Salta al contenuto
Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A523 n. 28495 del 22/12/2020

TICKETONE/CONDOTTE ESCLUDENTI NELLA VENDITA DI BIGLIETTI

AGCMA523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento accerta che, almeno dal 18 giugno 2013 e tuttora, TicketOne, CTS Eventim e i promoter Di and Gi, Friends & Partners, Vertigo e Vivo Concerti hanno attuato un’unica strategia di foreclosure nel mercato nazionale della vendita di biglietti per eventi live di musica leggera. La strategia comprendeva esclusive quantitative, online e temporali, acquisizioni di promoter nazionali, trasferimento delle esclusive ai promoter locali, accordi con operatori di ticketing minori e condotte ritorsive verso Zed, con l’obiettivo di ostacolare Ticketmaster e gli altri concorrenti. L’effetto di blocco è stato stimato almeno nel 60-65% del valore dei biglietti nel 2019. L’AGCM ha ordinato la cessazione, imposto la disponibilità ai concorrenti di almeno il 20% dei biglietti e irrogato una sanzione solidale di 10.868.472 euro.

AGCM accerta un abuso di posizione dominante di CTS Eventim-TicketOne e dei promoter captive mediante una strategia escludente nel ticketing dei concerti di musica leggera e irroga una sanzione solidale di 10.868.472 euro.

TicketOne/condotte escludenti nella vendita di biglietti

Il provvedimento n. 28495 del 22 dicembre 2020 conclude il procedimento A523 accertando una violazione dell’articolo 102 TFUE da parte del gruppo Eventim-TicketOne. L’Autorità ha qualificato le condotte come un’unica e complessa strategia abusiva di carattere escludente, attuata almeno dal 18 giugno 2013 e ancora in corso alla data della decisione.

Parti, origine e sviluppo del procedimento

Il procedimento è stato avviato il 20 settembre 2018 nei confronti di TicketOne S.p.A. e della controllante CTS Eventim AG & Co. KGaA, dopo la scadenza delle intese Panischi, cessate il 31 luglio 2017. Tali intese avevano garantito a TicketOne, per circa quindici anni, una sostanziale esclusiva nella distribuzione online dei biglietti di numerosi promoter.

L’istruttoria è stata successivamente estesa alle società Di and Gi, F&P Group, Vertigo, Vivo Concerti e Friends & Partners, nonché a ulteriori condotte riguardanti promoter locali, operatori di ticketing minori e comportamenti verso Zed. Sono intervenuti Zed Entertainment’s World, Sol Eventi, Ticketmaster Italia e Movimento Consumatori. L’AGCM ha svolto ispezioni, acquisito dati SIAE, richiesto informazioni a numerosi operatori e sentito le parti e gli intervenienti.

Nel gennaio 2019 è stato avviato anche un subprocedimento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/1990, ma il 7 marzo 2019 l’Autorità ha deciso di non adottare misure cautelari, ritenendo non dimostrato il periculum in mora e la possibilità di danni gravi e irreparabili alla concorrenza durante l’istruttoria. Friends & Partners e Vivo Concerti sono inoltre state sanzionate separatamente, con 51.646 euro ciascuna, per avere fornito informazioni non veritiere ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990.

Filiera e caratteristiche economiche del settore

La filiera comprende artisti e titolari dei relativi diritti, promoter nazionali, promoter locali, operatori di ticketing, gestori delle venue e spettatori. I promoter nazionali acquisiscono dagli artisti i diritti di produzione e organizzazione di concerti e tournée, sostengono i costi e il rischio d’impresa e determinano, d’intesa con gli artisti, prezzi, calendario, venue, budget e modalità di vendita.

I promoter locali possono limitarsi a fornire servizi organizzativi, partecipare al rischio attraverso la coproduzione oppure acquisire integralmente il singolo evento, sostenendone il rischio economico. In quest’ultimo caso, la prassi prevede normalmente il trasferimento della titolarità fiscale dell’evento, rappresentata dal modello C1, al promoter locale.

La titolarità del modello C1 è rilevante perché consente all’organizzatore di scegliere l’operatore di ticketing e le modalità distributive, oltre a garantire liquidità anticipata attraverso gli incassi della prevendita. L’Autorità ha ritenuto quindi anticoncorrenzialmente rilevante la condotta dei promoter nazionali che, pur trasferendo il rischio economico dell’evento, mantenevano il C1 o lo subordinavano all’accettazione dell’esclusiva TicketOne.

Mercato rilevante

L’AGCM ha individuato due mercati verticalmente collegati: il mercato a monte della produzione, promozione e organizzazione di eventi live di musica leggera e il mercato a valle della vendita dei relativi biglietti. Ai fini dell’abuso, il mercato rilevante è quello a valle, nazionale, della vendita dei biglietti per eventi live di musica leggera, inclusi concerti, tournée e festival riconducibili al codice SIAE C53.

Il mercato è stato distinto dalla vendita di biglietti per sport, cinema, teatro, mostre, musica classica e jazz in ragione di differenze nelle caratteristiche della domanda e dell’offerta, nei prezzi, nella redditività, nella stagionalità e nei servizi richiesti. La musica leggera presenta inoltre dinamiche operative specifiche, quali vendite concentrate nei primi giorni, frequenti cambi di venue o calendario, gestione dei rimborsi, servizi di cambio nominativo e rivendita e contrasto al secondary ticketing.

L’Autorità ha respinto la tesi secondo cui il ticketing costituirebbe un mercato a due versanti. Il consumatore, infatti, sceglie normalmente prima lo specifico evento e utilizza la piattaforma per acquistare il relativo biglietto; non paga un servizio generale di accesso a un catalogo di eventi. Il beneficio concorrenziale centrale è quindi il multihoming, cioè la possibilità di acquistare lo stesso biglietto tramite più operatori e confrontare commissioni, costi e qualità del servizio.

Posizione dominante di TicketOne

TicketOne risultava l’operatore dominante. Nel periodo 2013-2019 la sua quota è stata sempre superiore al 50% in volume; nel 2019 era pari a circa il 60-65%. In termini di valore, la quota è stata almeno pari al 70% dal 2014 al 2019 e nel 2019 era circa il 70-75%. Vivaticket rappresentava il secondo operatore con circa il 10-15% del valore, mentre Ticketmaster, PGMR e Ciaotickets disponevano di quote molto inferiori.

La posizione dominante non è stata desunta soltanto dalle quote, ma anche da fattori strutturali e qualitativi. TicketOne beneficiava della notorietà del proprio portale, dell’abitudine dei consumatori ad acquistare online tramite il sito TicketOne, di una rete fisica di oltre 1.000 punti vendita e di un database costruito durante il periodo di esclusiva Panischi, relativo agli acquisti e alle preferenze di milioni di utenti.

Tali vantaggi consentivano a TicketOne di essere un partner commerciale inevitabile per una parte rilevante del fabbisogno distributivo dei promoter. L’Autorità ha sottolineato che i vantaggi non erano replicabili in tempi brevi dagli altri operatori e non derivavano esclusivamente da maggiore efficienza o innovazione, ma anche dalla protezione storica assicurata dalle intese Panischi.

Contratti di esclusiva con promoter

Dal 2013 TicketOne ha stipulato o rinnovato contratti con Di and Gi, F&P, Vertigo, Saludo, Trident, i promoter del gruppo Live Nation, OTR, Show Bees, The Base, Levarco, Fondazione Musica per Roma e PRG.

I contratti presentavano, in varia combinazione, le seguenti caratteristiche:

  • esclusiva quantitativa, spesso relativa al 70-100% dei biglietti o comunque a una quota pari alla maggior parte del fabbisogno distributivo;
  • esclusiva assoluta o sostanzialmente inderogabile sul canale online;
  • esclusiva temporale nei primi giorni di prevendita, generalmente da uno a dieci giorni;
  • obblighi di non concorrenza e inclusione degli eventi organizzati tramite società collegate;
  • penali e altri meccanismi di tutela dell’esclusiva;
  • calcolo dell’aggio sulla base convenzionale di un diritto di prevendita pari al 15% del prezzo facciale, anche quando il diritto effettivamente applicato fosse inferiore.

Le esclusive temporali erano particolarmente rilevanti perché sottraevano ai concorrenti la fase iniziale della vendita, nella quale vengono acquistati i posti migliori e, per gli eventi più importanti, anche la totalità o quasi dei biglietti. L’esclusiva online impediva inoltre ai concorrenti di sviluppare cataloghi, portali e database comparabili con quelli di TicketOne.

L’Autorità ha respinto l’argomento basato su una soglia rigida dell’80%. Secondo la giurisprudenza Hoffmann-La Roche, le esclusive sono problematiche quando vincolano la totalità o una parte sostanziale del fabbisogno del cliente; la soglia non opera come safe harbour automatico. Anche il contratto con Live Nation, pur prevedendo quote nominalmente inferiori e consentendo alcune vendite tramite Ticketmaster, è stato ritenuto parte della strategia perché, nella realtà del mercato, Ticketmaster aveva una penetrazione troppo bassa per assorbire la quota teoricamente disponibile.

Deroghe formalmente previste ma sostanzialmente ineffettive

I contratti prevedevano in alcuni casi la possibilità di derogare all’esclusiva quantitativa. Le deroghe dovevano però essere richieste, motivate e documentate, concordate di volta in volta con TicketOne e non potevano mai riguardare l’esclusiva online o temporale.

L’istruttoria ha dimostrato che TicketOne non aveva mai concesso deroghe all’esclusiva online e adottava un atteggiamento generalmente ostativo anche verso le deroghe quantitative. L’Autorità ha ritenuto che le clausole di deroga avessero carattere meramente formale e un impatto trascurabile, anche perché la strategia di TicketOne aveva rafforzato la rete fisica e consentito di ridurre la necessità di ricorrere a deroghe, soprattutto nelle regioni meridionali.

Acquisizioni dei promoter nazionali

Tra settembre 2017 e aprile 2018 il gruppo Eventim-TicketOne ha acquisito il controllo di quattro importanti promoter nazionali:

  • Vertigo, acquisita nel settembre 2017;
  • Friends & Partners, acquisita nel novembre 2017, con continuità economica e aziendale rispetto a F&P Group;
  • Di and Gi, acquisita nel gennaio 2018;
  • Vivo Concerti, acquisita nell’aprile 2018.

Le acquisizioni sono state considerate non come concentrazioni autonomamente illecite ai sensi del regolamento concentrazioni, ma come elementi della strategia abusiva ai sensi dell’articolo 102 TFUE. L’Autorità ha ritenuto che le operazioni fossero state pianificate e realizzate anche per ottenere stabilmente e strutturalmente l’esclusiva sulla vendita dei biglietti degli eventi prodotti dai promoter acquisiti.

Le operazioni erano accompagnate da accordi di collaborazione esclusiva e patti di non concorrenza con i promoter persone fisiche, titolari del know-how e delle relazioni fiduciarie con gli artisti. Tali vincoli impedivano ai promoter di svolgere l’attività al di fuori del gruppo e rendevano captive l’intera attività di promoting e ticketing.

I quattro promoter acquisiti rappresentavano nel 2019 circa il 30-35% del mercato in valore. La loro acquisizione ha quindi sottratto ai concorrenti la possibilità di negoziare i diritti di vendita dei relativi biglietti e ha reso la preclusione più stabile e difficilmente reversibile.

Imposizione dell’esclusiva ai promoter locali

I contratti con i promoter nazionali obbligavano questi ultimi a trasferire l’esclusiva TicketOne ai promoter locali coinvolti nella realizzazione degli eventi. I promoter locali dovevano sottoscrivere documenti di impegno a non utilizzare altri operatori di ticketing e ad applicare le condizioni economiche concordate tra TicketOne e il promoter nazionale.

La violazione dell’impegno poteva comportare la risoluzione dell’accordo con il promoter nazionale ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, nonché penali calcolate per biglietto o per violazione dell’esclusiva online. TicketOne monitorava inoltre l’invio dei documenti e la loro sottoscrizione, esercitando pressioni sui promoter nazionali affinché ottenessero l’adesione dei promoter locali.

L’Autorità ha ritenuto che la condotta fosse necessaria per rendere effettive le esclusive nei casi di cessione dell’evento. In tali ipotesi, il promoter locale assume normalmente il rischio d’impresa e dovrebbe poter scegliere l’operatore di ticketing. Il trasferimento dell’esclusiva impediva tale scelta e sottraeva ai concorrenti ulteriori biglietti, applicando anche ai promoter locali le condizioni economiche TicketOne.

Accordi con operatori di ticketing minori o locali

TicketOne ha stipulato accordi con Showtime Agency, Zenit, Nuovo B.O., Ticket Service Calabria, Tickettando, GO2 e JG Angel’s, oltre ad altri operatori locali. Gli accordi, generalmente pluriennali e talvolta tacitamente rinnovabili, prevedevano:

  • mandato esclusivo a TicketOne per la distribuzione degli eventi presenti nell’inventario dell’operatore locale;
  • utilizzo esclusivo del sistema di biglietteria automatizzata TicketOne nella rete fisica;
  • esclusiva TicketOne per la vendita online;
  • trasformazione dei siti degli operatori locali in mere vetrine, con conclusione dell’acquisto sul sito TicketOne;
  • in alcuni casi, divieti di accordi con società del gruppo Live Nation, incluso Ticketmaster.

Questi accordi hanno ampliato la rete fisica TicketOne di ulteriori 222 punti vendita e hanno rafforzato la copertura in Sicilia, Campania, Calabria, Toscana, Umbria, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. L’Autorità li ha qualificati come strumenti di foreclosure e preemption, perché impedivano ai concorrenti, soprattutto nuovi entranti, di accedere a reti locali difficilmente replicabili nel breve periodo.

Condotte verso Zed e Ticketmaster

Zed operava come promoter locale, gestore di venue nel Nord-Est e operatore di ticketing tramite Fastickets. Aveva inoltre concluso un accordo di partnership con Ticketmaster. Dopo il rifiuto di sottoscrivere l’esclusiva TicketOne e la richiesta di distribuire biglietti tramite operatori concorrenti, in particolare Ticketmaster, il gruppo Eventim-TicketOne ha posto in essere una serie di condotte ritorsive.

Sono state accertate, tra le altre:

  • mancata concessione a Zed della titolarità del modello C1 per eventi organizzati con rischio d’impresa a suo carico;
  • concessione del C1 solo subordinatamente all’accettazione dell’esclusiva TicketOne;
  • rifiuto o limitazione degli allotment di biglietti a Zed;
  • subordinazione del pagamento di fatture dovute alla sottoscrizione dell’impegno di esclusiva;
  • mancato pagamento di somme dovute per prestazioni già eseguite, successivamente quantificate in un saldo di 125.235,95 euro riconosciuto da Friends & Partners;
  • minacce di cancellazione e cancellazione di oltre venti date già opzionate presso venue gestite da Zed;
  • cessazione dei rapporti commerciali e vero e proprio embargo sulle venue di Zed;
  • apertura delle vendite di eventi presso venue Zed senza previo accordo con quest’ultima.

L’Autorità ha attribuito a tali condotte una funzione ritorsiva e segnaletica: esse miravano a punire Zed e Ticketmaster e a dissuadere promoter locali e gestori di venue dall’utilizzare operatori diversi da TicketOne.

Qualificazione giuridica dell’abuso

L’insieme dei comportamenti è stato qualificato come un’unica strategia di abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE. L’Autorità ha richiamato la nozione oggettiva e proteiforme di abuso e la speciale responsabilità dell’impresa dominante di non compromettere una concorrenza effettiva.

Le condotte, considerate singolarmente o congiuntamente, hanno utilizzato mezzi diversi dalla concorrenza fondata sul merito per consolidare la posizione di TicketOne. L’intento escludente è stato desunto da numerosi elementi, tra cui la programmazione delle iniziative in vista della scadenza delle intese Panischi e dell’ingresso di Ticketmaster, la condivisione dei piani tra TicketOne e CTS Eventim, la ricerca sistematica di esclusive e acquisizioni e le comunicazioni interne riferite alla necessità di bloccare i diritti di ticketing.

L’Autorità ha ritenuto sufficiente dimostrare l’idoneità delle condotte a produrre un effetto di preclusione, senza necessità di provare la completa eliminazione dei concorrenti. La combinazione di esclusive, integrazione verticale, controllo delle reti locali e ritorsioni ha impedito ai concorrenti di accedere a una quota significativa dei biglietti più remunerativi.

Effetto di blocco e danno ai consumatori

L’effetto di blocco misura la quota di biglietti non contendibile dai concorrenti perché riservata esclusivamente a TicketOne. Per il 2019 l’AGCM ha stimato un blocco complessivo almeno pari al 60-65% del mercato, sia in volume sia, secondo la parte dispositiva e le valutazioni finali, in valore; il testo evidenzia comunque in più passaggi un effetto di blocco di circa il 60-65% in valore.

Il calcolo ha considerato:

  • i biglietti degli operatori promoter acquisiti dal gruppo;
  • le esclusive con i principali promoter esterni;
  • l’imposizione delle esclusive ai promoter locali;
  • una stima prudenziale per la parte residuale del mercato.

La stima è stata ritenuta favorevole alle parti perché, tra l’altro, ha ipotizzato una quota del 10% potenzialmente derogabile per i promoter interni, non ha pienamente valorizzato l’esclusiva online e temporale e ha utilizzato una metodologia prudenziale per i piccoli promoter.

La strategia ha privato i consumatori dei vantaggi del multihoming, impedendo loro di confrontare operatori e scegliere servizi con commissioni inferiori. L’Autorità ha considerato rilevanti i costi più elevati applicati da TicketOne, inclusa la commissione di 2,50 euro per la funzione stampa a casa, normalmente gratuita presso gli altri operatori, nonché le commissioni di servizio, spedizione, cambio nominativo e rivendita.

Pregiudizio al commercio tra Stati membri

L’AGCM ha ritenuto applicabile l’articolo 102 TFUE perché la strategia riguardava l’intero territorio nazionale e rendeva più difficile l’ingresso e l’espansione in Italia di operatori stranieri, come Ticketmaster. Un abuso escludente realizzato da un’impresa dominante sull’intero mercato nazionale è normalmente idoneo a pregiudicare i flussi commerciali intraeuropei, compartimentando il mercato italiano.

Durata, gravità e compliance

La condotta è stata considerata iniziata il 18 giugno 2013, data del contratto con Di and Gi, e ancora in corso. La durata complessiva è stata quantificata in 7 anni, 6 mesi e 4 giorni.

L’infrazione è stata qualificata come grave per la natura escludente, l’ampiezza dei vincoli, la posizione dominante di TicketOne, il coinvolgimento dei principali promoter, la preemption verso nuovi entranti e gli effetti sui consumatori. L’Autorità ha escluso il legittimo affidamento derivante dal provvedimento del 2002 sulle intese Panischi, osservando che la contestazione riguardava una strategia diversa, successiva e più ampia, e che le richieste informative successive alla scadenza delle intese non costituivano indicazioni ufficiali di liceità.

Non è stata riconosciuta alcuna attenuante per i programmi di compliance. Il programma TicketOne era stato adottato nell’ottobre 2019, quando le condotte erano già in fase avanzata e non erano cessate; il programma del gruppo Eventim non dimostrava un coinvolgimento effettivo del management, formazione adeguata, monitoraggio o aggiornamento e non aveva impedito la prosecuzione delle condotte.

Sanzione e criteri di quantificazione

Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990, l’Autorità ha utilizzato il valore delle vendite realizzato da TicketOne nel 2019 nel mercato rilevante, includendo aggi, commissioni e servizi di consegna, ma escludendo i servizi assicurativi opzionali.

È stata applicata:

  • una percentuale del 15% per la gravità;
  • un coefficiente di durata pari a 7,519;
  • una riduzione del 70% in considerazione della crisi economica determinata dalla pandemia Covid-19.

L’importo base, prima della riduzione, era pari a 36.228.240 euro. L’importo finale è stato fissato in 10.868.472 euro, irrogato in solido a CTS Eventim AG & Co. KGaA, TicketOne, Di and Gi, F&P Group in liquidazione, Friends & Partners, Vertigo e Vivo Concerti. Il limite del 10% del fatturato mondiale consolidato del gruppo, pari nel 2019 a 1.443.125.000 euro, non è stato superato.

Rimedi e obblighi imposti

L’AGCM ha ordinato alle imprese di:

  • porre immediatamente fine ai comportamenti distorsivi della concorrenza;
  • astenersi dal porre in futuro condotte analoghe;
  • consentire agli operatori concorrenti, secondo termini equi, ragionevoli e non discriminatori, di vendere con qualsiasi modalità e canale almeno il 20% del totale dei biglietti degli eventi prodotti o distribuiti dai promoter o dagli operatori vincolati al gruppo Eventim-TicketOne;
  • non imporre le proprie esclusive ai promoter locali che abbiano acquisito i diritti di organizzazione di un evento assumendone il rischio d’impresa;
  • comunicare all’Autorità, entro 60 giorni dalla notifica, le iniziative adottate per ottemperare.

La sanzione doveva essere pagata entro 90 giorni dalla notifica. Il provvedimento era impugnabile davanti al TAR Lazio entro 60 giorni o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Punti principali

Imprese coinvolte e imputabilità

Sono state ritenute responsabili CTS Eventim AG & Co. KGaA, TicketOne S.p.A., Di and Gi S.r.l., F&P Group S.r.l. in liquidazione, Friends & Partners S.p.A., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l. La responsabilità della capogruppo è stata fondata sul controllo quasi totalitario, sull’influenza determinante e sul suo coinvolgimento diretto nella pianificazione e attuazione della strategia.

Mercato rilevante e dominanza

Il mercato rilevante è quello nazionale della vendita, tramite qualsiasi canale, di biglietti per eventi live di musica leggera, corrispondenti al codice SIAE C53. TicketOne deteneva nel 2019 circa il 60-65% dei biglietti in volume e il 70-75% in valore, con vantaggi non replicabili derivanti dalla precedente esclusiva online e dal relativo database di consumatori.

Strategia escludente

La strategia unitaria comprendeva contratti pluriennali di esclusiva con i principali promoter, generalmente relativi alla quasi totalità dei biglietti, con esclusiva online assoluta o sostanzialmente inderogabile ed esclusiva temporale nei primi giorni di prevendita. Le deroghe risultavano formalmente previste ma, nella prassi, marginali o negate.

Integrazione verticale e acquisizioni

Tra settembre 2017 e aprile 2018 il gruppo Eventim-TicketOne ha acquisito il controllo di Vertigo, Friends & Partners, Di and Gi e Vivo Concerti. Le operazioni, accompagnate da accordi di esclusiva e patti di non concorrenza, hanno reso captive circa il 30-35% del mercato in valore nel 2019 e hanno sottratto stabilmente tali biglietti ai concorrenti.

Promoter locali, operatori minori e Zed

Le esclusive sono state trasferite ai promoter locali mediante obblighi contrattuali, penali e minaccia di risoluzione. Gli accordi con operatori locali hanno imposto l’uso del sistema TicketOne e l’invio dei consumatori al suo sito, neutralizzando reti concorrenti e creando effetti di preemption. Nei confronti di Zed sono state accertate ritorsioni, mancata attribuzione dei modelli C1, sospensione di pagamenti, cancellazione di date e apertura di vendite senza accordo.

Effetto di blocco e danno ai consumatori

L’effetto complessivo di blocco è stato stimato almeno nel 60-65% del mercato in valore nel 2019, oltre le soglie considerate problematiche nella giurisprudenza europea. La strategia ha impedito il multihoming, limitato la scelta dei consumatori e ostacolato la concorrenza su commissioni, costi accessori, qualità e varietà dei servizi.

Esito, rimedi e sanzione

L’AGCM ha accertato la violazione dell’articolo 102 TFUE, ordinato l’immediata cessazione delle condotte e imposto condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per consentire ai concorrenti di vendere almeno il 20% dei biglietti degli eventi dei promoter vincolati. È stata irrogata una sanzione solidale di 10.868.472 euro, calcolata su una durata di 7 anni, 6 mesi e 4 giorni, una percentuale di gravità del 15% e una riduzione del 70% per la crisi Covid-19.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominanteart. 102 tfueclausole di esclusivamercato rilevantesanzioni antitrust

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.