Circolare INAIL n. 27 del 01 settembre 1994
Convenzioni con le associazioni di categoria (aemil confinvalidi, anmil, acli, lanilt) per lesazione della quota associativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'INAIL modifica la gestione delle deleghe per la trattenuta della quota associativa sulle rendite e sugli assegni continuativi mensili. Viene chiarito che, in caso di revoca, devono prevalere le modalità previste dalle convenzioni: la revoca deve essere comunicata dall'Associazione con raccomandata A/R almeno due mesi prima della scadenza annuale. Di conseguenza, non vale più la precedente regola della "delega ultima in ordine cronologico". Le sedi INAIL devono sospendere la nuova delega per due mesi se esiste già una delega attiva, attendere l'eventuale revoca e solo allora registrare la nuova delega. È inoltre confermato, dal 1° ottobre 1994, il superamento dell'istruzione precedente sulle "deleghe multiple"; in caso di unificazione di rendite, la delega va segnalata anche sulla nuova rendita.
Nuova procedura per la revoca delle deleghe alle Associazioni di categoria per l'esazione della quota associativa
Convenzioni INAIL con Associazioni di categoria e nuova procedura per la revoca delle deleghe
La circolare interviene sulla gestione delle deleghe conferite dagli associati alle Associazioni di categoria convenzionate con l'INAIL per la trattenuta della quota associativa sui ratei di rendita e di assegno continuativo mensile. L'obiettivo è riallineare le modalità operative al contenuto dell'articolo 3 delle convenzioni vigenti, superando la precedente prassi amministrativa sulle deleghe multiple.
Ambito di applicazione e convenzioni richiamate
La disciplina riguarda le convenzioni stipulate con:
- AEMIL CONFINVALIDI
- ANMIL
- ACLI
- LANILT
Le convenzioni erano già state richiamate nelle circolari nn. 4/1992, 5/1992, 15/1992, 61/1992 e 42/1993. La materia concerne l'esazione della quota associativa mediante ritenuta sui ratei di rendita e di assegno continuativo mensile erogati agli associati che abbiano rilasciato delega alla rispettiva Associazione.
Revoca della delega: regola convenzionale
L'articolo 3 di tutte le convenzioni stabilisce che la revoca debba essere comunicata dall'Associazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'Unità periferica dell'INAIL che gestisce la rendita. La comunicazione deve pervenire almeno due mesi prima della scadenza annuale e deve indicare la data di cessazione della ritenuta.
La circolare precisa che questa disciplina contrasta con la procedura in precedenza adottata per ragioni di opportunità operativa, secondo la quale, in presenza di più deleghe, veniva considerata valida soltanto l'ultima pervenuta in ordine cronologico. Tale criterio non deve più essere applicato.
Istruzioni operative per le Sedi INAIL
Le Unità operative devono attenersi alle seguenti modalità:
- al ricevimento di una delega da parte di una qualsiasi Associazione di categoria, accedere alla procedura rendite e visualizzare il caso interessato;
- verificare se risulti già presente una precedente delega rilasciata ad altra Associazione;
- se esiste una delega già memorizzata, non digitare subito la nuova delega ma sospenderla in un apposito raccoglitore per due mesi, in attesa della revoca dell'Associazione già registrata;
- la revoca può essere inviata solo dall'Associazione titolare della delega già memorizzata, che è l'unica tenuta a trasmetterla;
- se allo scadere dei due mesi la revoca non è pervenuta, la nuova delega va restituita all'Associazione con la motivazione: "esiste delega rilasciata ad altra Associazione non revocata";
- se la revoca perviene, la nuova delega può essere digitata senza ulteriori controlli.
Gestione delle revoche in presenza di nuove deleghe
Quando perviene una revoca da parte di una qualsiasi Associazione, prima della registrazione occorre verificare nel raccoglitore delle nuove deleghe se sia già presente una nuova delega di altra Associazione. In tal caso, la nuova delega va digitata direttamente; in caso contrario, si registra la revoca senza ulteriori controlli.
Decorrenza delle nuove disposizioni e unificazione di rendite
La circolare dispone che, con effetto dal 1° ottobre 1994, è revocata l'istruzione contenuta al punto 4) "Deleghe multiple" delle circolari nn. 4/1992, 5/1992, 15/1992, 61/1992 e 42/1993.
Inoltre, si raccomanda che, nell'ipotesi di unificazione di rendite, l'Unità provveda, se esiste una delega relativa alla rendita pregressa, alla contestuale segnalazione della delega stessa all'atto della costituzione della nuova rendita, secondo le disposizioni già impartite.
Punti principali
Oggetto e convenzioni interessate
La circolare riguarda le convenzioni stipulate dall'INAIL con AEMIL CONFINVALIDI, ANMIL, ACLI e LANILT per l'esazione della quota associativa tramite ritenuta sui ratei di rendita e di assegno continuativo mensile. Le convenzioni richiamate sono quelle già illustrate nelle circolari nn. 4/1992, 5/1992, 15/1992, 61/1992 e 42/1993.
Regola sulla revoca della delega
L'articolo 3 delle convenzioni prevede che la revoca della delega debba essere trasmessa dall'Associazione, con raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Unità periferica INAIL che gestisce la rendita, almeno due mesi prima della scadenza annuale, indicando la data di cessazione della ritenuta. Tale previsione prevale sulla prassi operativa precedente.
Superamento della procedura delle "deleghe multiple"
La precedente istruzione, contenuta al punto 4) "Deleghe multiple" delle circolari richiamate, secondo cui era valida soltanto l'ultima delega pervenuta in ordine cronologico, è ritenuta non più conforme al dettato convenzionale. Le Unità operative devono quindi attenersi scrupolosamente all'articolo 3 delle convenzioni.
Nuova procedura operativa per l'acquisizione delle deleghe
Quando la Sede riceve una nuova delega da una Associazione, deve verificare nella procedura rendite se esiste già una delega precedente. Se è presente una delega di altra Associazione, la nuova delega non deve essere digitata subito, ma tenuta in sospeso per due mesi in attesa dell'eventuale revoca della delega già memorizzata, che è l'unica legittimata a inviare la revoca.
Esito del periodo di attesa
Se entro due mesi la revoca non perviene, la nuova delega deve essere restituita all'Associazione con la motivazione: "esiste delega rilasciata ad altra Associazione non revocata". Se invece la revoca arriva, la nuova delega può essere digitata senza ulteriori controlli.
Gestione delle revoche in arrivo
Quando arriva una revoca da una Associazione, prima di registrarla l'Unità deve controllare nel raccoglitore delle nuove deleghe se esiste già una nuova delega di altra Associazione. Se la nuova delega è presente, va digitata direttamente; in caso contrario, si registra la revoca senza ulteriori verifiche.
Decorrenza e unificazione di rendite
Le nuove disposizioni comportano la revoca, con effetto dal 1° ottobre 1994, dell'istruzione sulle "deleghe multiple" contenuta nelle circolari richiamate. Inoltre, in caso di unificazione di rendite, se esiste una delega sulla rendita pregressa, l'Unità deve segnalarla contestualmente alla costituzione della nuova rendita, secondo le istruzioni già impartite.
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