Regolamento (UE) 2017/1515
Regolamento (UE) 2017/1515 della Commissione, del 31 agosto 2017, che applica il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione per l'anno di riferimento 2018 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per l'anno di riferimento 2018, quali dati e caratteristiche statistiche devono essere raccolti e trasmessi a Eurostat nell'ambito delle statistiche europee sulla società dell'informazione. Integra il regolamento (CE) n. 808/2004 precisando contenuti informativi, popolazioni osservate, disaggregazioni, periodicità e termini di trasmissione per imprese, famiglie e individui. Gran parte delle variabili riguarda l'uso delle TIC, l'e-commerce, il cloud computing, le competenze digitali e l'e-government. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e contiene due allegati distinti per imprese e per individui/famiglie.
Definizione dei dati, delle caratteristiche statistiche e dei termini di trasmissione per le statistiche UE sulla società dell'informazione riferite all'anno 2018, in attuazione del regolamento (CE) n. 808/2004.
Ambito di applicazione
Si applica alla produzione delle statistiche europee sulla società dell'informazione per l'anno di riferimento 2018, con riguardo a due moduli: imprese e società dell'informazione (modulo 1) e individui, famiglie e società dell'informazione (modulo 2). Per il modulo imprese riguarda imprese stabilite nel territorio dello Stato membro, appartenenti ai settori NACE Rev. 2 indicati e, in via generale, con 10 o più addetti, con eventuale inclusione facoltativa delle imprese con meno di 10 addetti. Per il modulo individui/famiglie riguarda famiglie con almeno un componente di età 16-74 anni e individui di età 16-74 anni residenti nel territorio dello Stato membro. Sono previste esclusioni implicite o limitazioni derivanti dalla selezione delle tematiche e dalla facoltatività di alcune variabili; i dati sono riferiti rispettivamente al 2017 per le caratteristiche legate all'anno civile precedente e al 2018 per le altre, mentre per il modulo individui/famiglie il periodo principale è il primo trimestre 2018.
Regolamento (UE) 2017/1515 della Commissione - statistiche comunitarie sulla società dell'informazione per il 2018
Il regolamento attua il regolamento (CE) n. 808/2004 precisando, per l'anno di riferimento 2018, i dati da raccogliere e trasmettere per la produzione delle statistiche europee sulla società dell'informazione. La disciplina si inserisce nel quadro comune istituito dal regolamento quadro del 2004 e mira a uniformare contenuti, popolazioni osservate, disaggregazioni e scadenze di trasmissione verso Eurostat.
Finalità e struttura dell'intervento
Le misure di esecuzione sono adottate per specificare i dati da trasmettere con riferimento a due moduli:
- modulo 1: "Imprese e società dell'informazione";
- modulo 2: "Individui, famiglie e società dell'informazione". Il regolamento richiama il parere favorevole del comitato del sistema statistico europeo e dispone che gli allegati I e II contengano l'elenco completo delle tematiche, delle variabili, delle disaggregazioni e dei termini di invio.
Modulo 1: imprese e società dell'informazione
Per le imprese, l'indagine 2018 riguarda sei aree tematiche principali:
- sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese;
- impiego di Internet e di altre reti elettroniche;
- commercio elettronico;
- processi di e-business e aspetti organizzativi;
- competenza TIC nell'unità di impresa e bisogno di personale qualificato;
- accesso e uso di tecnologie per la connettività universale.
Le caratteristiche da rilevare coprono, in modo dettagliato, l'utilizzo di computer e Internet, la dotazione di siti Internet, l'uso di pubblicità a pagamento online e di connessioni fisse, la velocità massima di download, l'uso di dispositivi mobili forniti ai dipendenti, i servizi offerti sul sito Internet, nonché i metodi di pubblicità mirata su Internet.
Commercio elettronico, e-business e fatturazione elettronica
Il regolamento richiede dati su vendite e acquisti via web, app ed EDI, distinguendo tra ordinazioni ricevute e, facoltativamente, effettuate. Nei casi di vendite tramite siti web o app, occorre rilevare anche il valore del fatturato o la sua percentuale sul totale, con ripartizione tra B2C, B2B e B2G, oltre alla distinzione tra vendite tramite il sito dell'impresa o tramite piattaforme di commercio elettronico usate da più imprese.
Sono inoltre previsti dati su:
- uso di stampanti 3D e servizi di stampa esterni;
- utilizzo, facoltativo, di robot industriali e robot di servizio;
- analisi dei Big Data, con indicazione della fonte dei dati;
- fatture inviate e ricevute in formato elettronico standard, in formato elettronico non standard o su carta;
- percentuale delle fatture elettroniche sul totale delle fatture, con specificazione facoltativa della destinazione B2B, B2G e B2C.
Competenze TIC, organizzazione interna e cloud computing
Il regolamento dedica un blocco specifico alla competenza digitale e al fabbisogno di specialisti TIC. Devono essere rilevati:
- impiego di specialisti TIC;
- formazione TIC organizzata per specialisti e altri dipendenti;
- assunzioni o tentativi di assunzione di specialisti TIC;
- distribuzione interna o esternalizzata di funzioni TIC, tra cui manutenzione, supporto software, sviluppo e supporto di sistemi aziendali, sviluppo e supporto di soluzioni web, sicurezza TIC e protezione dei dati;
- eventuali posti vacanti difficili da coprire.
Quanto alla connettività universale, per le imprese con accesso a Internet si rileva l'uso di cloud computing, con distinzione tra e-mail, software office, database, archiviazione file, software finanziario o contabile, CRM, potenza di elaborazione e tipologia dell'infrastruttura del fornitore.
Ambito di osservazione, classificazioni e riferimento temporale per le imprese
Le caratteristiche sono rilevate per imprese classificate nelle sezioni NACE Rev. 2 C, D-E, F, G, H, I, J, L, nelle divisioni 69-74, nella sezione N e nel gruppo 95.1. La copertura obbligatoria riguarda le imprese con 10 o più addetti; l'inclusione di quelle con meno di 10 addetti è facoltativa. La copertura geografica è nazionale, per imprese ubicate sul territorio dello Stato membro.
Per le caratteristiche collegate all'anno civile precedente, il periodo di riferimento è il 2017; per le altre caratteristiche il periodo di riferimento è il 2018. I dati sono forniti una sola volta per l'anno 2018.
Disaggregazioni, periodicità e termini di trasmissione per il modulo imprese
I dati devono essere disaggregati per classi di addetti e per aggregazioni NACE Rev. 2 indicate in allegato, sia per eventuali aggregati nazionali sia per eventuali aggregati europei. Le classi di addetti comprendono: 10 o più; 10-49; 50-249; 250 o più; con alcune classi facoltative per la copertura estesa.
I termini di trasmissione sono i seguenti:
- dati aggregati: entro il 5 ottobre 2018, con eventuale indicazione di riservatezza o inattendibilità;
- metadati: entro il 31 maggio 2018;
- relazione sulla qualità: entro il 5 novembre 2018. La trasmissione avviene tramite il punto di accesso unico secondo le norme di scambio definite da Eurostat; metadati e relazione sulla qualità seguono la struttura standard di metadati Eurostat.
Modulo 2: individui, famiglie e società dell'informazione
Per il modulo dedicato a individui e famiglie, le aree tematiche riguardano:
- accesso e utilizzo delle TIC;
- utilizzo di Internet e di altre reti elettroniche per vari scopi;
- sicurezza e fiducia nelle TIC;
- competenze e abilità TIC;
- e-government;
- connettività universale.
Le variabili sono molto ampie e includono accesso domestico a Internet, tipi di connessione fissa e mobile, uso di dispositivi digitali nel lavoro, frequenza e modalità di utilizzo di Internet, uso privato per comunicazione, social network, informazioni, streaming, servizi bancari, cloud personale, acquisti online e utilizzo di servizi digitali come sharing economy e telelavoro.
Sicurezza, competenze digitali ed e-government per gli individui
Sul versante della sicurezza e fiducia nelle TIC, il regolamento richiede informazioni sui metodi di identificazione elettronica utilizzati per servizi online, sull'uso di software di sicurezza per smartphone e su eventuali perdite di dati causate da software ostili. È prevista anche la rilevazione dell'eventuale timore per la protezione dei dati quale motivo della mancata trasmissione telematica di moduli alla pubblica amministrazione.
In materia di competenze digitali, devono essere rilevati:
- apprendimenti relativi all'uso di software o attrezzature informatiche nel lavoro;
- percezione del livello di abilità digitali rispetto alle mansioni svolte;
- attività di formazione, online o offline, per migliorare competenze in ambito digitale;
- settori di formazione, anche facoltativi, quali marketing online, social media, programmazione, analisi dati, reti, sicurezza informatica e software specifici.
Per l'e-government, si rilevano l'uso di siti o app pubbliche per informarsi, scaricare moduli e trasmettere moduli compilati, nonché le ragioni della mancata trasmissione telematica quando la necessità era presente.
Ambito soggettivo, periodi di riferimento e trasmissione per il modulo individui/famiglie
Le famiglie considerate sono quelle in cui almeno un componente ha età compresa tra 16 e 74 anni; gli individui osservati sono quelli di età compresa tra 16 e 74 anni. La copertura geografica comprende famiglie e individui residenti nel territorio dello Stato membro.
Il periodo di riferimento principale della rilevazione è il primo trimestre 2018. Anche in questo modulo i dati sono forniti una sola volta per l'anno 2018.
Devono inoltre essere rilevate caratteristiche socioeconomiche generali delle famiglie e degli individui, tra cui regione di residenza, grado di urbanizzazione, composizione familiare, reddito, sesso, paese di nascita e cittadinanza, età, istruzione, situazione lavorativa, settore economico e professione.
I singoli record non identificabili devono essere trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2018; i metadati entro il 31 maggio 2018; la relazione sulla qualità entro il 5 novembre 2018, sempre tramite il punto di accesso unico e la struttura standard di metadati Eurostat.
Disposizioni principali
Oggetto e dati da trasmettere
L'articolo 1 rinvia agli allegati I e II per la specificazione dei dati da trasmettere ai fini della produzione delle statistiche europee sulla società dell'informazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 808/2004, distinguendo tra modulo 1 (imprese) e modulo 2 (individui e famiglie).
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Modulo 1 - temi statistici sulle imprese
Per il 2018 sono richiesti dati su: sistemi TIC e loro utilizzo, accesso e uso di Internet e altre reti elettroniche, commercio elettronico, processi di e-business e aspetti organizzativi, competenza TIC nell'impresa e fabbisogno di personale qualificato, nonché accesso e uso di tecnologie per la connettività universale.
Modulo 1 - caratteristiche osservate sulle imprese
Sono previste rilevazioni su utilizzo di computer, accesso a Internet, connessioni fisse, dispositivi mobili, siti Internet, pubblicità online, velocità di download, ordini e vendite online, fatturazione elettronica, uso di stampa 3D, robot, Big Data, formazione e assunzione di specialisti TIC, funzioni TIC svolte internamente o esternalizzate, uso del cloud computing e sue tipologie, oltre a tre variabili generali: attività economica principale, numero medio di addetti e fatturato annuo IVA esclusa.
Modulo 1 - ambito di osservazione, disaggregazioni e trasmissione
L'osservazione copre imprese delle sezioni NACE Rev. 2 C, D-E, F, G, H, I, J, L, divisioni 69-74, sezione N e gruppo 95.1, con almeno 10 addetti, sul territorio dello Stato membro. I dati sono forniti una volta per il 2018; per le caratteristiche riferite all'anno civile precedente il periodo di riferimento è il 2017. I dati aggregati devono essere trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2018; i metadati entro il 31 maggio 2018; la relazione sulla qualità entro il 5 novembre 2018.
Modulo 2 - temi statistici su individui e famiglie
Per il 2018 sono richiesti dati su accesso e uso delle TIC da parte di individui e famiglie, utilizzo di Internet per vari scopi, sicurezza e fiducia nelle TIC, competenze e abilità digitali, e-government e connettività universale.
Modulo 2 - caratteristiche osservate su individui e famiglie
Le variabili comprendono accesso domestico a Internet, tipo di connessione, uso di dispositivi e attrezzature nel lavoro, attività online private (comunicazione, social network, informazione, streaming, giochi, salute, servizi finanziari, acquisti e transazioni), acquisti via Internet, sicurezza e autenticazione online, sicurezza dello smartphone, motivi della mancata trasmissione telematica alla pubblica amministrazione, formazione digitale, e uso di e-government. Sono inoltre previste caratteristiche socioeconomiche generali su famiglie e individui, tra cui regione, urbanizzazione, tipologia familiare, reddito, sesso, luogo di nascita e cittadinanza, età, istruzione, situazione lavorativa, settore economico e professione.
Modulo 2 - ambito di osservazione, periodicità e trasmissione
Le famiglie rilevanti sono quelle con almeno un componente di 16-74 anni; gli individui osservati hanno età 16-74 anni; la copertura geografica riguarda famiglie e individui residenti nel territorio dello Stato membro. I dati sono forniti una volta per il 2018, con periodo di riferimento principale il primo trimestre 2018. I singoli record non identificabili devono essere trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2018; i metadati entro il 31 maggio 2018; la relazione sulla qualità entro il 5 novembre 2018.
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