenziale per l'ammissibilità (art. 366 c.p.c.). Doglianze vaghe o non circostanziate saranno dichiarate inammissibili.
- Nelle domande di equa riparazione, se il ritardo del giudizio è determinato dall'inerzia o dalle omissioni del ricorrente (per esempio mancato deposito di richieste di fissazione), la responsabilità per la durata irragionevole può essere addebitata ai ricorrenti con conseguente rigetto della domanda.
- La motivazione del giudice di merito è centrale: censure che non colgono la ratio decidendi dell'impugnato sono destinate al rigetto o all'inammissibilità.
- In situazioni analoghe, conservare e documentare il deposito di atti di fissazione (con ricevute o prove di deposito) è essenziale per evitare che la Corte attribuisca il ritardo all'inerzia delle parti.
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