Sentenza del 24/03/2015 n. 1621 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Notifica - notifica a mezzo del servizio postale - omessa indicazione della relata di notifica sull'atto da notificare - mera irregolarità - suscettibile di sanatoria ex art. 156 cpc. - inesistenza della notifica - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi dell'inesistenza della notifica non è stata accolta. L'omissione della relata sull'atto è stata qualificata come mera irregolarità, suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c., e non come vizio tale da comportare l'inesistenza della notificazione. Il principio è ricondotto alla Cassazione n. 9493 del 22 aprile 2009.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava la validità di una notifica effettuata tramite il servizio postale, a causa dell'omessa indicazione della relata di notifica sull'atto notificato. Il ricorrente sosteneva che tale omissione determinasse l'inesistenza della notifica.
Norme richiamate
Art. 156 del codice di procedura civile
La nullità di un atto processuale non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato; l'omissione della relata sull'atto notificato, quando non impedisce il raggiungimento dello scopo della notifica, costituisce una mera irregolarità sanabile.
Massime di principio
- Nelle notifiche effettuate a mezzo posta, l'assenza della relata di notifica sull'atto non comporta automaticamente l'inesistenza della notificazione.
- Occorre distinguere tra inesistenza, nullità e mera irregolarità: la notifica è inesistente solo quando mancano elementi essenziali tali da impedire di riconoscere l'attività notificatoria o il suo collegamento con il destinatario.
- Se il destinatario ha ricevuto l'atto e questo ha raggiunto la sua funzione, il vizio può essere sanato ai sensi dell'art. 156 c.p.c., anche attraverso il raggiungimento dello scopo.
- La contestazione della notifica deve dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa, non limitandosi a rilevare l'omissione formale della relata.
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