Regolamento (UE) 2017/1542
Regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (società di infrastrutture) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina prudenziale di Solvibilità II per favorire, con condizioni di sicurezza, gli investimenti assicurativi in infrastrutture e in società di infrastrutture. Introduce definizioni nuove o riformulate, criteri di ammissibilità specifici e una calibrazione più favorevole del rischio per alcune esposizioni in capitale, obbligazioni e prestiti. Vengono inoltre rafforzati gli obblighi di due diligence, monitoraggio e stress test, con l’obiettivo di mantenere un approccio prudente e coerente con il rischio effettivo.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 introducendo una nuova classe di attività per gli investimenti in società di infrastrutture ammissibili e i relativi requisiti patrimoniali prudenziali per imprese di assicurazione e riassicurazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette al regime Solvibilità II, con riferimento al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e alle regole di gestione del rischio per investimenti infrastrutturali ammissibili e investimenti in società di infrastrutture ammissibili. Ha portata generale nell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE. Le nuove regole riguardano in particolare investimenti in attività, entità e società infrastrutturali ubicate in paesi membri del SEE o dell’OCSE, con esclusione implicita delle esposizioni che non soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dagli articoli modificati.
Regolamento delegato (UE) 2017/1542: investimenti infrastrutturali e società di infrastrutture ammissibili
Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 nell’ambito di Solvibilità II per introdurre un trattamento prudenziale più mirato degli investimenti assicurativi in infrastrutture. La ratio, richiamata nei considerando, è sostenere il piano di investimenti per l’Europa e l’Unione dei mercati dei capitali, consentendo alle imprese di assicurazione e riassicurazione di finanziare progetti infrastrutturali con un quadro di rischio più calibrato, ma solo a fronte di stringenti criteri di ammissibilità e controllo.
Finalità e contesto regolatorio
La Commissione interviene sulla base della direttiva 2009/138/CE, in particolare degli articoli 50, paragrafo 1, lettera a), e 111, paragrafo 1, lettere b), c) e m). I considerando evidenziano che gli assicuratori, soprattutto vita, sono investitori istituzionali di rilievo e possono fornire finanziamenti a lungo termine a progetti infrastrutturali; al contempo, le calibrazioni devono restare proporzionate al rischio e limitate agli investimenti più sicuri. Il regolamento si colloca in continuità con il regolamento delegato (UE) 2016/467, che aveva già introdotto una classe distinta per i progetti infrastrutturali.
Definizioni rilevanti
Il testo riformula la nozione di "attività infrastrutturali", includendo attività fisiche, strutture, impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali. Viene anche ridefinita l’"entità infrastrutturale" come entità o gruppo di imprese che ricava la maggioranza sostanziale delle entrate dal possesso, finanziamento, sviluppo o gestione di attività infrastrutturali, sulla base dell’esercizio più recente disponibile o di una proposta di finanziamento. Questa impostazione amplia espressamente la rilevanza dei gruppi societari e delle strutture di finanziamento articolate.
Investimenti infrastrutturali ammissibili
L’articolo 164 bis viene sostituito e disciplina in modo più dettagliato gli investimenti infrastrutturali ammissibili. La logica è quella di consentire un trattamento prudenziale favorevole solo quando i flussi di cassa del progetto siano sufficientemente prevedibili e resilienti anche in stress continui. Il quadro contrattuale o regolamentare deve assicurare elevata protezione a detentori del debito e investitori in capitale.
Per obbligazioni e prestiti, il testo richiede in particolare:
- garanzie o benefici di garanzie, nei limiti consentiti dalla legge, su tutte le attività e i contratti fondamentali del progetto;
- limitazione dell’uso dei flussi di cassa operativi netti dopo i pagamenti obbligatori a fini diversi dall’adempimento del debito;
- restrizioni su atti idonei a pregiudicare i creditori, incluso il divieto di nuovo indebitamento senza consenso degli attuali detentori del debito, salvo autorizzazione della documentazione esistente.
In deroga al requisito della garanzia su tutte le attività e contratti, sono ammessi meccanismi alternativi quando l’impresa dimostri che tali garanzie non sono essenziali per proteggere o recuperare la grande maggioranza dell’investimento. Tra gli strumenti alternativi sono espressamente indicati pegno di azioni, step-in rights, privilegio su conti bancari, controllo dei flussi di cassa e assegnazione di contratti.
Società di infrastrutture ammissibili
Il nuovo articolo 164 ter introduce una categoria autonoma: gli investimenti in società di infrastrutture ammissibili. L’elemento centrale è che la maggioranza sostanziale delle entrate derivi da attività infrastrutturali ubicate nel SEE o nell’OCSE. Il regolamento richiede inoltre:
- prevedibilità e sostenibilità dei flussi di cassa;
- presenza di un soggetto acquirente qualificato quando le entrate non sono generate da un numero elevato di utenti;
- diversificazione delle entrate per attività, ubicazione o pagatori, salvo regimi di tariffa regolamentata, contratti take-or-pay o ricavi basati sulla disponibilità;
- per obbligazioni e prestiti, capacità dell’impresa di mantenerli fino a scadenza;
- in assenza di rating ECAI, struttura del capitale idonea a servire tutto il debito su basi prudenti e operatività da almeno tre anni; in presenza di rating ECAI, classe compresa tra 0 e 3.
Requisiti patrimoniali per il rischio azionario
L’articolo 168 viene modificato per scorporare il sottomodulo del rischio azionario in quattro componenti: strumenti di capitale di tipo 1, di tipo 2, in infrastrutture ammissibili e in società di infrastrutture ammissibili. Viene così riconosciuta una distinta sotto-categoria prudenziale per gli investimenti in società di infrastrutture ammissibili, coerente con la nuova disciplina di ammissibilità.
L’articolo 169 introduce una calibrazione specifica del requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili:
- calo istantaneo del 22% per investimenti strategici in imprese partecipate;
- altrimenti, calo pari al 36% più il 92% dell’aggiustamento simmetrico di cui all’articolo 172.
L’articolo 170 estende la stessa logica alle imprese autorizzate ad applicare l’articolo 304 della direttiva 2009/138/CE, con tre ipotesi di calo istantaneo che replicano la distinzione tra strumenti strategici e altri investimenti.
L’articolo 171 coordina la nozione di investimenti strategici, rinviando alle condizioni che l’impresa partecipante deve dimostrare per beneficiare del trattamento più favorevole.
Requisito patrimoniale per obbligazioni e prestiti
L’articolo 180 è integrato con una tabella di stress per le esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti in società di infrastrutture ammissibili. Il fattore di rischio dipende dalla classe di merito di credito (0-3) e dalla durata dell’esposizione, con valori crescenti al crescere della durata e del rischio creditizio.
Il beneficio si applica solo se:
- l’esposizione riguarda una società di infrastrutture ammissibile ai sensi dell’articolo 164 ter;
- non si tratta di attività in portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità con classe di merito 0-2;
- è disponibile un rating ECAI;
- la classe di merito attribuita è compresa tra 0 e 3.
Se manca il rating ECAI, l’esposizione riceve il fattore di rischio corrispondente alla classe 3.
Effetti sulle attività senza rating e sul portafoglio dedicato
L’articolo 181, lettera b), viene modificato stabilendo che, per le attività del portafoglio dedicato senza rating ECAI e per le attività infrastrutturali ammissibili e in società di infrastrutture ammissibili classificate in merito di credito 3, il fattore di riduzione è pari al 100%. La disposizione chiude il sistema di trattamento prudenziale delle esposizioni prive di rating o con rating più debole.
Due diligence, monitoraggio e gestione del rischio
Il nuovo articolo 261 bis rafforza gli obblighi di governance e controllo. Prima dell’investimento, le imprese devono effettuare una due diligence documentata sulla soddisfazione dei criteri di ammissibilità e validare il modello finanziario dei flussi di cassa tramite persone indipendenti e prive di conflitti di interesse.
Dopo l’investimento devono:
- monitorare regolarmente i flussi di cassa e i valori delle garanzie reali;
- effettuare stress test proporzionati alla natura, portata e complessità del rischio;
- considerare i rischi derivanti da attività non infrastrutturali, ma senza conteggiarne le entrate per verificare la capacità di adempiere alle obbligazioni finanziarie;
- inserire nelle politiche scritte il monitoraggio attivo degli investimenti nella fase di costruzione e l’ottimizzazione del recupero in caso di liquidazione;
- organizzare il sistema di gestione attivo/passivo in modo da poter mantenere gli investimenti in obbligazioni o prestiti fino alla scadenza.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Nuove definizioni di attività ed entità infrastrutturale
All’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/35 sono sostituite le definizioni di "attività infrastrutturali" e "entità infrastrutturale". Le attività infrastrutturali comprendono attività fisiche, strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali. L’entità infrastrutturale è un’entità o un gruppo di imprese che, sulla base dell’ultimo esercizio disponibile o di una proposta di finanziamento, deriva la maggioranza sostanziale delle proprie entrate dal possesso, finanziamento, sviluppo o gestione di attività infrastrutturali.
Criteri per gli investimenti infrastrutturali ammissibili
L’articolo 164 bis è riscritto. Gli investimenti infrastrutturali ammissibili comprendono investimenti in un’entità infrastrutturale che soddisfa requisiti di prevedibilità e resilienza dei flussi di cassa, capacità di far fronte alle obbligazioni finanziarie in stress continui, e presenza di un quadro regolamentare o contrattuale che assicuri elevata protezione ai detentori del debito e agli investitori in strumenti di capitale. Sono previsti requisiti specifici per obbligazioni e prestiti, tra cui garanzie sulle attività e sui contratti fondamentali, limitazioni all’uso dei flussi di cassa, restrizioni sul nuovo debito e, in via alternativa, altri meccanismi di garanzia (pegno di azioni, step-in rights, privilegio su conti bancari, controllo dei flussi di cassa, assegnazione di contratti).
Nuova categoria di investimenti in società di infrastrutture ammissibili
È inserito l’articolo 164 ter, che definisce gli investimenti in società di infrastrutture ammissibili. Sono richiesti: prevalenza sostanziale delle entrate da attività infrastrutturali ubicate nel SEE o nell’OCSE; soddisfacimento dei criteri di stress e prevedibilità dei flussi; presenza di un soggetto acquirente qualificato quando le entrate non derivano da un numero elevato di utenti; diversificazione delle entrate, salvo casi di regolazione del rendimento, contratti take-or-pay o ricavi basati sulla disponibilità; capacità dell’impresa di mantenere l’investimento fino a scadenza per obbligazioni e prestiti; assenza di rating ECAI con requisiti sostitutivi sulla struttura del capitale e sull’anzianità operativa di almeno tre anni, oppure rating compreso tra classe 0 e 3.
Modifica del sottomodulo azionario e nuova sottoclasse per infrastrutture
All’articolo 168 il sottomodulo del rischio azionario viene articolato in quattro componenti: strumenti di capitale di tipo 1, tipo 2, infrastrutture ammissibili e società di infrastrutture ammissibili. È introdotto il nuovo paragrafo 3 ter sugli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili e viene aggiornata la formula del requisito patrimoniale complessivo per il rischio azionario. Sono inoltre adattate le regole relative a fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, fondi di venture capital, fondi di investimento alternativo e fondi europei di investimento a lungo termine, escludendo gli strumenti di capitale in infrastrutture e in società di infrastrutture ammissibili dalle lettere modificative.
Calibrazione del requisito patrimoniale per strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili
L’articolo 169 è integrato con un nuovo paragrafo 4. Per gli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili il requisito patrimoniale corrisponde alla perdita di fondi propri derivante da un calo istantaneo del 22% per investimenti strategici in imprese partecipate, oppure del 36% aumentato del 92% dell’aggiustamento simmetrico per gli altri investimenti.
Calibrazione analoga per taluni investimenti soggetti all’articolo 304 della direttiva Solvibilità II
L’articolo 170 è integrato con un paragrafo 4 che disciplina il requisito patrimoniale per strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili quando l’impresa è autorizzata ad applicare l’articolo 304 della direttiva 2009/138/CE. Sono previste tre ipotesi di calo istantaneo: 22% per talune attività di cui all’articolo 304, paragrafo 1, lettera b), punto i), 22% per investimenti strategici in imprese partecipate, e 36% più 92% dell’aggiustamento simmetrico per gli altri casi.
Definizione di investimenti strategici
L’articolo 171 chiarisce che, ai fini delle regole di cui agli articoli 169 e 170, per investimenti strategici si intendono gli investimenti per i quali l’impresa partecipante dimostra specifiche condizioni di natura strategica, richiamate dalla nuova formulazione dell’articolo.
Fattore di rischio per obbligazioni e prestiti in società di infrastrutture ammissibili
All’articolo 180 sono aggiunti i paragrafi 14, 15 e 16. Per le esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti che soddisfano i criteri previsti si applica un fattore di rischio stress variabile secondo classe di merito di credito (da 0 a 3) e durata dell’esposizione, con tabella specifica. I criteri di accesso includono: investimento in una società di infrastrutture ammissibile; esclusione dei portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità con classe di merito 0-2; presenza di rating ECAI; classe di merito 0-3. In mancanza di rating ECAI, si applica il fattore di rischio della classe 3.
Riduzione del fattore di riduzione per attività a bassa qualità creditizia
All’articolo 181, lettera b), per le attività del portafoglio dedicato senza rating ECAI e per le attività infrastrutturali ammissibili e in società di infrastrutture ammissibili con classe di merito 3, il fattore di riduzione è fissato al 100%.
Obblighi di due diligence e gestione del rischio
È sostituito l’articolo 261 bis. Prima di investire, le imprese devono effettuare una due diligence documentata sulla conformità dell’entità infrastrutturale ai criteri degli articoli 164 bis e 164 ter, convalidata da soggetti indipendenti e senza conflitti di interesse, e confermare la validazione del modello finanziario dei flussi di cassa. Dopo l’investimento devono monitorare regolarmente flussi di cassa e garanzie, sottoporli a stress test proporzionati al rischio, considerare i rischi delle attività non infrastrutturali senza includerne le entrate nella verifica della capacità di adempiere alle obbligazioni finanziarie, inserire nelle politiche scritte un monitoraggio attivo nella fase di costruzione e l’ottimizzazione del recupero in liquidazione, e dotarsi di un sistema ALM che consenta di mantenere fino a scadenza gli investimenti in obbligazioni o prestiti.
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