Sentenza n. 1758/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione della società nella white list adottato dalla Prefettura di Vibo Valentia il 18 giugno 2021
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego di iscrizione nella white list, deducendo violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, istruttoria incongrua e travisamento degli elementi indiziari. Ha contestato la rilevanza dei rapporti con imprese attinte da interdittiva antimafia, osservando che una di esse era stata ammessa al controllo giudiziario e che l’interdittiva e la sentenza che l’aveva confermata erano successive all’affidamento dell’appalto del 27 aprile 2017. Ha dedotto l’autonomia delle altre società menzionate, l’estraneità a una società presso il cui cantiere erano stati rilevati lavoratori irregolari, la debolezza dell’indizio costituito dalla presenza in cantiere di mezzi appartenenti ad altre imprese, nonché l’insufficienza dei rapporti parentali del coniuge convivente dell’amministratore con soggetti contigui alla criminalità organizzata. Ha inoltre contestato la rilevanza dei lavori eseguiti presso un immobile riconducibile a soggetto ritenuto affiliato alla ’ndrangheta e delle conversazioni telefoniche con quest’ultimo, rilevando che non risultavano iscrizioni nel registro degli indagati né richieste di misure cautelari nei confronti dell’amministratore. Ha lamentato anche la mancata risposta alla richiesta di audizione presentata il 1° giugno 2021.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la società alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge se dovuti. Ha premesso che l’interdittiva antimafia è misura preventiva e anticipatoria, non richiede un accertamento penale definitivo e può fondarsi su elementi specifici di valore sintomatico e indiziario; il sindacato giurisdizionale riguarda la logicità della valutazione prefettizia. Nel caso concreto la Prefettura poteva valorizzare i rapporti economici e le interrelazioni tra la ricorrente e società colpite da interdittiva, anche attraverso un’altra impresa amministrata dal medesimo soggetto. La posteriorità dell’interdittiva e della relativa sentenza rispetto all’affidamento dell’appalto non neutralizzava il sostrato fattuale sottostante. Erano inoltre ragionevolmente valutabili i rapporti economico-professionali dell’amministratore con un’impresa riconducibile a soggetto controindicato e i contatti telefonici emersi, nonché i rapporti parentali del coniuge, non decisivi isolatamente ma inseriti nel quadro complessivo. Considerati unitariamente, i rapporti tra imprese, i collegamenti societari e personali e gli elementi emersi dagli accessi ai cantieri consentivano di ritenere sussistente un quadro indiziario di possibile condizionamento mafioso. La doglianza sulla mancata audizione non ha condotto all’annullamento. Le spese seguono la soccombenza.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Alla luce di quanto ora esposto, il provvedimento impugnato -fondato sulle motivazioni dianzi esposte (v. sopra, § 1)- resiste alle censure di parte ricorrente.
La censura di carenza di motivazione è stata respinta perché il provvedimento, letto alla luce del quadro indiziario complessivo e delle ragioni riportate in sentenza, è stato ritenuto adeguatamente motivato.
art. 10-bis l. 241/1990
La società ricorrente ha dedotto carenza di motivazione e insussistenza di indizi idonei all’adozione dell’impugnato provvedimento.
La sentenza menziona la doglianza relativa al preavviso di rigetto, ma non formula una distinta interpretazione dell’art. 10-bis né riconosce che la mancata audizione richiesta comportasse l’illegittimità del diniego.
art. 34-bis d.lgs. 159/2011
Peraltro, rispetto a quanto ora esposto non appare di rilievo particolarmente significativo -quanto meno al fine di pervenire ad un efficace depotenziamento del quadro sfavorevole- la posteriorità dell’interdittiva a carico della “-OMISSIS-” e della sentenza di questo Tribunale resa all’esito del contenzioso avverso quest’ultima rispetto all’affidamento dell’appalto del -OMISSIS-, atteso che ciò sembra riferirsi agli accertamenti amministrativi e giudiziari e non, invece, al sostrato fattuale a monte.
L’ammissione di un’impresa al controllo giudiziario e la posteriorità dell’interdittiva o della sentenza che la conferma non elidono, di per sé, la rilevanza degli elementi fattuali sottostanti ai fini della valutazione prefettizia sul rischio di infiltrazione.
art. 84 d.lgs. 159/2011
essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata;
La misura antimafia ha funzione preventiva e può fondarsi su elementi sintomatici e indiziari idonei a segnalare il pericolo di ingerenza criminale, senza necessità di un accertamento penale definitivo del condizionamento dell’impresa.
Massime di principio
- L’interdittiva antimafia, in quanto misura preventiva e anticipatoria della tutela della legalità nei rapporti con la pubblica amministrazione, non presuppone un accertamento penale definitivo della contiguità mafiosa o del condizionamento in atto dell’impresa; può essere fondata su elementi specifici, obiettivi e sintomatici dai quali emerga un pericolo concreto di ingerenza criminale.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione prefettizia in materia antimafia, espressione di ampia discrezionalità, verifica la logicità della valutazione in rapporto alla rilevanza dei fatti accertati.
- Gli indizi posti a fondamento della valutazione antimafia non vanno isolati, ma apprezzati nel loro insieme per stabilire se formino un quadro complessivo attendibile di possibile condizionamento dell’impresa.
- I rapporti economici o le interrelazioni concrete con un’impresa attinta da interdittiva possono assumere valore sintomatico, quando natura, consistenza e contenuto della collaborazione siano idonei a rivelare legami di possibile rilevanza illecita; i rapporti parentali, pur non decisivi da soli, possono concorrere alla valutazione complessiva.
- La posteriorità degli accertamenti amministrativi o giudiziari rispetto ai rapporti economici considerati non esclude automaticamente la rilevanza del sottostante sostrato fattuale nella valutazione del rischio di infiltrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 set 2026Sentenza n. 1544/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 23 set 2026Sentenza n. 1560/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 23 set 2026Sentenza n. 1547/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 23 set 2026Sentenza n. 1828/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 set 2026Sentenza n. 1829/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 set 2026Sentenza n. 1830/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →