Cassazione Penale, Sentenza n. 12808/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 14/11/2024 su più profili: per DE STEFANO G. si denunciavano vizi di competenza e di motivazione, violazione del divieto di doppio giudizio (pregiudicato/"bis in idem"), uso illegittimo di dichiarazioni di collaboratori riferite a periodi coperti da precedente giudicato assolutorio (periodo fino al 2005), omessa istruttoria e valutazione illogica/contraddittoria di intercettazioni e conversazioni (in particolare riguardo alla riapertura del bar Malavenda, al rapporto con Zumbo, agli incontri con Romeo e alle dichiarazioni di Lo Giudice, Villani, Lucibello e altri). Si censurava inoltre l'indebita estensione temporale della contestazione (includendo il periodo 2005-2014 nella contestazione "ordinaria" che originariamente era delimitata 2014-2016) e vizi nella applicazione e motivazione dell'art. 416-bis c.p. Per FRANCO R. si chiedeva la riforma in tema di recidiva e la rideterminazione della pena (contestazione della modalità di applicazione dell'aggravante e del trattamento sanzionatorio alla luce della legge n.69/2015 e della scelta del rito). Per MARCIANO' D. si contestava la valutazione logica dei nuovi elementi acquisiti in sede di rinvio (in particolare la sentenza definitiva per l'omicidio Canale) e la loro illogica utilizzazione per confermare responsabilità associativa e armi. Per NICOLO' A. si censurava la qualificazione dell'elemento soggettivo dell'intestazione fittizia e si deduceva che l'assoluzione dall'associazione avrebbe dovuto incidere sulla configurazione della finalità elusiva della intestazione.
La decisione
La Suprema Corte ha deciso distintamente per le varie posizioni: - DE STEFANO GIORGIO: ricorso accolto; annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché "il fatto non sussiste". La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia illegittimamente esteso la contestazione temporale e utilizzato fonti di prova relative a periodi coperti da precedente giudicato assolutorio (violazione dei limiti posti dalla decisione rescindente), con motivazione illogica e insufficiente per sostenere la partecipazione mafiosa per il periodo contestato; - NICOLO' ANTONINO: annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha accolto la richiesta del P.G. su questo punto; - FRANCO ROBERTO: ricorso respinto; rigetto, confermata la responsabilità per (almeno) l'art. 416-bis con rideterminazione della pena mantenuta in primo grado (pena ridotta per scelta del rito), esclusa la recidiva e pronunciata la prescrizione per altro capo; condanna al pagamento delle spese processuali; - MARCIANO' DOMENICO: ricorso respinto; confermata la responsabilità associativa e parte della motivazione ritenuta congrua in rapporto ai nuovi elementi (tra cui la condanna definitiva per omicidio Canale acquisita in sede di rinvio). Pertanto, esiti: accoglimento per i ricorrenti De Stefano e Nicolò (annullamenti senza rinvio), rigetto per i ricorrenti Marcianò e Franco (resistenza vittoriosa), con liquidazione spese per questi ultimi.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
la Corte richiama che la partecipazione all'associazione mafiosa richiede un 'inserimento organico' e una messa a disposizione concreta e continuativa; non è sufficiente status o atti isolati; la prova può essere indiziaria ma necessita di indicatori gravi, precisi e concordanti riferiti al periodo di imputazione
art. 627 cod. proc. pen.
il giudice del rinvio è vincolato alla decisione rescindente sui punti di diritto e non può eludere i limiti temporali e le conclusioni stabilite dalla sentenza di cassazione che ha annullato; la sentenza di rinvio non può sostanzialmente riprodurre il percorso argomentativo già censurato
art. 521 cod. proc. pen.
richiamato rispetto alla nullità e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato: l'estensione indebita della contestazione determina profili di nullità e violazione dei diritti di difesa
art. 522 cod. proc. pen.
richiamato con riferimento alle conseguenze di eventuali nullità derivanti da indebita estensione dell'imputazione e difetti formali del giudizio di rinvio
art. 628 comma 2 e art. 624 comma 1 cod. proc. pen.
richiamati come parte del quadro normativo che regola il collegamento tra decisione rescindente e giudizio di rinvio; ribadiscono l'obbligo di rispettare la logica interna della pronuncia di cassazione
art. 192 cod. proc. pen.
richiamato per i criteri della prova indiziaria (gravità, precisione e concordanza): la valutazione indiziaria deve basarsi su indicatori affidabili e coerenti, specie nei reati associativi
art. 133 cod. pen.
menzionato nel ricorso di Franco per censurare la determinazione della pena; la Corte fa rilievo che la motivazione della quantificazione deve essere congrua rispetto ai precedenti e alla personalità dell'imputato
legge 27 maggio 2015, n. 69
richiamata nel contesto della determinazione del trattamento sanzionatorio (range edittale) e della non automatica applicabilità retroattiva delle norme peggiorative a fatti anteriori
Giurisprudenza citata: Sez. U. "Modaffari" (n. 36958/2021) e Sez. U. "Mannino" (n. 33748/2005) e altra giurisprudenza di legittimità
richiami dottrinari/giurisprudenziali sulla nozione di partecipazione mafiosa: confermano che la prova può fondarsi su indicatori logici ma richiedono la "messa a disposizione" concreta e duratura; la semplice affiliazione o episodi isolati non sono automaticamente sufficienti
Massime di principio
- In un giudizio di rinvio il giudice di merito è vincolato ai limiti e agli accertamenti di diritto determinati dalla sentenza rescindente: non può estendere la contestazione temporale o sostanziare nuovamente argomentazioni già censurate dalla Cassazione
- Elementi di prova e dichiarazioni attinenti a periodi coperti da precedente giudicato assolutorio non possono essere utilizzati per fondare la responsabilità nell'arco temporale successivo, salvo che sia dimostrabile la loro inequivoca riferibilità al nuovo periodo contestato
- Per la fattispecie dell'art. 416-bis la partecipazione richiede un inserimento concreto, stabile e una "messa a disposizione" dell'organizzazione; la prova è spesso indiziaria ma gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti e riferiti al periodo contestato
- Quando la motivazione di merito è ritenuta illogica o contraddittoria dalla Cassazione, in sede di rinvio il giudice deve eliminare il vizio evidenziato e fornire nuovo e autonomo convincimento, evitando di riprodurre le stesse censure
- La determinazione della pena e l'applicazione di circostanze aggravanti (es. recidiva) richiedono riscontro temporale e logico: precedenti remoti o non rilevanti temporalmente non giustificano automaticamente aggravazioni
- Nei reati di intestazione fittizia la prova della finalità elusiva (es. sottrazione alla confisca di prevenzione) deve emergere in modo congruo; l'assoluzione dall'associazione può incidere sulla valutazione dell'elemento soggettivo della intestazione
- Se le evidenze probatorie risultano ambigue o suscettibili di più interpretazioni ragionevoli, il principio del ragionevole dubbio impone l'accoglimento dell'eccezione favorevole all'imputato
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