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Sentenza

Sentenza del 20/10/2021 n. 29153 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria che aveva respinto l'appello dell'Agenzia contro la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso delle società contro l'avviso di accertamento IRES relativo al 2004. La CTR aveva ritenuto l'avviso illegittimo come 'accertamento integrativo' in mancanza del presupposto della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi ex D.P.R. n.600/1973 art.43 e aveva inoltre considerato che la ripresa fiscale basata sull'indeducibilità di costi 'da reato' (L. n.537/1993, art.14, comma 4-bis) non potesse più reggere perché il processo penale si era concluso con proscioglimento per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR dell'Umbria per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che la CTR abbia erroneamente: 1) ritenuto preclusivo l'effetto della sentenza penale di proscioglimento per prescrizione senza procedere all'accertamento incidentale della rilevanza penale delle condotte ai fini tributari; 2) qualificato come conoscenza degli elementi necessari per un 'accertamento integrativo' semplici notizie di stampa, in contrasto con i requisiti di cui all'art.43 DPR 600/1973. La Corte ha inoltre disposto che il giudice del rinvio applichi i principi di diritto richiamati (in particolare quelli relativi alla L.537/1993 e alle modifiche introdotte dal D.L. 16/2012) e si pronunghi sulle difese di merito. Condanna alle spese del giudizio di cassazione a carico della CTR.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, ultima parte

    Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte

    Per emettere un avviso integrativo ai sensi dell'art.43 è necessaria la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi effettivi e specifici; semplici notizie di stampa non costituiscono di per sé tale conoscenza. Spetta al giudice verificare se l'Amministrazione fiscale avesse effettiva conoscenza antecedente degli elementi che giustificano l'integrazione.

  • Legge n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis

    Disposizione nella formulazione (nel testo in vigore sino al 2 marzo 2012) relativa all'indeducibilità dei costi connessi a operazioni soggettivamente inesistenti e ai costi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi

    La norma disciplina i 'costi da reato': i costi per operazioni inesistenti possono essere deducibili entro certi limiti, ma i costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi sono indeducibili. Il collegio ha richiamato la giurisprudenza che stabilisce che l'accertamento della rilevanza penale può essere svolto incidentalmente dal giudice tributario e non è automaticamente risolto dalla sentenza penale di proscioglimento per prescrizione.

  • D.L. n. 16 del 2012, art. 8 (conv. L. n. 44/2012), in particolare comma 2

    La novella ha effetti retroattivi 'in bonam partem' e prevede espressamente la rilevanza, ai fini della non deducibilità, della sentenza penale di proscioglimento per prescrizione; il giudice del rinvio dovrà comunque applicare i principi derivanti da tale intervento normativo nel valutare la deducibilità dei costi.

  • D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis

    Stabilisce il termine perentorio (25 giorni liberi) per la richiesta di discussione orale in udienza; l'istanza presentata oltre tale termine è inammissibile, come rilevato dalla Corte.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento del ricorso per cassazione impugnatorio per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha ritenuto fondate le doglianze dell'Agenzia in ordine alla violazione delle norme fiscali indicate.

Massime di principio

  • La qualifica di 'accertamento integrativo' ex art.43 DPR 600/1973 richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi concreti: mere notizie di stampa non bastano a legittimare un avviso integrativo.
  • La decisione penale di proscioglimento per prescrizione non determina automaticamente, in tutti i casi, l'irrilevanza tributaria dei fatti; il giudice tributario è chiamato a valutare incidentemente la rilevanza penale delle condotte ai fini della deducibilità dei costi.
  • La riforma intervenuta con D.L. 16/2012 ha introdotto profili rilevanti sulla non deducibilità dei cosiddetti 'costi da reato' e attribuisce rilievo alla sentenza di proscioglimento per prescrizione, ma la sua applicazione richiede un accertamento concreto e motivato da parte del giudice tributario.
  • Le circolari e i documenti di prassi dell'Amministrazione non costituiscono fonte di diritti vincolanti: l'errata prassi amministrativa non crea di per sé un legittimo affidamento opponibile per esonerare dal tributo.
  • In caso di contestazione simultanea di profili penali e tributari, il processo tributario può e deve svolgere un esame incidentale della rilevanza penale quando ciò sia necessario per decidere sulla deducibilità dei costi; il giudice di merito deve motivare tale valutazione.

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