Circolare INAIL n. 26 del 26 agosto 1994
Interesse di rateazione e dilazione. Decreto del Ministero del Tesoro 13 luglio 1994.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, con decreto ministeriale 13 luglio 1994, il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni di pagamento di premi e accessori è stato fissato al 21,125% con decorrenza 27 luglio 1994. Il nuovo tasso si applica alle istanze presentate da tale data e, per effetto del richiamo alla circolare n. 51/1982, anche alle richieste anteriori per le quali il piano di rateazione sia stato comunicato dalla Sede il 27 luglio 1994 o successivamente. La circolare precisa inoltre che la variazione rileva anche ai fini del calcolo delle somme aggiuntive di cui alla circolare n. 55/1988, e allega il prospetto storico dei tassi in vigore dal 29 dicembre 1978.
Interesse di rateazione e di dilazione: fissazione al 21,125% dal 27 luglio 1994
Interesse di rateazione e di dilazione: aggiornamento del tasso al 21,125%
La circolare disciplina l’aggiornamento del tasso di interesse applicabile alle rateazioni e alle dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori dovuti dai datori di lavoro. L’intervento recepisce il decreto ministeriale 13 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994, e ne chiarisce la decorrenza e gli effetti operativi.
Quadro normativo di riferimento
Il tasso viene fissato in attuazione dell’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La circolare richiama inoltre il sistema delle misure dei tassi di interesse per le rateazioni e dilazioni di debiti contributivi già previsto dall’art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537.
Nuova misura del tasso e decorrenza
Il decreto ministeriale 13 luglio 1994 ha fissato il tasso di interesse nella misura del 21,125%. La decorrenza indicata dalla circolare è 27 luglio 1994. Da tale data il nuovo tasso diventa il parametro di riferimento per i piani di rateazione e di dilazione relativi ai debiti contributivi verso l’Istituto.
Ambito di applicazione
La circolare precisa che il tasso si applica:
- ai datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o dilazione dal 27 luglio 1994 in avanti;
- secondo le consuete modalità operative già in uso presso le Sedi.
Applicazione alle istanze già presentate
In conformità a quanto stabilito dalla circolare n. 51/1982, il nuovo tasso viene esteso anche alle domande presentate prima del 27 luglio 1994, quando il piano di rateazione sia stato comunicato dalla Sede al datore di lavoro in data 27 luglio 1994 o successiva. Il criterio rilevante, quindi, non è soltanto la data di presentazione dell’istanza, ma anche quella di comunicazione del piano.
Effetti sulle somme aggiuntive
La circolare chiarisce che la variazione del tasso di interesse di rateazione incide anche sulla determinazione delle somme aggiuntive richiamate dalla circolare n. 55/1988. Anche in questo caso deve essere considerata la medesima decorrenza del 27 luglio 1994.
Prospetto riepilogativo dei tassi
In allegato è richiamato un prospetto storico delle misure dei tassi di interesse applicati nel tempo alle rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi, con decorrenza dal 29 dicembre 1978. Il prospetto riporta, per ciascun aggiornamento:
- la data del decreto;
- la misura del tasso;
- la data di decorrenza;
- il riferimento alla relativa circolare.
Il documento ha quindi funzione principalmente operativa e ricognitiva, aggiornando il tasso vigente e coordinandone l’applicazione con i criteri già stabiliti dalla prassi amministrativa precedente.
Punti principali
Nuovo tasso di interesse
Il decreto ministeriale 13 luglio 1994, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994, ha stabilito nella misura del 21,125% il tasso di interesse dovuto per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi assicurativi e degli accessori.
Decorrenza e applicazione
La misura del 21,125% decorre dal 27 luglio 1994. Essa si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire da tale data, secondo le consuete modalità operative.
Estensione alle istanze precedenti
In conformità alla circolare n. 51/1982, il nuovo tasso si applica anche alle istanze presentate prima del 27 luglio 1994, purché la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 27 luglio 1994 o successiva.
Effetti sulle somme aggiuntive
La circolare precisa che, in modo correlato alla variazione del tasso di interesse di rateazione, va considerata la medesima decorrenza anche per la determinazione delle somme aggiuntive richiamate dalla circolare n. 55/1988.
Prospetto storico dei tassi
È allegato un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi in vigore dal 29 dicembre 1978, con indicazione delle date dei decreti, delle decorrenze e dei relativi riferimenti di circolare.
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