Cassazione Civile, Sentenza n. 15026/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia tra gli ex coniugi relativa alla qualificazione e divisione di beni e utili connessi all'attività commerciale (impresa familiare "Tappeto Verde") costituita dopo il matrimonio. La Manferdini chiedeva l'accertamento della nullità o simulazione dell'atto costitutivo dell'impresa familiare del 22/12/1989, l'annullamento del contratto di affitto d'azienda, la divisione dei beni caduti in comunione legale o in comunione de residuo (ex art.178 c.c.), la liquidazione degli utili spettanti per la collaborazione prestata nell'impresa familiare e il rimborso di somme prelevate dal marito. In primo grado il Tribunale accertò la natura comune di alcuni beni e condannò lo Sgarzi a pagare €287.976,38; la Corte d'Appello confermò la decisione rigettando gli appelli. Sgarzi ricorreva in Cassazione; Manferdini proponeva ricorso incidentale articolato in vari motivi (principalmente: prova e liquidazione degli utili spettanti, efficacia e tempestività dell'impugnazione della rinuncia sottoscritta dalla Manferdini nell'atto del notaio, e questioni probatorie sull'onere della prova).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale (ossia non ha accolto la censura sulla specificità della causa petendi) e, approfondendo i motivi del ricorso incidentale, ha ritenuto fondati diversi motivi incidentali (in particolare quelli che riguardano l'onere della prova circa gli utili dell'impresa familiare e la tempestività/efficacia della impugnazione della rinuncia). In sintesi: la Corte ha cassato in parte la sentenza della Corte d'Appello nella parte relativa al rigetto della domanda di liquidazione degli utili e alla valutazione di intempestività dell'impugnazione della rinuncia sottoscritta dall'attrice; ha rilevato un'inversione indebita dell'onere probatorio da parte del giudice d'appello (le dichiarazioni fiscali producono presunzioni semplici idonee a provare ammontare e quota degli utili, e quindi spetta all'imprenditore familiare provare l'effettivo pagamento) e ha affermato che la rinuncia sottoscritta dalla Manferdini è soggetta alla disciplina di tutela (art.2113 c.c.) e alla relativa eccezione di decadenza che deve essere sollevata tempestivamente dalla controparte e non rilevabile d'ufficio. Per effetto di ciò la sentenza di merito è stata cassata in parte e le questioni da essa investite riguardanti utili e impugnazione della rinuncia devono essere riesaminate nei termini indicati dalla Suprema Corte. I motivi residui del ricorso principale sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 178 c.c.
La norma è stata applicata per affermare che, nell'ipotesi di impresa individuale costituita da uno dei coniugi dopo il matrimonio, i beni destinati all'esercizio dell'impresa rientrano nella comunione 'de residuo' e possono essere oggetto di divisione/liquidazione a favore del coniuge non imprenditore.
art. 179 c.c.
Richiamato per distinguere i beni personali destinati all'esercizio di attività professionale (beni personali ex art.179) dai beni destinati all'impresa, che ricadono invece nella comunione de residuo.
art. 230-bis c.c.
Disciplina dell'impresa familiare: la Corte ha chiarito che l'impresa familiare appartiene all'imprenditore e che l'attribuzione degli utili al collaboratore familiare si determina in funzione della quantità e qualità del lavoro prestato; la ripartizione può essere desunta anche da predeterminazioni fiscali.
art. 5 DPR 29/9/1973 n.597 / art.5 co.4 DPR 917/1986
Riferimento normativo fiscale utilizzato per spiegare come la quota imputata fiscalmente (es. 49%) possa costituire presunzione semplice sulla misura degli utili imputabili al familiare collaboratore.
art. 2113 c.c.
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina sulle rinunzie e transazioni a tutela del lavoratore (art.2113) anche rispetto alla rinuncia sottoscritta dal familiare collaboratore nell'ambito dell'impresa familiare; tale rinuncia è sindacabile e la sua impugnazione soggettto a regole specifiche (decadenza/termine).
art. 2969 c.c.
Richiamato in relazione alla natura dell'eccezione di decadenza prevista dall'art.2113: la decadenza è eccezione in senso stretto che il convenuto deve sollevare tempestivamente; il giudice non può rilevarla d'ufficio.
art. 115 c.p.c.
Richiamato con riferimento al dovere del giudice di valutare compiutamente il materiale probatorio e le presunzioni ricavate dalle dichiarazioni fiscali, dalle confessioni e dalle deposizioni testimoniali.
art. 112 c.p.c.
Invocato nella contestazione sull'eventuale extra-petizione: la Corte ha ritenuto che la domanda principale andasse interpretata includendo la richiesta subordinata relativa ai beni aziendali ai sensi dell'art.178 c.c., sicché non sussiste omissione di decisione.
riferimento alla "liberatoria" / rinuncia
La signora Maria Morena Manferdini rinuncia fin d'ora a ogni e qualsiasi diritto ad ella spettante ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile, dichiarandosi soddisfatta di ogni sua eventuale pretesa nascente dalla cessata collaborazione
Il documento è qualificato come rinuncia; la Corte richiama che tale atto è sottoposto alla disciplina di tutela prevista per le rinunce dei lavoratori (art.2113) e che la sua impugnazione è regolata da specifiche regole di decadenza/contestazione.
art. 91-92 c.p.c.
Richiamati in relazione alla valutazione delle spese di lite e alla compensazione; la Corte d'Appello aveva disposto la compensazione in parte richiamando anche la complessità dell'istruttoria, soluzione che veniva in parte confermata ma alcune questioni riaperta per cassazione.
Massime di principio
- In tema di impresa familiare (art.230-bis c.c.) l'onere di provare l'ammontare degli utili e la quota spettante al familiare può essere assolto anche tramite presunzioni semplici desunte da documentazione fiscale (es. dichiarazioni dei redditi). Una volta prodotta tale prova presuntiva, l'onere probatorio si sposta sull'imprenditore familiare che deve dimostrare l'effettivo pagamento della quota al familiare.
- La rinuncia o liberatoria sottoscritta dal familiare collaboratore nell'ambito dell'impresa familiare è soggetta alla disciplina protettiva delle rinunzie previste per i lavoratori (art.2113 c.c.); la sua impugnazione e la relativa decadenza costituiscono eccezioni che devono essere sollevate tempestivamente dalla controparte e non possono essere rilevate d'ufficio dal giudice.
- Nella valutazione della causa petendi non occorre limitarsi alle sole conclusioni finali: la domanda va interpretata anche alla luce della parte espositiva e delle richieste subordinate; la restrizione di una domanda originaria (ad es. chiedere la divisione dei soli beni aziendali invece dell'intero complesso) è generalmente ammissibile.
- I beni destinati all'esercizio dell'impresa costituita dopo il matrimonio rientrano nella comunione de residuo (art.178 c.c.) e possono essere oggetto di divisione/liquidazione a favore del coniuge non imprenditore; l'azienda come complesso comprende le componenti materiali e immateriali attraverso cui l'attività è esercitata.
- La produzione di documentazione fiscale unilaterale può costituire elemento probatorio rilevante (presunzione semplice) idoneo a stabilire tanto l'ammontare degli utili prodotti quanto la quota attribuita al familiare; il giudice deve motivare compiutamente se ritiene insufficiente tale prova e non può operare un'indebita inversione dell'onere della prova.
- Le eccezioni di decadenza connesse all'art.2113 (termine di sei mesi dall'interruzione del rapporto) sono eccezioni in senso stretto: se non vengono tempestivamente sollevate dalla controparte, il giudice non può rilevarle d'ufficio.
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