Provvedimento AGCM A536 n. 28496 del 22/12/2020
REGIONE TOSCANA/GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha esteso il procedimento A536, originariamente avviato nei confronti di numerosi gestori uscenti e di ONE S.c. a r.l., a R.A.M.A. S.p.A., Tra.In S.p.A. e Autolinee Toscana Nord S.r.l. L’istruttoria riguarda il possibile abuso di posizione dominante consistente nel mancato trasferimento di informazioni, dati e beni essenziali necessari al subentro di Autolinee Toscane S.p.A. nella gestione del TPL regionale, anche in via transitoria. Il provvedimento non accerta definitivamente l’infrazione né irroga sanzioni, ma amplia soggettivamente e oggettivamente il procedimento e conferma il contraddittorio delle parti.
Procedimento A536 nei confronti di gestori uscenti del TPL toscano per mancato trasferimento di dati e beni essenziali ad Autolinee Toscane S.p.A.; estensione dell’istruttoria e della contestazione per possibile abuso di posizione dominante.
Procedimento A536: subentro di Autolinee Toscane nel TPL regionale
L’AGCM ha esteso il procedimento A536, avviato il 3 giugno 2020, nei confronti di ulteriori società coinvolte nella disponibilità di beni essenziali per il subentro di Autolinee Toscane S.p.A. nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale nell’Ambito Regionale Toscano. Il provvedimento ha natura istruttoria: amplia i soggetti e le condotte oggetto di esame, senza accertare in via definitiva l’infrazione e senza irrogare sanzioni.
Parti e origine del procedimento
Il procedimento originario riguardava ONE S.c. a r.l. e numerose società consorziate o comunque operanti nel TPL toscano, tra cui Ataf Gestioni S.r.l., Li-nea S.p.A., Tiemme S.p.A., BusItalia – Sita Nord S.r.l., CTT Nord S.r.l., Trasporti Toscani S.r.l., 3’ Millennium Travel S.r.l., Baschetti Autoservizi S.r.l., Autolinee Fabbri S.r.l., Copit S.p.A. e Cooperativa Autotrasporti Pratese – Società Cooperativa.
L’istruttoria era stata avviata per verificare la possibile violazione dell’articolo 102 TFUE, in relazione al mancato trasferimento di informazioni e dati necessari e alla mancata realizzazione degli atti preparatori al trasferimento dei beni indispensabili al subentro del nuovo affidatario del servizio.
Nuove società coinvolte
L’Autorità ha disposto l’estensione soggettiva del procedimento a R.A.M.A. S.p.A., Tra.In S.p.A. e Autolinee Toscana Nord S.r.l. Tali società avevano comunicato di essere proprietarie di alcuni beni essenziali ai fini del subentro di Autolinee Toscane S.p.A.; dagli atti sono quindi emersi elementi idonei a ipotizzarne il coinvolgimento nella condotta già contestata.
Contesto concorrenziale e subentro nel servizio
La Regione Toscana aveva sottoscritto l’11 agosto 2020 il contratto di concessione con Autolinee Toscane S.p.A., subordinando l’avvio del servizio al trasferimento dei beni essenziali da parte dei gestori uscenti consorziati in ONE S.c. a r.l. Il trasferimento risultava quindi funzionale all’effettivo passaggio dalla gestione uscente al nuovo gestore selezionato con modalità competitive.
Condotte oggetto di ampliamento
L’AGCM ha ampliato la contestazione al mancato trasferimento, anche temporaneo, dei beni essenziali necessari al subentro, comprendenti:
- beni immobili da vendere o concedere in locazione;
- autobus;
- altri beni mobili essenziali per lo svolgimento del servizio.
Secondo l’Autorità, il mancato trasferimento avrebbe potuto costituire un’ulteriore condotta omissiva e dilatoria, potenzialmente idonea a ritardare o impedire l’effettiva esplicazione degli effetti concorrenziali derivanti dalla procedura competitiva e dalla stipula del contratto di servizio tra la Regione Toscana e Autolinee Toscane S.p.A.
Il provvedimento richiama inoltre la mancata trasmissione di informazioni e dati necessari, inclusi gli elementi relativi alla cancellazione delle ipoteche, agli immobili essenziali, ai sistemi AVM cofinanziati dalla Regione e vincolati al servizio e agli elenchi degli abbonati.
Qualificazione giuridica
La condotta è esaminata ai sensi dell’articolo 102 TFUE. Il provvedimento non esplicita in modo definitivo la delimitazione del mercato rilevante né accerta la posizione dominante delle imprese, ma considera astrattamente possibile che il controllo di beni e informazioni indispensabili al subentro possa essere utilizzato per ritardare o ostacolare l’ingresso del nuovo gestore nel servizio regionale.
Non risultano contestate intese ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 287/1990 o dell’articolo 101 TFUE. La base normativa indicata è l’articolo 102 TFUE, unitamente alle disposizioni procedurali della legge n. 287/1990.
Misure cautelari già adottate
Con le delibere del 3 e del 23 giugno 2020 l’AGCM aveva adottato e poi confermato misure cautelari provvisorie ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/1990. Le misure imponevano alle imprese, per quanto di rispettiva competenza, di trasmettere:
- le informazioni necessarie alla cancellazione delle ipoteche sui beni immobili;
- dati e documenti relativi agli immobili essenziali, indispensabili alla stipula degli atti di trasferimento;
- dati e documenti relativi ai sistemi AVM cofinanziati dalla Regione Toscana e vincolati al servizio;
- informazioni sugli elenchi degli abbonati.
Il provvedimento dà atto delle attività svolte dalle imprese in ottemperanza alle misure, ma rileva che, secondo le informazioni di Autolinee Toscane del 29 ottobre 2020, numerosi soggetti non avevano comunque trasferito, neppure temporaneamente, i beni essenziali necessari al subentro.
Estensione dell’istruttoria e garanzie procedimentali
L’Autorità ha deliberato:
- l’estensione soggettiva del procedimento a R.A.M.A. S.p.A., Tra.In S.p.A. e Autolinee Toscana Nord S.r.l.;
- l’ampliamento dell’oggetto della contestazione al mancato trasferimento, anche transitorio, degli immobili, degli autobus e degli altri beni mobili essenziali;
- la prosecuzione dell’istruttoria nei confronti delle società già parti e dei nuovi soggetti coinvolti.
Alle parti è stato riconosciuto il termine di trenta giorni dalla notifica per chiedere di essere sentite. La richiesta di audizione doveva pervenire almeno quindici giorni prima della scadenza del termine. Gli atti del procedimento potevano essere consultati presso la competente Direzione dell’AGCM.
Esito del provvedimento
Il provvedimento è un atto di estensione dell’istruttoria e della contestazione. Non contiene un accertamento conclusivo della violazione dell’articolo 102 TFUE, non determina la durata o la gravità definitiva dell’infrazione e non irroga sanzioni pecuniarie. Non sono indicati impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/1990.
Punti principali
Avvio e oggetto originario del procedimento
Il procedimento A536 era stato avviato il 3 giugno 2020 ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990 nei confronti di ONE S.c. a r.l. e di numerose società consorziate o collegate operanti nel TPL toscano. La contestazione riguardava il possibile mancato trasferimento di informazioni e dati necessari e la mancata attuazione degli atti propedeutici al trasferimento dei beni essenziali per il subentro di Autolinee Toscane S.p.A.
Nuove società coinvolte
L’istruttoria è stata estesa a Rete Automobilistica Maremmana Amiatina S.p.A. (R.A.M.A.), Tra.In S.p.A. e Autolinee Toscana Nord S.r.l., dopo che tali società hanno comunicato di detenere la proprietà di alcuni beni essenziali per il subentro.
Ampliamento della condotta contestata
L’AGCM ha ampliato l’oggetto dell’istruttoria al mancato trasferimento, anche in via transitoria, di beni immobili in vendita o locazione, autobus e altri beni mobili essenziali per consentire ad Autolinee Toscane S.p.A. di iniziare il servizio.
Qualificazione giuridica
Le condotte omissive e dilatorie sono ritenute suscettibili di configurare una violazione dell’articolo 102 TFUE, in quanto potenzialmente idonee a ritardare o impedire gli effetti concorrenziali derivanti dalla selezione competitiva del nuovo gestore regionale.
Misure cautelari e fase procedimentale
Il procedimento era stato accompagnato da misure cautelari ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/1990, relative alla trasmissione di informazioni su ipoteche, immobili, sistemi AVM ed elenchi abbonati. Il provvedimento del 22 dicembre 2020 dispone l’estensione dell’istruttoria, fissa il termine di trenta giorni per chiedere l’audizione e non contiene un accertamento definitivo né sanzioni.
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