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Circolare

Circolare INAIL n. 29 del 01 settembre 1994

Somme corrisposte a titolo di mensa e trasporto computabilità agli effetti assicurativi nella retribuzione imponibile.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il trattamento contributivo, dal 1° gennaio 1994, dei corrispettivi e degli importi sostitutivi relativi ai servizi di mensa, vitto e trasporto predisposti dal datore di lavoro. Richiama le norme di riferimento, i decreti ministeriali del 3 marzo 1994 e precisa condizioni, limiti di esenzione e conseguenze in caso di mancata istituzione dei servizi nei modi previsti. Per il trasporto viene inoltre ricostruito il regime transitorio e l’esclusione per i periodi anteriori al 1° gennaio 1993 solo sul corrispettivo, con salvezza dei contributi già versati entro il 3 agosto 1993.

Computabilità ai fini assicurativi delle somme per mensa, vitto e trasporto nella retribuzione imponibile

Somme corrisposte a titolo di mensa, vitto e trasporto: computabilità nella retribuzione imponibile

La circolare INAIL n. 29 del 1° settembre 1994 chiarisce il trattamento contributivo delle somme corrisposte per servizi di mensa, vitto e trasporto predisposti dal datore di lavoro. Il documento coordina la disciplina dell’articolo 17, comma 1, del D.lgs. n. 503/1992, come integrato dalla legge n. 537/1993, con i decreti ministeriali del 3 marzo 1994 e con il regime transitorio previsto per il solo servizio di trasporto.

Quadro normativo di riferimento e finalità della disciplina

La circolare richiama la norma secondo cui, dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile previdenziale e assistenziale i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro per la generalità dei lavoratori e per esigenze connesse all’attività lavorativa, nonché i relativi importi sostitutivi entro i tetti fissati con decreto ministeriale. Viene inoltre evidenziato che la disposizione mira a conformare la legislazione agli orientamenti della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3888 del 1° aprile 1993, che riconoscono rilievo ai soli valori convenzionali dei servizi aziendali e non ai valori reali o effettivi.

Servizio di mensa e vitto: fattispecie escluse e condizioni

Dal 1° gennaio 1994 sono escluse dalla retribuzione soggetta a contribuzione, ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 153/1969:

  • il corrispettivo del servizio di mensa predisposto tramite mense aziendali proprie o altrui, oppure tramite mense interaziendali;
  • il corrispettivo del vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi;
  • l’importo sostitutivo del servizio di mensa e di vitto previsto dalla contrattazione collettiva o da accordi integrativi, entro il limite di L. 2.000 per pasto;
  • il buono pasto, entro il limite di L. 9.000 per pasto.

La circolare precisa che per “corrispettivo” devono intendersi anche i “valori convenzionali” stabiliti per decreto secondo la precedente disciplina. L’esenzione contributiva opera solo se i servizi sono predisposti per la generalità dei lavoratori e per esigenze connesse con l’attività produttiva. Il limite di L. 9.000 per il buono pasto si riferisce alla quota a carico del datore di lavoro; l’eventuale eccedenza deve essere assoggettata a contribuzione.

Se i servizi non sono istituiti nei modi previsti dalla legge, gli importi erogati vanno integralmente assoggettati a contribuzione, compresa l’eventuale indennità prevista da accordi contrattuali. I massimali di esclusione sono inoltre soggetti ad aggiornamento annuale in misura pari alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Ulteriore servizio esente: vitto nel settore dei pubblici esercizi e degli alberghi

La circolare dà atto che i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, emanati il 3 marzo 1994 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994, individuano come ulteriore servizio escluso dalla base contributiva il “vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi”. I decreti determinano anche i tetti massimi entro i quali la contrattazione può stabilire gli importi sostitutivi.

Servizio di trasporto: esenzione e importi sostitutivi

Per il servizio di trasporto la disciplina prevede, dal 1° gennaio 1994, l’esclusione dal computo della retribuzione imponibile:

  • del corrispettivo del servizio di trasporto predisposto dal datore di lavoro;
  • dell’importo sostitutivo del servizio di trasporto, se previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi, entro il limite massimo di L. 25.000 mensili.

Anche per il trasporto vale la condizione generale che il servizio sia predisposto per la generalità dei lavoratori e per esigenze connesse con l’attività lavorativa.

Regime anteriore al 1° gennaio 1994 e periodo transitorio del 1993

La circolare richiama l’articolo 6, comma 8-ter, della legge n. 236/1993, il quale stabilisce che il corrispettivo del servizio di trasporto predisposto dal datore di lavoro è escluso dalla base imponibile contributiva anche per i periodi anteriori al 1° gennaio 1993. La norma salva, tuttavia, i versamenti contributivi già effettuati sul corrispettivo entro il 3 agosto 1993, data di entrata in vigore della legge.

Dal coordinamento tra il D.lgs. n. 503/1992 e la legge n. 236/1993, la circolare ricava il seguente assetto per il solo servizio di trasporto:

  • fino al 31 dicembre 1992 è esente dall’imponibile il solo corrispettivo del servizio;
  • per l’intero anno 1993 non è previsto alcun esonero contributivo;
  • dal 1° gennaio 1994 sono esclusi dall’imponibile sia il corrispettivo sia il relativo importo sostitutivo;
  • restano salvi ed efficaci i contributi già versati per i periodi antecedenti il 1993.

Effetti applicativi e abrogazione delle istruzioni precedenti

La circolare sottolinea che la nuova disciplina incide direttamente sugli imponibili previdenziali a carico delle imprese e, di conseguenza, sul costo del lavoro. In chiusura, dispone l’abrogazione delle precedenti istruzioni incompatibili con la regolamentazione illustrata, limitatamente ai profili in contrasto con la nuova disciplina.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare si fonda sull’articolo 17, comma 1, del D.lgs. n. 503/1992, come integrato dall’articolo 11, comma 24, della legge n. 537/1993. La disposizione esclude dalla base imponibile contributiva, dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994, i corrispettivi dei servizi di mensa e trasporto predisposti dal datore di lavoro per la generalità dei lavoratori e, entro specifici tetti, i relativi importi sostitutivi. La norma è letta in coerenza con l’orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3888 del 1° aprile 1993, che attribuisce rilievo ai soli valori convenzionali e non a quelli reali dei servizi aziendali.

Servizio di mensa e vitto: ipotesi escluse dalla contribuzione

Dal 1° gennaio 1994 sono esclusi dalla retribuzione imponibile ex articolo 12 della legge n. 153/1969: il corrispettivo del servizio di mensa fornito tramite mense aziendali proprie o di terzi, o tramite mense interaziendali; il corrispettivo del vitto somministrato dalle aziende del settore dei pubblici esercizi e degli alberghi; l’importo sostitutivo del servizio di mensa e di vitto previsto da contrattazione o accordi integrativi, entro il limite di L. 2.000 per pasto; il buono pasto, entro il limite di L. 9.000 per pasto.

Condizioni di esenzione e limiti per mensa e buoni pasto

L’esenzione opera solo se i servizi sono predisposti per la generalità dei lavoratori e per esigenze connesse con l’attività lavorativa. Il limite di esenzione del buono pasto di L. 9.000 riguarda la quota a carico del datore di lavoro; l’eventuale eccedenza resta assoggettata a contribuzione. Se i servizi non sono istituiti secondo le modalità previste dalla legge, gli interi importi corrisposti devono essere assoggettati a contribuzione, compresa l’eventuale indennità prevista da accordi contrattuali. I massimali di esclusione sono destinati a essere aggiornati annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Ulteriore servizio escluso: il vitto del settore pubblici esercizi e alberghi

I decreti ministeriali del 3 marzo 1994, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994, individuano come ulteriore servizio esente il vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi. I medesimi decreti fissano anche i tetti massimi entro cui la contrattazione collettiva può stabilire gli importi sostitutivi.

Servizio di trasporto: regime dal 1° gennaio 1994

Per il trasporto, dal 1° gennaio 1994 sono esclusi dalla base contributiva sia il corrispettivo del servizio predisposto dal datore di lavoro sia l’importo sostitutivo previsto da contrattazione o accordi integrativi, entro il limite massimo di L. 25.000 mensili. Anche in questo caso, l’esenzione presuppone che il servizio sia predisposto per la generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l’attività lavorativa.

Regime transitorio del trasporto e salvezza dei versamenti

L’articolo 6, comma 8-ter, della legge n. 236/1993 dispone che il corrispettivo del servizio di trasporto predisposto dal datore di lavoro è escluso dalla base imponibile contributiva anche per i periodi anteriori al 1° gennaio 1993. La norma salva però i versamenti contributivi sul corrispettivo già effettuati entro il 3 agosto 1993, data di entrata in vigore della legge. La circolare ricostruisce così il regime del trasporto: fino al 31 dicembre 1992 è esente solo il corrispettivo; per tutto il 1993 non opera l’esonero contributivo; dal 1° gennaio 1994 sono esclusi sia il corrispettivo sia l’importo sostitutivo; restano fermi i contributi già versati per i periodi antecedenti il 1993.

Abrogazione delle istruzioni incompatibili

Con la circolare vengono abrogate le precedenti istruzioni in contrasto con la nuova disciplina in materia di computabilità, ai fini assicurativi, delle somme corrisposte per mensa, vitto e trasporto.

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