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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1514

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1514 della Commissione, del 31 agosto 2017, che apre un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio [che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi] allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore indiano, che abroga il dazio antidumping per quanto riguarda le importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

Normativa europea32017R1514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento apre un riesame ai sensi del regolamento di base antidumping per verificare se un produttore esportatore indiano possa ottenere un’esenzione dalle misure antidumping estese su determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta. In attesa dell’esito dell’inchiesta, il dazio antidumping è abrogato solo per le importazioni provenienti da tale operatore, ma le importazioni sono registrate per consentire l’eventuale riscossione retroattiva se emergesse un’elusione. Il testo disciplina inoltre termini procedurali, modalità di partecipazione delle parti interessate, riservatezza, audizioni e calendario dell’inchiesta.

Apertura di un riesame anti-elusione per valutare una possibile esenzione dalle misure antidumping su tessuti in fibra di vetro a maglia aperta prodotti da SPG GLASS FIBRE PVT. LTD., con abrogazione del dazio per tali importazioni e registrazione doganale delle stesse.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 e ai codici TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 e 7019590015. Riguarda in particolare il prodotto fabbricato ed esportato nell’Unione da SPG GLASS FIBRE PVT. LTD. (India), nell’ambito di un riesame volto a verificare se tale produttore esportatore debba beneficiare di un’esenzione dalle misure antidumping estese. Si applica in tutto il territorio doganale dell’Unione dal giorno successivo alla pubblicazione ed è limitato nel tempo per quanto riguarda la registrazione delle importazioni, che scade dopo nove mesi. Restano ferme le misure antidumping vigenti nei confronti degli altri operatori e delle altre importazioni non coperte dall’articolo 1.

Apertura di un riesame del dazio antidumping su tessuti in fibra di vetro a maglia aperta

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1514 apre un riesame ai fini della possibile concessione di un’esenzione a favore di SPG GLASS FIBRE PVT. LTD., produttore esportatore indiano di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/1036 e riguarda misure antidumping già istituite nei confronti delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese ed estese a talune importazioni spedite dall’India e dall’Indonesia.

Contesto e presupposti del riesame

La Commissione ha ricevuto una domanda di esenzione presentata il 26 gennaio 2017 dal richiedente, che sostiene di non aver esportato il prodotto nell’Unione nel periodo esaminato nell’inchiesta che aveva condotto all’estensione delle misure, di non aver eluso le misure vigenti e di aver successivamente assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi nell’Unione. Sulla base degli elementi disponibili, la Commissione ha ritenuto che vi fossero prove sufficienti per aprire l’inchiesta ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto interessato e misure vigenti

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, attualmente classificati nei codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00. Le misure in vigore consistono nel dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 e successivamente esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 alle importazioni spedite dall’India e dall’Indonesia, indipendentemente dall’origine dichiarata.

Abrogazione temporanea del dazio per il richiedente e registrazione delle importazioni

In applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, il dazio antidumping è abrogato per le importazioni del prodotto fabbricato ed esportato nell’Unione dal richiedente. Parallelamente, l’articolo 3 dispone che le autorità doganali registrino tali importazioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione ha una durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento e serve a preservare la possibilità di riscossione dei dazi qualora il riesame accerti un’elusione; il testo precisa che, in questa fase, non è possibile stimare l’eventuale importo dovuto.

Svolgimento dell’inchiesta e diritti delle parti interessate

La Commissione invierà un questionario al richiedente, che dovrà essere restituito compilato entro 37 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, salvo diversa indicazione. Le altre parti interessate possono presentare osservazioni, informazioni ed elementi di prova entro 37 giorni, sempre salvo diversa disposizione. Le richieste di audizione devono essere motivate e presentate per iscritto; per le questioni relative alla fase di apertura, il termine è di 15 giorni dall’entrata in vigore, mentre per le successive audizioni valgono i termini indicati dalla Commissione.

Riservatezza, formato delle comunicazioni e cooperazione

Le informazioni riservate devono essere contrassegnate come "Limited" e accompagnate da un riassunto non riservato sufficientemente dettagliato, marcato "For inspection by interested parties". Le parti sono invitate a trasmettere le comunicazioni via e-mail, con le indicazioni richieste dalla Commissione e nel rispetto delle regole di corrispondenza in materia di difesa commerciale. Il regolamento richiama inoltre l’obbligo di cooperazione: la mancata risposta, il rifiuto di accesso alle informazioni o l’ostacolo grave all’inchiesta consentono alla Commissione di formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili, potenzialmente meno favorevoli alla parte inadempiente.

Consigliere auditore e garanzie procedurali

Le parti interessate possono rivolgersi al consigliere auditore della DG Commercio, figura che funge da tramite con i servizi istruttori e che esamina richieste di accesso al fascicolo, contestazioni sulla riservatezza, proroghe dei termini e domande di audizione di terzi. Le istanze devono essere motivate e presentate per iscritto; per la fase iniziale dell’inchiesta il termine è di 15 giorni dall’entrata in vigore.

Durata dell’inchiesta e dati personali

L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento. I dati personali raccolti nel corso del procedimento sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura del riesame anti-elusione/esenzione

È aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, per stabilire se le importazioni del prodotto fabbricato da SPG GLASS FIBRE PVT. LTD. debbano restare soggette alle misure antidumping estese.

Prodotto interessato e classificazione doganale

L’inchiesta riguarda tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese o spediti dall’India o dall’Indonesia, classificati con i codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 e con i codici TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 e 7019590015.

Abrogazione del dazio per il richiedente

Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 è abrogato per quanto riguarda le importazioni di cui all’articolo 1, ossia quelle fabbricate ed esportate nell’Unione dal richiedente.

Registrazione delle importazioni

Le autorità doganali devono registrare le importazioni interessate, in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. L’obbligo di registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Termini procedurali per la collaborazione delle parti

Il questionario alla società richiedente deve essere restituito entro 37 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, salvo diversa indicazione. Anche le osservazioni, le informazioni e gli elementi di prova delle altre parti interessate devono essere presentati entro 37 giorni, salvo diversa disposizione. Le richieste di audizione sulla fase di apertura devono essere presentate entro 15 giorni dall’entrata in vigore.

Riservatezza e forma delle comunicazioni

Le parti che presentano informazioni riservate devono contrassegnarle come "Limited" e fornire un riassunto non riservato adeguatamente dettagliato, marcato "For inspection by interested parties". Le comunicazioni possono essere trasmesse via e-mail, nel rispetto delle istruzioni della Commissione, con indicazione dei recapiti completi e con utilizzo di un indirizzo di lavoro funzionante.

Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili

Se una parte nega l’accesso alle informazioni, non le comunica nei termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036. Informazioni false o fuorvianti possono essere ignorate.

Consigliere auditore

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore della DG Commercio, che media sulle questioni di accesso al fascicolo, riservatezza, proroga dei termini e audizioni. Le domande devono essere motivate e presentate per iscritto; per la fase iniziale valgono 15 giorni dall’entrata in vigore.

Durata dell’inchiesta

L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedazio antidumpingdifesa commercialeimportazionidoganecommercio internazionale

Testo integrale

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