Salta al contenuto
Circolare

Circolare INAIL n. 24 del 26 agosto 1994

Sentenza n 34761994 della Corte di Cassazione a sezioni unite sul rischio ambientale riflessi sullobbligo assicurativo e sulla tutela degli eventi professionali.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare esamina la sentenza delle Sezioni Unite n. 3476/1994, che conferma in modo definitivo che tutti i lavoratori dipendenti che, per ragioni di lavoro, frequentano ambienti in cui si svolgono attività pericolose ex art. 1 del D.P.R. n. 1124/1965 sono soggetti ad assicurazione INAIL, anche se svolgono mansioni esclusivamente intellettuali. La tutela assicurativa opera quindi non solo per il rischio diretto, ma anche per il rischio ambientale, purché la frequentazione dell’ambiente pericoloso sia abituale e inerente alle mansioni. La circolare indica alle strutture operative di attivarsi per l’estensione dell’obbligo contributivo, con criteri di cautela per i recuperi arretrati, e chiarisce che, sul piano della tutela degli eventi, la sentenza incide su malattie professionali e infortuni, ma non legittima riconoscimenti automatici per eventi riconducibili a rischio generico o a scelte personali del lavoratore.

Sentenza Cassazione n. 3476/1994 sul rischio ambientale e riflessi su obbligo assicurativo e tutela infortunistica

Sentenza Cassazione n. 3476/1994 sul rischio ambientale e riflessi assicurativi

La circolare commenta la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3476/1994, considerandola un punto di approdo definitivo sul tema del cosiddetto rischio ambientale. L’Istituto ne trae conseguenze sia sul piano dell’obbligo assicurativo, sia su quello della tutela degli eventi professionali, con particolare attenzione ai lavoratori intellettuali che operano in ambienti in cui si svolgono lavorazioni pericolose.

Principio di fondo: parità di rischio, parità di tutela

La ricostruzione della sentenza muove dal principio, già consolidato in giurisprudenza costituzionale, secondo cui a parità di rischio deve corrispondere parità di tutela. La circolare evidenzia che, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il criterio decisivo non è la natura manuale o intellettuale delle mansioni, ma l’esposizione al rischio professionale.

Nel caso del rischio diretto, ossia quello derivante dal contatto con le fonti di pericolo indicate dall’articolo 1 del D.P.R. n. 1124/1965, l’evoluzione giurisprudenziale aveva già superato la tradizionale contrapposizione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale. La manualità, ai sensi dell’articolo 4 del Testo Unico, viene sostanzialmente ricondotta al contatto diretto con la fonte di rischio.

La nozione di rischio ambientale

La sentenza chiarisce che la nozione di rischio professionale comprende anche il rischio ambientale, cioè il rischio cui sono esposti i lavoratori comunque occupati in ambienti organizzati in cui si svolgono attività pericolose. In questa prospettiva, la tutela non riguarda soltanto chi opera direttamente presso le macchine o le altre fonti di rischio, ma anche chi presta attività in un contesto reso pericoloso dallo spazio delimitato, dal complesso dei lavoratori presenti e dalla presenza di macchine o altre fonti di pericolo.

La circolare sottolinea che un’interpretazione restrittiva, limitata ai soli lavoratori manuali, sarebbe incompatibile con gli articoli 3 e 38 della Costituzione e con il principio di parità di tutela a parità di rischio. Ne deriva che l’esposizione al rischio ambientale è di per sé sufficiente a fondare la tutela assicurativa anche per impiegati e dirigenti che svolgono attività esclusivamente intellettuale e non hanno un rapporto diretto con le fonti di pericolo.

Riflessi sull’obbligo assicurativo

La sentenza consente di ritenere superati i dubbi interpretativi che avevano indotto l’Istituto a mantenere un orientamento prudenziale nei confronti dei lavoratori privi della componente manuale. Le Unità operative devono quindi procedere, se non già fatto, all’attuazione dell’assicurazione anche per i dipendenti che svolgono attività esclusivamente intellettuale, purché ricorrano due condizioni:

  • essi debbano frequentare locali ove si svolgono lavorazioni pericolose di cui all’articolo 1 del D.P.R. n. 1124/1965;
  • tale frequentazione costituisca una componente abituale e sistematica, ancorché non continuativa, della loro attività professionale, ossia sia intrinseca alle mansioni svolte.

La circolare invita tuttavia a usare criteri di correntezza nei confronti dei datori di lavoro interessati. Le richieste di premi arretrati e delle correlate sanzioni devono essere avanzate solo se sostenute da elementi oggettivi e sicuri. È inoltre raccomandata la massima diffusione dell’obbligo assicurativo mediante comunicati stampa da pubblicare sugli organi di informazione locale.

Riflessi sulla tutela assicurativa: malattie professionali

Per le malattie professionali, il principio del rischio ambientale non determina particolari criticità, poiché resta sempre necessario accertare in concreto il nesso causale tra il rischio, diretto o ambientale, e la patologia denunciata. La circolare richiama a tal fine la disciplina già impartita con riferimento alle malattie tabellate, alle malattie non tabellate e alla nozione generale di malattia professionale.

Riflessi sulla tutela assicurativa: infortuni sul lavoro

Più complesso è l’impatto sul versante infortunistico. La circolare precisa che non basta il mero fatto che l’incidente sia avvenuto in costanza di lavoro o nel luogo di lavoro: occorre individuare, caso per caso, se l’evento sia riconducibile a un vero rischio lavorativo di carattere ambientale oppure a un rischio generico, comune alla generalità dei cittadini.

In base all’orientamento giurisprudenziale richiamato, non è sufficiente un collegamento solo marginale tra infortunio e prestazione lavorativa. Sono pertanto esclusi dalla tutela gli eventi verificatisi in circostanze puramente accidentali, riconducibili a rischi ordinari della vita quotidiana. La circolare indica, a titolo esemplificativo, la caduta per le scale, lo scivolamento sul pavimento e l’urto contro stipiti di porte o finestre, salvo che sia accertato che tali eventi siano stati occasionati da fattori ambientali tali da aggravare il rischio generico in senso quantitativo o qualitativo.

Sono inoltre esclusi dalla tutela i sinistri che si verifichino in situazioni in cui il lavoratore si sia volontariamente esposto a rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa, per soddisfare impulsi personali.

Portata generale dei principi affermati

La circolare conclude evidenziando che i principi richiamati si applicano a tutte le fattispecie infortunistiche, indipendentemente dalla categoria di appartenenza del lavoratore infortunato. Il criterio decisivo resta dunque la concreta esposizione al rischio professionale, nella sua dimensione diretta o ambientale, e non la sola natura delle mansioni formalmente attribuite.

Punti principali

Principio del rischio ambientale

La Cassazione ribadisce che, a parità di rischio, deve corrispondere parità di tutela. Il rischio professionale comprende sia il rischio diretto, derivante dal contatto con le fonti di pericolo, sia il rischio ambientale, cioè l’esposizione di chiunque lavori in ambienti organizzati ove si svolgono attività pericolose ex art. 1 del D.P.R. n. 1124/1965.

Estensione dell’obbligo assicurativo

Sono soggetti all’obbligo assicurativo anche i lavoratori dipendenti che svolgono attività esclusivamente intellettuale, se per ragioni professionali devono frequentare in modo abituale e sistematico, ancorché non continuativo, locali in cui si svolgono lavorazioni pericolose. La manualità non è più criterio decisivo se manca il diretto contatto con la fonte di rischio ma permane l’esposizione ambientale.

Indicazioni operative per le Unità operative

Le Unità operative devono attivare gli adempimenti necessari per assicurare anche tali lavoratori, ove non lo abbiano già fatto. Nei confronti dei datori di lavoro interessati, le richieste di premi arretrati e delle sanzioni devono essere avanzate con criteri di correntezza e solo se supportate da elementi oggettivi e sicuri. È raccomandata anche la massima diffusione dell’obbligo tramite comunicati stampa locali.

Effetti sulla tutela delle malattie professionali

Per le malattie professionali il principio del rischio ambientale non crea particolari difficoltà, perché resta comunque necessario verificare in concreto il nesso causale tra il rischio, diretto o ambientale, e la malattia denunciata. La circolare richiama le precedenti istruzioni in materia di malattie tabellate, non tabellate e di nozione di malattia professionale.

Effetti sulla tutela degli infortuni

Per gli infortuni la questione è più delicata: non basta la semplice coincidenza di tempo e luogo tra evento e lavoro, né un collegamento meramente marginale con la prestazione. Sono esclusi dalla tutela gli eventi dovuti a rischio generico comune alla vita quotidiana, salvo che fattori ambientali non abbiano aggravato il rischio. Restano esclusi anche i sinistri verificatisi per scelta volontaria del lavoratore, volta a soddisfare impulsi personali estranei alla normale attività lavorativa.

Portata generale dei principi

I principi richiamati dalla circolare si applicano a tutte le fattispecie infortunistiche, a prescindere dalla categoria di appartenenza del lavoratore infortunato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.