Sentenza del 19/10/2020 n. 4840 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 208-2020 RISCOSSIONE - Comunicazione di irregolarità - Non necessità - Iscrizione a ruolo ex art. 36 bis d.P.R. 600/73 - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento (IRES e IVA 2014) derivante da controllo automatizzato ex art.36-bis DPR 600/73 e art.54-bis DPR 633/72: la società contestava la legittimità dell'iscrizione a ruolo per mancata comunicazione preventiva di irregolarità ("avviso bonario"), la notifica della cartella via PEC in formato PDF anziché p7m e la mancata indicazione del calcolo degli interessi.
La decisione
La Corte d'appello (collegio) ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate: ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo derivante da omesso o insufficiente versamento di imposte già dichiarate, affermando che l'avviso bonario è dovuto solo quando i controlli automatici evidenziano errori o incongruenze nella dichiarazione, non quando risulta un semplice omesso o parziale versamento. Ha inoltre rilevato che l'avviso era stato comunque inviato (ricevuta PEC del 29/11/2016) e che, in ogni caso, la mancata comunicazione costituisce mera irregolarità e non causa di nullità della cartella; la riduzione della sanzione (art.2, comma 2, D.lgs. 462/1997) può essere comunque ottenuta mediante tempestivo pagamento nei termini previsti. Per queste ragioni l'appello è stato accolto e le spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973 art. 36-bis
art. 36-bis D.P.R. n.600/73
La comunicazione di irregolarità (avviso bonario) è prevista per informare il contribuente di anomalie emerse da controlli automatizzati sulla dichiarazione; tuttavia non è obbligatoria quando la pretesa deriva dall'omesso o insufficiente versamento di somme già indicate in dichiarazione.
D.P.R. 633/1972 art. 54-bis
art. 54-bis D.P.R. n.633/72
Analogo principio applicabile in materia di IVA: l'avviso bonario è richiesto per errori o incongruenze dichiarative, non per omessi versamenti risultanti dalla dichiarazione.
D.lgs. 462/1997 art. 2, comma 2
art. 2, comma 2 D.lgs. n.462/1997
Prevede la riduzione della sanzione in presenza di condizioni premiali; la giurisprudenza interpretata nel caso indica che la riduzione può essere ottenuta con il pagamento tempestivo delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati o, in mancanza di avviso, anche a seguito della notifica della cartella se non sussiste causa di nullità.
D.lgs. 159/2015
Riforma le regole della riscossione e delle comunicazioni di irregolarità; ha inciso sulle modalità e obblighi relativi agli avvisi bonari emessi dall'Agenzia delle Entrate.
Legge 27 giugno 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) art. 6 comma 5
art. 6, comma 5 L. n.212/2000
Il principio è richiamato per escludere l'obbligo di comunicazione preventiva quando non sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; la comunicazione è richiesta solo se esistono dubbi rilevanti.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. civ. Sez. V ord. 09/11/2018 n.28704; Cass. ord. 31/01/2019 n.2870; Cass. ord. 09/01/2019 n.375; Cass. n.17396/2010)
sentenze citate nella motivazione
Costante orientamento della Cassazione: l'avviso bonario non è obbligatorio quando l'iscrizione a ruolo deriva dall'omesso o insufficiente versamento di somme risultanti dalla dichiarazione; la mancata comunicazione costituisce, di norma, mera irregolarità e non impedisce l'iscrizione a ruolo né necessariamente la fruizione di agevolazioni in caso di pagamento tempestivo.
Massime di principio
- L'avviso bonario (comunicazione di irregolarità) è obbligatorio solo se dai controlli automatizzati emergono errori o incongruenze nella dichiarazione; non è richiesto quando il problema è l'omesso o insufficiente versamento di imposte già dichiarate.
- L'assenza di avviso bonario, se la pretesa deriva da omessi versamenti dichiarati, non invalida automaticamente l'iscrizione a ruolo: si tratta in genere di mera irregolarità e non di nullità.
- La riduzione della sanzione (regime premiale) può essere comunque riconosciuta mediante il tempestivo pagamento delle somme dovute entro i termini previsti dalla normativa/giurisprudenza (tipicamente 30 giorni dalla comunicazione dell'esito dei controlli o, in mancanza di avviso, dalla notifica della cartella), salvo specifiche condizioni ostative.
- Le contestazioni formali sulla modalità di notifica telematica (es. formato PDF vs p7m) o su omissioni formali nella cartella devono dimostrare un'effettiva lesione o incertezza sui diritti del contribuente per ottenere l'annullamento; spesso sono considerate mere irregolarità se non incidono sulla certezza dell'atto.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe verificare rapidamente se la contestazione riguarda errore dichiarativo o omissione di pagamento e, in caso di omesso versamento, valutare il pagamento tempestivo per recuperare eventuali riduzioni sanzionatorie; conservare ricevute PEC e prove di notifica è essenziale.
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