Cassazione Civile, Sentenza n. 15051/2024 del 29/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Roma che aveva respinto la domanda di equa riparazione per la presunta irragionevole durata di un giudizio amministrativo avanti al TAR Lazio. Il rigetto era motivato dal mancato esperimento del rimedio preventivo dell'istanza di prelievo ex art. 71, comma 2, c.p.a. (introdotto dall'art. 1, comma 777, lett. a) della legge n. 208/2015), ritenuto condizione di ammissibilità della domanda di equa riparazione. Il ricorrente contestava la corretta applicazione delle norme della legge n. 89/2001 (artt. 2, 1-ter, 2-bis) e ne deduceva, in subordine, l'illegittimità costituzionale rispetto agli artt. 3, 24 e 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU; inoltre contestava che l'obbligo dell'istanza di prelievo fosse stato posto anche a carico del controinteressato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo anche in ragione della pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 107/2023) che ha dichiarato la conformità costituzionale della disposizione che subordinava l'ammissibilità della domanda alla presentazione dell'istanza di prelievo, riconoscendone effettiva potenzialità acceleratoria (anche tramite il modello procedimentale alternativo ex art. 71-bis c.p.a.). Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che anche il controinteressato ha interesse alla celere definizione del giudizio e dunque può essere onerato dell'esperimento del rimedio preventivo. Ha compensato integralmente le spese del giudizio.
Norme richiamate
legge n. 89/2001 (legge Pinto)
Le disposizioni sugli artt. 2, 1-ter e 2-bis disciplinano il diritto all'equa riparazione per durata irragionevole del processo; la Corte ha ritenuto legittimo subordinare l'ammissibilità della domanda all'esperimento di rimedi preventivi ove previsti dal legislatore
legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777 (lett. a), b), m))
Introduzione dell'obbligo, per il processo amministrativo, di esperire l'istanza di prelievo quale rimedio preventivo suscettibile di accelerare la trattazione; la norma è stata ritenuta costituzionalmente conforme
d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo), art. 71, comma 2
Prevede l'istituto dell'istanza di prelievo; la Corte ha ritenuto che non vi siano limitazioni alla legittimazione attiva dell'istanza e che questa possa essere esperita anche dal controinteressato
d.lgs. n. 104/2010, art. 71-bis
Consente, in caso di accoglimento dell'istanza di prelievo, il modello procedimentale alternativo con decisione in camera di consiglio e sentenza in forma semplificata; la Corte costituzionale ha riconosciuto in ciò una reale efficacia acceleratoria
d.l. n. 112/2008, art. 54, comma 2
Riferimento comparativo: la disciplina previgente aveva una funzione maggiormente sollecitatoria e non sempre efficace; la Corte costituzionale ha distinto la nuova disciplina per il processo amministrativo come dotata di efficacia reale
Costituzione italiana, art. 117 (in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
Il giudice ha ritenuto irrilevante il profilo di contrasto con l'art. 117 Cost. una volta che la Corte costituzionale ha dichiarato la conformità della norma ai parametri europei (artt. 6 e 13 CEDU)
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 par. 1 e art. 13
Parametri europei richiamati nella questione di legittimità costituzionale; la Corte costituzionale e la Cassazione hanno ritenuto che la disciplina garantisca un bilanciamento tra efficacia del rimedio e garanzie processuali
Corte costituzionale, sentenza n. 107/2023
Ha dichiarato la conformità costituzionale della disposizione che richiede l'istanza di prelievo come condizione preventiva in materia di equa riparazione per i processi amministrativi, riconoscendone la funzione acceleratoria e la compatibilità con le garanzie del contraddittorio
Codice di procedura civile, art. 92, comma 2
Ha consentito alla Corte di compensare integralmente le spese processuali vista la novità della questione e la sua risoluzione successiva da parte della Corte costituzionale
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Non applicabile al presente ricorso in materia di equa riparazione (no raddoppio del contributo)
Massime di principio
- Prima di proporre domanda di equa riparazione per durata irragionevole di un processo amministrativo, verificare e, se previsto, esperire il rimedio preventivo dell'istanza di prelievo ex art. 71 c.p.a., perché la sua mancata proposizione può compromettere l'ammissibilità della domanda indennitaria
- L'istanza di prelievo può essere esperita anche dal controinteressato: in sede amministrativa entrambi i soggetti del giudizio sono considerati portatori di un interesse alla celere definizione della controversia
- La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha ritenuto che l'istituto dell'istanza di prelievo e il relativo modello procedurale alternativo (art. 71-bis c.p.a.) possano avere un'efficacia reale acceleratoria, e pertanto la sua previsione normativa è compatibile con i parametri della Costituzione e della CEDU
- Se si ritiene che il rimedio preventivo non abbia avuto o non potesse avere efficacia nel caso concreto, occorre provare concretamente questa inefficacia (es. mancata adozione di provvedimenti acceleratori, inesistenza di decisione in forma semplificata), poiché l'obiezione generica non è sufficiente
- Strategia pratica: esperire tempestivamente l'istanza di prelievo e documentarne l'esito; in alternativa, se non esperito, preparare motivi di difesa che spiegano perché il rimedio non era applicabile o non poteva essere efficace nel singolo caso
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