Salta al contenuto
Circolare

Circolare INAIL n. 22 del 07 luglio 1994

Nuova tabella valutativa unica per le otopatie professionali.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna la tabella valutativa unica per le ipoacusie/otopatie professionali, alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 6846 e 7193 del 1992 e dei contributi scientifici di audiologia e medicina legale. Vengono confermati i criteri generali del precedente accordo, ma introdotte tre innovazioni principali: soglia di apprezzabilità a 25 dB, inclusione della frequenza a 3000 Hz con nuova ponderazione delle frequenze, e innalzamento a 70 dB della soglia per considerare totalmente perduta l’attitudine al lavoro. La circolare illustra inoltre le istruzioni operative di calcolo, i limiti massimi di valutazione, la decorrenza della nuova tabella e l’impegno delle parti sociali a farla valere anche in giudizio.

Nuova tabella unica per la valutazione delle otopatie professionali

Nuova tabella valutativa unica per le otopatie professionali

La circolare INAIL n. 22 del 7 luglio 1994 aggiorna la tabella unica per la valutazione del danno da rumore professionale, già introdotta con l’accordo richiamato dalla circolare n. 17/1992. L’intervento nasce dall’esigenza di recepire i principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite e di correggere alcuni profili emersi nella prima fase applicativa e nelle osservazioni scientifiche.

Contesto e finalità dell’intervento

L’INAIL rileva che la tabella precedente aveva dato risultati complessivamente positivi: aveva favorito l’omogeneizzazione delle valutazioni, semplificato le procedure e ridotto il contenzioso. Tuttavia, due sentenze della Cassazione a Sezioni Unite del 1992 hanno fissato principi generali in materia di valutazione del danno otopatico, rendendo necessario un adeguamento dell’accordo del 1991.

La revisione è stata condotta in continuo confronto con le parti sociali e con il contributo della audiologia e della medicina legale, con l’obiettivo di recepire il nuovo indirizzo giurisprudenziale senza alterare l’equilibrio complessivo del sistema. Viene ribadita la scelta di privilegiare le ipoacusie medie e medio-gravi, contenendo le forme caratterizzate da alterazioni di solo rilievo strumentale.

Innovazioni principali della nuova tabella

Le modifiche più rilevanti introdotte dalla nuova tabella sono tre:

  • la soglia di rilevanza assicurativa viene spostata da 20 a 25 dB per ciascuna frequenza, oltre la quale si inizia a valutare la riduzione dell’attitudine al lavoro;
  • viene inserita la frequenza di 3000 Hz, con conseguente nuova ponderazione di tutte le frequenze;
  • la soglia di innalzamento pantonale per ritenere interamente perduta l’attitudine al lavoro viene elevata da 65 a 70 dB.

La tabella prevede inoltre una progressione non lineare, ma curvilinea, della valutazione del danno, per tenere conto del diverso impatto funzionale delle varie frequenze.

Ponderazione delle frequenze e tabella di valutazione

La nuova ponderazione attribuisce un peso differenziato alle frequenze considerate, così ripartito:

  • 25% per 500 Hz e 1000 Hz;
  • 35% per 2000 Hz;
  • 10% per 3000 Hz;
  • 5% per 4000 Hz.

Secondo la circolare, l’inserimento della frequenza di 3000 Hz consente di considerare un più ampio spettro audiometrico tonale e di recepire l’indicazione della Cassazione sulla rilevanza dell’intelligibilità della voce di conversazione in ambiente lavorativo. La modifica elimina anche il precedente incremento di 4 punti nei casi di differenza tra le soglie a 2000 e 4000 Hz superiore a 40 dB, ritenuto problematico in sede applicativa e scientifica.

Soglia di 25 dB e razionale tecnico

La scelta di considerare apprezzabile ai fini assicurativi la perdita uditiva solo oltre i 25 dB viene motivata con il fatto che la letteratura scientifica non è univoca sulla soglia di normalità uditiva, oscillando tra 20 e 30 dB. L’INAIL ritiene corretto assorbire nella fascia 20-25 dB le variabili legate alla sociopresbiacusia e alle tecniche di indagine audiometrica.

La circolare evidenzia inoltre che tale opzione è coerente con l’assicurazione obbligatoria, perché esprime il concetto di inabilità considerata oggettivamente in relazione al tipo medio di individuo di età media. Il riferimento empirico è che gli assicurati che denunciano ipoacusia all’INAIL hanno in media 40-45 anni, mentre l’effetto della presbiacusia diventa significativo solo in età più avanzata.

Soglia di 70 dB e perdita completa dell’attitudine al lavoro

La terza innovazione riguarda l’innalzamento da 65 a 70 dB della soglia in corrispondenza della quale l’attitudine al lavoro è considerata integralmente perduta. Ai soli fini INAIL, l’innalzamento di soglia a 70 dB su tutte e cinque le frequenze è considerato espressione di un danno pari al 60%.

La modifica è stata introdotta per recepire i rilievi degli operatori del settore, che avevano considerato troppo bassa la precedente soglia di 65 dB rispetto alla perdita funzionale completa dell’udito.

Istruzioni operative per l’applicazione

La circolare ribadisce che, per applicare correttamente la tabella, occorre innanzitutto verificare la compatibilità del tracciato con il danno da rumore, cioè con una ipoacusia neurosensoriale avente i caratteri del trauma acustico cronico.

Le formule di calcolo dell’invalidità lavorativa sono diverse a seconda del settore:

  • per l’industria: [(3 x orecchio migliore) + (orecchio peggiore)] / 4 x 0,60;
  • per l’agricoltura: [(2 x orecchio migliore) + (orecchio peggiore)] / 3 x 0,60.

Nel caso di ipoacusia monolaterale, la valutazione si effettua solo sulla parte relativa all’orecchio peggiore, poiché l’orecchio migliore produce zero.

Se vi è una rilevante dissociazione tra via area e via ossea, la valutazione deve essere fatta sulla soglia per via ossea, considerata indice fedele della funzionalità dell’organo del Corti interessato dal rumore.

Asimmetrie e limiti massimi di valutazione

La circolare precisa che la malattia da rumore ha sostanziale bilateralità; pertanto, solo nei casi di notevole asimmetria dei tracciati, non spiegabile con particolare esposizione o con fattori fisiopatologici preesistenti, è possibile valutare soltanto l’orecchio migliore, assumendo per il peggiore soglie per via ossea analoghe a quelle dell’orecchio migliore.

In ogni caso, la valutazione finale non può superare i limiti tabellari massimi:

  • 15% e 20% per le ipoacusie monolaterali;
  • 60% per la sordità completa.

Decorrenza della nuova disciplina e revisioni

La nuova tabella valutativa unica si applica dal primo giorno del mese successivo alla data della circolare e disciplina le domande presentate dopo la sua entrata in vigore. Per le revisioni, resta valido il criterio originariamente applicato al caso di specie.

Eventuali difficoltà applicative devono essere segnalate tempestivamente alla Direzione generale - Servizio normativo per le gestioni assicurative.

Accordo allegato e rilievo nelle controversie giudiziarie

L’allegato n. 1 conferma l’accordo tra INAIL e parti sociali per l’adozione, su tutto il territorio nazionale, della nuova tabella come strumento di valutazione del danno otopatico ai fini assicurativi. Le parti si impegnano inoltre, per le eventuali controversie giudiziarie relative a fattispecie cui si applica l’accordo, a produrlo in giudizio e a chiedere al magistrato che la valutazione del danno, qualora sia riconosciuta l’origine professionale della malattia, avvenga sulla base della tabella allegata.

Punti principali

Aggiornamento della tabella valutativa unica

L’INAIL adotta una nuova tabella unica per la valutazione del danno da rumore professionale/ipoacusia professionale, sostitutiva della precedente disciplina del 1991-1992, per adeguarla ai principi fissati dalla Cassazione e alle osservazioni tecnico-scientifiche emerse in applicazione.

Finalità e criteri ispiratori

L’obiettivo è mantenere i risultati già raggiunti dalla tabella precedente - omogeneizzazione delle valutazioni, semplificazione delle procedure e riduzione del contenzioso - correggendo al contempo alcuni profili criticati sul piano scientifico e pratico. Viene confermato il criterio di privilegiare la valutazione delle ipoacusie medie e medio-gravi, contenendo quelle di rilievo solo strumentale.

Innovazioni della nuova tabella

Le principali modifiche sono: soglia di 25 dB oltre la quale la perdita uditiva è considerata assicurativamente rilevante; introduzione della frequenza di 3000 Hz; spostamento a 70 dB della soglia per ritenere integralmente perduta l’attitudine al lavoro. La tabella prevede anche una progressione curvilinea della valutazione e una nuova ponderazione delle frequenze (25% per 500 e 1000 Hz, 35% per 2000 Hz, 10% per 3000 Hz, 5% per 4000 Hz).

Istruzioni operative di valutazione

Per l’applicazione della tabella occorre prima verificare che il tracciato sia compatibile con il danno da rumore, cioè con ipoacusia neurosensoriale da trauma acustico cronico. Il calcolo dell’invalidità lavorativa si effettua con formule diverse per industria e agricoltura, tenendo conto dell’orecchio migliore e di quello peggiore; nei casi di ipoacusia monolaterale si considera solo l’orecchio peggiore. Se vi è rilevante dissociazione tra via aerea e via ossea, la valutazione va fatta sulla soglia per via ossea.

Limiti massimi e casi particolari

La valutazione finale non può superare i valori tabellari massimi: 15% e 20% per le ipoacusie monolaterali e 60% per la sordità completa. In caso di notevole asimmetria dei tracciati, non spiegabile con particolari esposizioni o fattori preesistenti, è possibile valutare solo l’orecchio migliore assumendo per il peggiore soglie analoghe.

Decorrenza e applicazione

La nuova tabella si applica dal primo giorno del mese successivo alla data della circolare e riguarda le domande presentate dopo l’entrata in vigore. Le revisioni restano disciplinate dal criterio originariamente applicato al caso di specie. Eventuali difficoltà applicative devono essere segnalate al Servizio normativo per le gestioni assicurative.

Accordo con le parti sociali e rilievo processuale

L’allegato all’accordo conferma che INAIL e parti sociali adottano la nuova tabella su tutto il territorio nazionale e si impegnano, nelle controversie giudiziarie relative a fattispecie rientranti nell’accordo, a produrlo in giudizio e a chiedere che la valutazione del danno, se riconosciuta l’origine professionale della malattia, sia effettuata secondo la tabella allegata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.