Circolare INAIL n. 28 del 01 settembre 1994
Somme indebitamente percepite per errore dellente erogante legge 30 dicembre 1991, n 412, articolo 13, comma 1 sentenza della Corte Costituzionale n 39 del 28 gennaio 10 febbraio 1993.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra i criteri applicativi, per l’INAIL, della disciplina sulle somme indebitamente percepite per errore dell’ente erogante, alla luce dell’art. 13, comma 1, della legge n. 412/1991 e della sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993. Viene distinto il regime delle situazioni sorte prima del 31 dicembre 1991 da quello delle situazioni successive a tale data. Per gli indebiti anteriori o pendenti alla data di entrata in vigore della legge continua a operare la disciplina previgente, con recupero escluso salvo dolo del beneficiario. Per gli indebiti successivi, il recupero non è ammesso solo se il provvedimento è formale, definitivo e comunicato espressamente all’interessato; resta invece possibile il recupero quando l’indebita erogazione derivi da omissioni o incomplete segnalazioni dell’assicurato su fatti rilevanti non già noti all’ente.
Somme indebitamente percepite per errore dell'ente erogante
Somme indebitamente percepite per errore dell’ente erogante
La circolare fornisce istruzioni operative all’INAIL in tema di recupero o non recupero delle somme indebitamente erogate per errore dell’ente, tenendo conto dell’art. 13, comma 1, della legge n. 412/1991 e della sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993. Il documento distingue nettamente il regime delle situazioni sorte prima del 31 dicembre 1991 da quello applicabile agli indebiti successivi a tale data, richiamando anche l’orientamento ministeriale favorevole a un’applicazione analogica della disciplina all’INAIL per evitare disparità di trattamento rispetto all’INPS.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 13, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989, in materia di prestazioni risultanti non dovute e riscosse senza dolo del percipiente. La Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 1993, ha però qualificato la norma come innovativa e non interpretativa, dichiarandone l’illegittimità costituzionale nella parte in cui si applica ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore o comunque pendenti alla data del 31 dicembre 1991. Su questa base, il Ministero del lavoro ha ritenuto che la disciplina possa essere applicata anche all’INAIL in via analogica.
Situazioni debitorie anteriori al 31 dicembre 1991
Per le indebite erogazioni verificatesi prima del 31 dicembre 1991, anche se accertate successivamente, continua ad applicarsi l’art. 55, quinto comma, della legge n. 88/1989. In tali casi, secondo quanto già indicato con la circolare n. 56/1989, non si procede al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. Le Unità operative, una volta accertata l’infondatezza del provvedimento emesso, devono procedere con urgenza alla rettifica con effetto ex nunc.
Situazioni debitorie successive al 30 dicembre 1991
Per gli indebiti pagamenti effettuati dal 31 dicembre 1991 in poi, la circolare applica l’art. 13 della legge n. 412/1991, estendendone gli effetti innovativi anche all’art. 55, comma 5, della legge n. 88/1989. In questo regime, la ripetizione delle somme non dovute è esclusa soltanto quando il provvedimento che ha determinato l’erogazione presenti specifiche caratteristiche formali e sostanziali.
Requisiti del provvedimento e tutela dell’affidamento
Per impedire il recupero dell’indebito, il provvedimento deve essere:
- formale, cioè conforme ai principi di trasparenza della legge n. 241/1990 e contenere i riferimenti normativi, gli elementi posti a base del calcolo, l’indicazione della facoltà di opposizione e la firma del responsabile;
- definitivo, quindi non basato su elementi provvisori;
- espressamente comunicato all’interessato.
La circolare precisa che, se la prestazione viene liquidata in via provvisoria, ciò deve comunque essere portato a conoscenza dell’interessato con esplicita riserva di successiva liquidazione definitiva. Solo un provvedimento con tali caratteristiche è idoneo a generare un legittimo affidamento sulla spettanza delle somme erogate; in mancanza, la sanatoria non opera e l’ente deve procedere al recupero.
Obblighi dell’assicurato e ipotesi di recupero
La disciplina pone a carico dell’assicurato l’obbligo di segnalare i fatti che incidono sul diritto o sulla misura della prestazione, purché tali fatti non siano già conosciuti dall’ente. Se l’indebita erogazione deriva da omessa o incompleta segnalazione di tali elementi, il presupposto dell’errore imputabile all’Istituto viene meno e il recupero dell’indebito può avvenire senza limiti temporali, poiché tale omissione è sostanzialmente equiparata dal legislatore al dolo.
Diversamente, quando l’ente non valuta dati già in suo possesso, la situazione è ricondotta a un errore imputabile all’Istituto; in tal caso non può essere richiesta la restituzione delle somme non dovute. La circolare indica inoltre che questa circostanza può essere eccepita dall’interessato in sede di opposizione.
Punti principali
Quadro normativo e finalità della circolare
La circolare prende le mosse dall’art. 13, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha dettato un’interpretazione autentica dell’art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 in materia di somme riscosse per prestazioni non dovute. La Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 1993, ha poi escluso la natura interpretativa della norma e ne ha limitato l’applicazione ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore. Il Ministero del lavoro ha quindi ritenuto possibile un’applicazione analogica della disciplina anche all’INAIL, per evitare disparità di trattamento rispetto ai percettori di prestazioni INPS.
Situazioni debitorie anteriori al 31 dicembre 1991
Per le indebite erogazioni verificatesi anteriormente al 31 dicembre 1991, anche se accertate dopo tale data, resta applicabile l’art. 55, quinto comma, della legge n. 88/1989. In base alle istruzioni già impartite con la circolare n. 56/1989, le somme non devono essere recuperate salvo che l’indebita percezione sia dipesa da dolo dell’interessato. Le Unità operative, una volta verificata l’infondatezza del provvedimento, devono procedere con urgenza alla rettifica con effetto ex nunc.
Situazioni debitorie successive al 30 dicembre 1991
Per gli indebiti pagamenti effettuati dal 31 dicembre 1991 in poi, la disciplina applicabile è quella dell’art. 13 della legge n. 412/1991, estesa nei suoi effetti innovativi anche all’art. 55, comma 5, della legge n. 88/1989. In linea generale, non è richiesta la restituzione delle somme non dovute solo se ricorrono determinate condizioni formali e sostanziali del provvedimento che ha disposto l’erogazione.
Requisiti del provvedimento per escludere il recupero
Il provvedimento deve essere formale, cioè conforme ai principi di trasparenza della legge n. 241/1990: deve indicare i riferimenti normativi applicati, gli elementi posti a base del calcolo o della riliquidazione, la facoltà di opposizione e la firma del responsabile. Deve inoltre essere definitivo, quindi non fondato su elementi provvisori; la liquidazione provvisoria va comunque comunicata all’interessato con espressa riserva di successiva liquidazione definitiva. Infine, il provvedimento deve essere stato espressamente comunicato all’interessato. Solo un atto con tali caratteristiche può ingenerare un legittimo affidamento sulla spettanza delle somme erogate.
Omissione o incompletezza delle segnalazioni dell’assicurato
La norma pone a carico dell’assicurato l’obbligo di segnalare i fatti che incidono sul diritto o sulla misura della prestazione, purché non già conosciuti dall’ente. Se l’indebita erogazione deriva da omessa o incompleta segnalazione di tali fatti, viene meno il presupposto dell’errore imputabile all’Istituto e il recupero dell’indebito è possibile senza limiti temporali, poiché l’omissione è sostanzialmente equiparata al dolo. Viceversa, se l’Istituto omette di valutare dati già nella propria disponibilità, si configura errore imputabile all’ente e non è ammessa la restituzione delle somme non dovute.
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