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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1517

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1517 della Commissione, del 31 agosto 2017, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° settembre 2017

Normativa europea32017R1517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i dazi all'importazione per taluni cereali a partire dal 1° settembre 2017, in attuazione del meccanismo previsto dal regolamento (UE) n. 642/2010. I dazi sono fissati nell'allegato I e si basano sugli elementi di calcolo riportati nell'allegato II, con riferimento ai prezzi rappresentativi all'importazione e ai costi di trasporto. Il testo ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi per gli Stati membri.

Fissazione, a decorrere dal 1° settembre 2017, dei dazi all'importazione applicabili nel settore dei cereali.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di alcuni prodotti cerealicoli individuati per codice NC, in particolare frumento, segale, granturco e sorgo, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010. La disciplina riguarda la determinazione dei dazi all'importazione sulla base dei prezzi rappresentativi cif all'importazione e si applica dal 1° settembre 2017 fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili dal 1° settembre 2017

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1517 della Commissione dà attuazione al meccanismo di determinazione dei dazi all'importazione per taluni cereali previsto dal regolamento (UE) n. 642/2010. La fissazione è effettuata sulla base dei prezzi rappresentativi cif all'importazione e dei parametri di calcolo indicati negli allegati, con efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, sull'articolo 183, che consente la disciplina dei dazi nel settore cerealicolo. Richiama inoltre il regolamento (UE) n. 642/2010, che stabilisce il metodo di calcolo dei dazi in funzione del prezzo d'intervento, dei prezzi rappresentativi all'importazione e delle condizioni di trasporto.

Ambito applicativo

La disciplina riguarda le importazioni nell'Unione di specifici prodotti cerealicoli classificati con i codici NC indicati nell'allegato I e riconducibili a frumento, segale, granturco e sorgo. Il regolamento opera dal 1° settembre 2017 fino alla successiva fissazione dei dazi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Meccanismo di determinazione dei dazi

Il considerando (1) spiega che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, il dazio è dato dal prezzo d'intervento applicabile al momento dell'importazione, maggiorato del 55% e ridotto del prezzo cif all'importazione della spedizione, senza poter eccedere l'aliquota della tariffa doganale comune. I considerando (2) e (3) precisano che il calcolo si basa su prezzi rappresentativi cif all'importazione fissati regolarmente e sul prezzo rappresentativo giornaliero determinato secondo il metodo dell'articolo 5 del medesimo regolamento.

Aliquote fissate nell'allegato I

Per i prodotti elencati nell'allegato I, i dazi fissati sono i seguenti:

  • frumento duro da seme e frumento duro di alta qualità, diverso da quello da seme: 0,00 EUR/t;
  • frumento tenero da seme e frumento tenero di alta qualità, diverso da quello da seme: 0,00 EUR/t;
  • segale da seme e segale non destinata alla semina: 10,95 EUR/t;
  • granturco da seme, diverso dal granturco ibrido, e granturco diverso dal granturco da seme: 10,95 EUR/t;
  • sorgo da granella, diverso da quello ibrido destinato alla semina, e sorgo da granella diverso dal sorgo destinato alla semina: 10,95 EUR/t.

Riduzioni applicabili in casi specifici

L'allegato I richiama due possibilità di riduzione del dazio. In primo luogo, l'importatore può beneficiare di una riduzione di 3 EUR/t se il porto di sbarco è situato nel Mar Mediterraneo oltre lo stretto di Gibilterra o nel Mar Nero e le merci raggiungono l'Unione via Oceano Atlantico o Canale di Suez; può inoltre ottenere una riduzione di 2 EUR/t se il porto di sbarco è situato in Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia, Svezia, Regno Unito o sulla costa atlantica della penisola iberica, sempre con arrivo via Oceano Atlantico.

Riduzione forfettaria per il granturco

Per il granturco, l'allegato I prevede una riduzione forfettaria di 24 EUR/t qualora siano soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.

Elementi di calcolo riportati nell'allegato II

L'allegato II fornisce i dati utilizzati per il calcolo dei dazi: medie del periodo di riferimento per il frumento tenero e il granturco, comprensive di quotazioni, premi sul Golfo e sui Grandi laghi, nonché spese di nolo Golfo del Messico-Rotterdam e Grandi laghi-Rotterdam. È inoltre indicato che un premio positivo di 14 EUR/t è incluso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione ne ribadisce la natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Fissazione dei dazi all'importazione dal 1° settembre 2017

L'articolo 1 dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2017, i dazi all'importazione nel settore dei cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 sono quelli indicati nell'allegato I, calcolati sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Prodotti interessati e aliquote principali

L'allegato I riguarda i codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20, ex 1001 99 00, 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00. Per frumento duro e frumento tenero di alta qualità i dazi sono pari a 0,00 EUR/t; per segale, granturco e sorgo i dazi sono pari a 10,95 EUR/t.

Riduzioni del dazio per condizioni di sbarco e trasporto

L'allegato I rinvia all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, che consente una riduzione di 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo al di là dello stretto di Gibilterra o nel Mar Nero e le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez, oppure di 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in determinati Stati membri o sulla costa atlantica della penisola iberica e le merci arrivano attraverso l'Oceano Atlantico.

Riduzione forfettaria per il granturco

L'allegato I prevede che l'importatore possa beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.

Elementi di calcolo dei dazi

L'allegato II riporta le medie del periodo di riferimento ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010: quotazioni del frumento tenero e del granturco, premi sul Golfo e sui Grandi laghi, nonché le spese di nolo Golfo del Messico-Rotterdam e Grandi laghi-Rotterdam. È inoltre richiamato un premio positivo di 14 EUR/t incluso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaunione doganalecommercio internazionalemercati agricoli

Testo integrale

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